Qualche tempo fa, durante una sessione del corso per operatori funebri a Modena, con risultati molto proficui sia per l’alto livello della docenza, sia per l’interesse dimostrato dagli allievi è emerso un ragionevolissimo dubbio sul flusso informativo da attivare per rendere possibile il trasporto salma a casa aperta ai sensi dell’Art. 10 Legge regionale emiliano romagnola n.19/2004. Sintetizziamo, in nuce, la faccenda:Diverse imprese modenesi (anche piuttosto strutturate, quindi con ampia disponibilità di uomini e mezzi) per trasportare “a cassa aperta” la salma dal luogo di morte alla volta del servizio mortuario ospedaliero/deposito d’osservazione preferiscono ricorrere ancora alla vecchia procedura ex Artt. 12 lettera a) e 17 DPR 285/90, invocando la presunta inidoneità[1] a fungere da deposito d’osservazione del domicilio privato ove si è consumato il decesso per almeno questi motivi:
1) In caso di antigienicità il trasporto della salma è, in qualche maniera, disposto d’ufficio[2] dal necroscopo o dal medico igienista e, così, solleva il medico intervenuto in occasione del decesso dall’ escludere, su propria responsabilità, il sospetto di morte dovuta a reato o l’intrinseca pericolosità del trasferimento a cassa aperta della salma (molti medici, specie quelli di continuità assistenziale o di emergenza territoriale, se non conoscono la storia clinica del de cuius sollevano, giustamente, diversi dubbi e pregiudiziali).
2) L’attestazione medica valevole come titolo di trasporto salma allegata alla determina n. 13871 del 6 ottobre 2004 non chiarisce se l’atto di perfezioni solo con la presenza in contemporanea di:
” famigliare che richiede per iscritto, il trasporto (nelle forme previste dal DPR 445/2000?)
” medico che firma l’autorizzazione al trasporto stesso.
” Impresa funebre che assumendo il compito di garantire il trasporto diviene incaricata di pubblico servizio.
Quasi, mai, infatti, il medico cui compete la “constatazione” di morte, si intrattiene sino all’arrivo dei necrofori, in modo da poter identificare personalmente l’incaricato del trasporto, come, invece, accade con l’autorizzazione al trasporto rilasciata dal competente ufficio comunale.
3) Soprattutto nei piccoli comuni i locali adibiti all’accettazione di salme sono sprovvisti di un servizio di custodia notturno e festivo. (c’è, dunque, il problema di avvisare preventivamente la struttura ricevente, poiché possa predisporre gli adeguati spazi ed i registri).
Certo, Sarà compito dell’addetto al trasporto della salma fornire al familiare/convivente le informazioni utili alla scelta del luogo di destinazione della salma tra quelli consentiti, specificando gli oneri per ciascuna struttura, come anche gli incombenti di legge, laddove la salma sia obbligatoriamente da destinare all’obitorio o al deposito di osservazione comunale, mentre sarà precipuo dovere del familiare/convivente o di chi da lui incaricato (come ad es. l’addetto al trasporto di salma) accertarsi preventivamente al trasporto della possibilità di accoglienza della salma nella struttura prescelta, tuttavia diversi dubbi permangono ancora. In prospettiva futura la regione potrebbe anche consentire, vista la obiettiva difficoltà di trasmissione dell’attestato medico preventiva all’esecuzione del trasporto di salma, che siano inviate per via telematica anche le sole informazioni riportate nello stesso, che rendano possibili i compiti di vigilanza da parte di AUSL e Comune e cioè non meno di Cognome e nome del defunto, data e ora di decesso, data e ora di rilascio del certificato, Cognome e nome del medico intervenuto, indirizzo completo del luogo di partenza e del luogo di destinazione, nominativo impresa che esegue il trasporto di salma, cognome e nome dell’addetto al trasporto, targa dell’autofunebre.
Una semplice telefonata, almeno al dipartimento di medicina legale, se gli uffici del comune sono chiusi, non ci sembra, però, una strumento idoneo, perché è troppo approssimativa ed evanescente, rispetto alle oggettive garanzie della forma scritta. Ovviamente vale il principio implicito secondo cui sono le regole al servizio dell’uomo e non sono le persone ad esser schiave del formalismo giuridico più esasperato; la difficoltà procedurale, tuttavia sussiste ed è anche abbastanza seria, anche perché il trasporto salma, per la sua delicatezza, è forse uno tra gli istituti più innovativi, introdotti con la L.R. 19/2004 e determinate rigidità inconsulte nell’applicazione delle norme, potrebbero svuotarlo del suo originario significato.Saremmo, pertanto, favorevole ad un’interpretazione “morbida” senza il vincolo, molto gravoso, proprio sotto l’aspetto logistico, che la sottoscrizione del titolo di trasporto salma avvenga con la presenza congiunta di Medico, famigliare ed addetto al trasporto.
La Regione potrà consentire, vista la obiettiva difficoltà di trasmissione dell’attestato medico preventiva all’esecuzione del trasporto di salma, che siano trasmesse per via telematica anche le sole informazioni riportate nello stesso, che rendano possibili i compiti di vigilanza da parte di AUSL e Comune e cioé non meno di Cognome e nome del defunto, data e ora di decesso, data e ora di rilascio del certificato, Cognome e nome del medico intervenuto, indirizzo completo del luogo di partenza e del luogo di destinazione, nominativo impresa che esegue il trasporto di salma, cognome e nome dell’addetto al trasporto, targa dell’autofunebre.
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[1] Un possibile “trucco” con la complicità del medico curante, è richiedere il trasferimento della salma presso il deposito d’osservazione per maggiori accertamenti ai fini della compilazione del modello ISTAT. Naturalmente una volti giunti in obitorio tutti i dubbi del medico curante sulla causa di morte si dissipano e non occorre procedere con il riscontro diagnostico.
[2] Non è chiaro se il “decreto di trasporto” debba esser sanato l’indomani presso gli uffici comunali, come accadeva in passato con i trasporti necroscopici (recuperi salma) o se valga, per analogia, quanto disposto dal paragrafo 5 della Circ. Min. 24/1993.