Succede in ufficio di polizia mortuaria: e…se il pre-assegnatario di una concessione muore prima della stipula?

Cara Redazione: nel nostro Comune una signora firma un pre-contratto di assegnazione per alcuni loculi situati in una campata del porticato nel cimitero urbano, poi, però, decede prima che il regolare atto concessorio sia compiutamente rogato. Come comportarsi?


Titolo di questa risposta, al quesito testé proposto, potrebbe essere: “la circolazione mortis causa dei rapporti giuridici in via di formazione” e bisogna, con molta fantasia ricostruttiva, attingere a nozioni di diritto privato.

Allora, con l’espressione “successione a causa di morte” si intende «l’avvicendarsi, alla morte di un individuo, di altra persona nella situazione giuridico-patrimoniale che aveva il defunto, anche in quelle non necessariamente di tipo economico (Lo Jus Sepulchri è, infatti, diritto eminentemente personale, in cui la componente materiale di opere murarie ed arredi funebri è teleologicamente finalizzata e strumentale all’esercizio del dare o ricever sepoltura.

L’interesse sullo sfondo di dare certa e stabile titolarità di beni e relazioni giuridiche costituisce il substrato assiologico alla base del generale principio alla trasmissione dei rapporti  già facenti capo del defunto ai suoi successori, fatta eccezione per quelli caratterizzati dall’intuitus personae, come appunto accade per le concessioni cimiteriali, il cui trapasso è regolato “solo” dall’eventuale istituto del subentro, normato esclusivamente, dal regolamento municipale di polizia mortuaria.

I caratteri della fungibilità e dell’infungibilità dispiegano le più prossime conseguenze proprio con riferimento alla circolazione mortis causa delle posizioni giuridiche soggettive. Infatti, diversamente dalle situazioni giuridiche ad appartenenza plurima variabile, quelle organicamente avvinte ad un determinato titolare (cd. intuitus personae) non possono formare oggetto di vicenda successoria, in quanto, originandosi nell’interesse esclusivo di un soggetto, si esauriscono al venir meno dello stesso.

Per converso accade che la trasmissione a causa di morte delle posizioni contrattuali non intuitus personae sia un passaggio naturale, al contempo necessario, laddove si consideri che, in assenza di un meccanismo di subentro – ope legis- ope voluntatis – dell’erede al defunto, i rapporti giuridici facenti capo a quest’ultimo sarebbero destinati a rimanere senza titolare, con inevitabili  incertezze sui traffici giuridici.

Un sicuro indice sistematico capace di suffragare tale assunto può essere evinto dall’attento orientamento che ha compiuto, nel prisma di una interpretazione sistematico assiologica, un’opera di sistemazione delle singole prescrizioni che sanciscono l’intrasmissibilità agli eredi della posizione contrattuale del defunto.  Attraverso la leva metodologica dell’assiologia, si è distinto a seconda che la intrasmissibilità a causa di morte dipenda da un interesse “inerente ora alla persona del titolare, ora a una o ad entrambe le parti, ora agli eredi o alla parte contraente superstite, ora a una dimensione di portata più estesa.
In primo luogo, l’inerenza dell’interesse alla persona del titolare eccettua la successione nella posizione attiva dei diritti di personalità, tra cui si annovera, appunto, lo Jus Sepulchri come diritto d’uso, proiettato nel nebuloso post mortem, su di un manufatto cimiteriale.

…E per i rapporti negoziali ancora in via di formazione?

Una volta delineata la regola generale della trasmissibilità agli eredi dei contratti già facenti capo al defunto, ferma la diversa sorte dei rapporti intuitus personae, bisogna stabilire, in medias res, come il medesimo principio si atteggi quando la vicenda successoria investa i rapporti  negoziali ancora in corso di perfezionamento e quelli preliminari a parziale indeterminatezza soggettiva.

In linea generale, può ravvisarsi come una delle peculiarità del concetto di successione, che vale a differenziarlo da quello di trasferimento, risieda proprio nel fatto che il primo, non già il secondo, può avere ad oggetto rapporti in via di formazione.
La vicenda successoria si collega in questo caso «ad un rapporto giuridico, il quale tuttavia non è preso in considerazione come rapporto in atto, ma come rapporto in “potenza”. Quest’ultima affermazione, al di là degli svolgimenti riflessivi successivi, merita fin da subito di essere precisata.

Se la morte di un contraente interviene quando il procedimento di formazione della fattispecie negoziale sia ancora incompleto, e non siano ancora insorti effetti giuridici preliminari, il procedimento di formazione della fattispecie rimane definitivamente interrotto, in quanto l’erede non può subentrare in elementi di mero fatto. E difatti, se l’intesa da raggiungere fra le parti è ancora largamente incompleta, non coprendo ancora gli elementi essenziali, sarebbe del tutto distonico ritenere trasmissibile per successione frammenti instabili di un potenziale accordo che allo stato non esprima alcuna seria volontà impegnativa.

Laddove, invece, la morte intervenga quando il pre-accordo abbia cominciato a coprire almeno gli elementi essenziali, ed ha così determinato una situazione giuridica soggettiva prodromica – al rapporto giuridico che sorgerà quando il soggetto titolare della situazione stessa l’avrà esercitata –  allora il processo di formazione della fattispecie non rimane bloccato. Il successore, in questo caso, subentra al de cuius nella titolarità della posizione giuridica preliminare alla quale costui già partecipava, salvo trattarsi di una situazione strettamente attinente alla persona di quest’ultimo.

È chiaro che l’avente causa non può subentrare in elementi di mero fatto, ma può succedere in situazioni propedeutiche rispetto alla costituzione di un rapporto.  I presupposti della successione mortis causa sono, in questo caso, l’esistenza di una  situazione giuridica soggettiva preparatoria, nella quale l’erede subentra; il requisito della patrimonialità del rapporto, quale condizione essenziale affinché la successione si verifichi e l’esclusione della natura strettamente personale dello stesso.
La concessione cimiteriale presenta aspetti para-contrattuali, poiché non è mai un comune contratto di diritto privato gestibile in piena autonomia essa, infatti, soggiace a particolari regole, nell’interesse pubblico.

Dunque…alla fine della fiera e proprio per esser formalisti (sì…alla formaldeide che è liquido antiputrefattivo tanto caro a noi indomiti beccamorti!) la morte della signora istante, avvenuta prima della stipula dell’atto concessorio, a rigor di logica, avrebbe dovuto determinare l’improcedibilità nel rilascio della concessione per mancanza di una parte dello stesso costituendo rapporto concessorio, se però gli aventi causa del de cuius per facta concludentia hanno versato il corrispettivo del canone di concessione e ottenuto la tumulazione del de cuius stesso nel quarto loculo disponibile, mostrando volontà inequivocabile ad addivenire titolari della concessione ancora allo stato latente si ritiene si sia realizzato una sorta di subentro, ma il Vostro Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, purtroppo, non considera nel dettaglio questo istituto lasciando così un alone d’incertezza difficile da dissipare.

Written by:

Carlo Ballotta

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