Succede in polizia mortuaria…come sopravvivere alle scartoffie!

Non abbiamo ancora abbandonato l’idea di approfondire alcuni aspetti di “cancelleria” nell’attività amministrativa di polizia mortuaria (marche da bollo, timbri, modulistica altre amenità cartacee…).
Ecco qui di seguito un prontuario di primo soccorso… funerario per chi, ancora novizio, dovesse vedersi applicato o destinato a svolgere le proprie mansioni lavorative nel famigerato – appunto – ufficio comunale della polizia mortuaria.
Abbiamo ragionato a lungo sulle possibili criticità meramente operative di questo mestiere con chi, da lungo corso, lavora nei plessi di una amministrazione della Regione Emilia-Romagna dedicati proprio ai servizi funerari.
Ecco un efficace sintesi del dialogo intercorso:


Cremazione e marca da bollo

Domanda: È prevista una formale istanza di cremazione o basta, per facta concludentia, il processo verbale reso avanti l’ufficiale di stato civile, laddove si applichi l’art. 3 comma 1 L. n. 130/2001.
La relativa, e necessaria autorizzazione da rilasciarsi va in bollo?
Non mi è chiaro se ormai per l’autorizzazione alla cremazione si segua in toto la L. n.130/2001 in tutt’Italia, o se permangano sacche di fedelissimi al dettato dell’art. 79 D.P.R. n. 285/1990.
Il problema si pone non tanto per la competenza funzionale e geografica (dirigente comunale competente o ufficiale dello stato civile), anche alla luce dell’Ordinanza Capo Protezione Civile n.664/2020 poi trasfusa nell’art. 12 del c.d. Decreto Rilancio, ancora scevro dei decreti attuativi, ma per il criterio della maggioranza assoluta o dell’unanimità tra pari aventi diritto ad esprimersi.
Potrebbe riuscirne un mix pericoloso.
Risposta: In Emilia-Romagna, per richiedere la cremazione di un defunto alla Polizia Mortuaria è necessario produrre, da parte degli aventi titolo, uno dei seguenti documenti:
• la volontà testamentaria del defunto con conseguente pubblicazione
• oppure l’iscrizione presso un’Associazione riconosciuta – SO.CREM
• oppure la volontà manifestata dal coniuge superstite o, in assenza del quale, dai parenti più prossimi di pari grado all’unanimità.
Le ceneri potranno essere tumulate all’interno di un cimitero oppure, come previsto dalla Legge Regionale Emilia-Romagna n. 19 del 29/07/2004, affidate o disperse.
L’affidamento personale o la dispersione sono subordinati al rilascio dell’apposita autorizzazione da parte del competente ufficio di Stato Civile.
Le istanze (cremazione, affido e dispersione) sono prodotte con marca da bollo.

Domanda: In caso di rinuncia ad una concessione l’atto di retrocessione richiede la firma autenticata, e se sì, da chi? Con quali ulteriori oneri per il cittadino?
Serve per caso un atto notarile, quando ad esser intaccati siano diritti reali di proprietà ed uso di un edificio con funzione sepolcrale.
La forma dell’atto concessorio potrebbe anche esser quella dell’atto pubblico, magari rogato dal segretario comunale o della scrittura privata registrabile in caso d’uso: mi potreste spiegare meglio quest’ultima fattispecie?
Risposta: È sufficiente produrre una normale formale istanza, senza autenticazione firma, con bollo.
Ogni istanza – prodotta a diversi livelli – peraltro si conclude sempre con una frase del tipo:
“Il richiedente si intende agisca, in base all’art. XXX del Regolamento di polizia mortuaria comunale, in nome e per conto di tutti gli aventi titolo e loro aventi causa, da cui ha avuto pieno mandato, esonerando ……… da ogni responsabilità.
L’art. XXX recita:
(1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione s’intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
(2) In caso di contestazione l’Amministrazione s’intenderà e resterà estranea all’azione che ne consegue.
(3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.”

Domanda: Alla luce di quale normativa (D.P.R. anagrafe popolazione residente?) effettuare una ricerca per individuare gli aventi titolo onerati per interventi manutentivi sul sepolcro?
E soprattutto con quale tecnica alla luce del principio di economicità dell’azione amministrativa?
Risposta: È consentita per questi fini una ricerca degli aventi titolo negli archivi anagrafici locali e non, da operarsi in base ai dati in possesso alla locale Polizia Mortuaria o con apposizione sulla tomba/spedizione all’indirizzo, se noto, di avvisi/diffide in merito, ai sensi del Regolamento di Polizia Mortuaria comunale.

Domanda: Come strutturare (quid juris?) in un atto giuridico, il cui nomen juris mi sfugge, l’assenso alla cremazione dei resti mortali, cioè un atto di semplice non contrarietà all’ignizione di uno o più esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo?
Risposta: All’atto di richiesta di operazioni cimiteriali vengono contemplate le diverse possibilità:
L’operazione può essere eseguita al fine di:
• effettuare uno spostamento all’interno dello stesso cimitero
• effettuare uno spostamento in altri cimiteri
• raccogliere all’interno della cassettina di zinco i resti ossei dei defunti per i quali sono trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla raccolta dei resti in quanto non ancora completamente mineralizzati, è possibile procedere con le diverse modalità indicate di seguito:
a) richiedere la cremazione
b) disporre di una nuova sepoltura in campo comune della durata minima di 5 anni
c) disporre di una nuova tumulazione in manufatto.
Anche in questo caso il richiedente si intende agisca, in base all’art. XXX del Regolamento di polizia mortuaria comunale, in nome e per conto di tutti gli aventi titolo e loro aventi causa, da cui ha avuto pieno mandato, esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità.

Domanda: Come calcolare equamente il diritto fisso sul rilascio delle autorizzazioni al trasporto, in base anche alla complessità dell’atto?
Sempre in base all’ordinanza n.664/2020 i flussi informativi della polizia mortuaria debbono preferibilmente esser smaterializzati dal tradizionale formato cartaceo a quello digitale, come assolvere allora l’imposta di bollo su un documento impalpabile e virtuale.
Il decreto di trasporto, dopo tutto deve esser esibito per eventuali controlli, durante il tragitto dell’auto-funebre, e se mancasse la marca da bollo, quali conseguenze e profili sanzionatori?
Risposta: Il diritto fisso, ai sensi dell’art. 19 comma 3 D.P.R. 285/90, viene stabilito dal Comune, quando la salma, per opera di terzi autorizzati, è trasportata in altro Comune o Stato, oppure da altro Comune o Stato.
Fino al periodo pre-Covid (in Emilia-Romagna N.d.R.) il decreto di trasporto è sempre stato cartaceo e con marca da bollo, poi si è cercato di rendere direttamente trasmissibile il documento tra anagrafe e polizia mortuaria, senza il passaggio di interposta persona come usualmente avveniva, ma sempre mantenendo il cartaceo.

Domanda: Spesso per velocizzare il procedimento istruttorio volto alla verifica del titolo di accoglimento di un feretro in un determinato sepolcro privato si ricorre all’istituto dell’autocertificazione.
Come impostare una buona politica di controllo sulle asseverazioni rese, magari anche random, per evitare sepolture illegittime o abusive?
Con quali strumenti tipicamente amministrativi, e quindi, più semplici e funzionali per l’accertamento dello jus sepulchri?
Risposta: È consentita per questi fini una ricerca degli aventi titolo negli archivi anagrafici locali e non, da operarsi in base ai dati in possesso alla locale Polizia Mortuaria. In ogni caso l’istanza esonera, come visto, l’Amministrazione da ogni responsabilità.

Domanda: L’ingiunzione ai concessionari a provvedere tempestivamente alle opere manutentive deve esser vistata da qualche autorità superiore a quella comunale? Quale forma juris assume questo provvedimento?
Risposta: No, il locale Regolamento di polizia mortuaria prevede prima l’invio o l’apposizione sulla tomba di una comunicazione con invito a presentarsi negli uffici per comunicazioni. In caso di mancato contatto viene effettuata formale diffida.
In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all’albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
In seguito, si può arrivare anche al pronunciamento della decadenza della concessione, in cui l’Amministrazione provvederà, se del caso, alla traslazione a proprie spese delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
Dopodiché potrà dare corso alla demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.

Domanda: Il criterio della maggioranza assoluta per decidere della cremazione vale solo per i cadaveri o si estende anche a qualunque atto di disposizione (es. traslazione) sulle spoglie mortali o loro trasformazioni di stato?
Risposta: In ogni istanza di carattere crematorio nel nostro ambito locale, il richiedente si intende agisca, in base all’art. XXX del Regolamento di polizia mortuaria comunale, in nome e per conto di tutti gli aventi titolo e loro aventi causa, da cui ha avuto pieno mandato, esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità.

Trasporto che interessi più Comuni

Domanda: La norma, ma anche la prassi richiede una sorta di feed-back tra gli Enti Locali coinvolti nel tragitto, per far sapere, ad. es. se il feretro davvero sia giunto a destinazione, o è lasciato tutto al caso ed alla buona volontà dei soggetti agenti?
Risposta: Nella prassi locale non è prevista nessuna formale comunicazione in merito, rispetto al percorso ed alla destinazione indicati nell’autorizzazione al trasporto cadavere.

Resti mortali e scadenza naturale della concessione

Domanda: Chiedo un consiglio: occorre, in questo frangente appena descritto procedere così: istanza di estumulazione “ordinaria” con apertura feretro per ricognizione sulla spoglia mortale del de cuius, richiesta di cremazione del resto mortale e conseguente trasporto alla volta del crematorio:
Sarebbero TRE domande distinte, per ragioni di economicità, come farle confluire in un unico modello amministrativo? Sarebbe legittimo, marche da bollo permettendo?
Il procedimento di formazione dell’atto concessorio contempla anche una fase preliminare e propulsiva da parte del cittadino (istanza di concessione) o si provvede per acta concludentia, senza ulteriori preamboli?
L’esumazione/estumulazione ordinaria, quindi eseguita d’ufficio, deve comunque esser formalmente autorizzata, anche se in forma massiva. Lo strumento potrebbe esser un’autorizzazione cumulativa o una determina?
Risposta: Nell’ambito locale l’istanza prevede la compilazione di tutti i diversi modelli previsti per le varie casistiche, che vengono poi ridotti a quelli necessari, al momento dell’effettiva esecuzione dell’operazione.
Solo allora vengono apposte anche le eventuali marche da bollo.
Esiste anche una pre-istanza di concessione che può essere o meno successivamente perfezionata.
Come per le esumazioni ordinarie, anche per le estumulazioni da scadenza di concessione vengono apposte comunicazioni non sui campi di inumazione bensì sui singoli manufatti, all’Albo Pretorio del Comune, nelle bacheche cimiteriali ed inviate agli aventi titolo, se noti o reperiti con ricerche anagrafiche.
Nel caso di scadenza di concessione, se non viene inoltrata nessuna richiesta di rinnovo, il manufatto ritorna nella piena disponibilità dell’Amministrazione che, ai sensi di legge, provvederà all’estumulazione dei contenuti e i resti non consunti saranno inumati o cremati e le risultanti ceneri collocate nel cinerario comune e se consunti collocati in cinerario comune.
Nel caso in cui all’interno del loculo vi siano ulteriori resti ossei o ceneri saranno collocati rispettivamente in ossario o cinerario comuni.
Anche nel caso delle esumazioni ordinarie, l’Amministrazione provvederà d’ufficio all’operazione qualora, entro i termini stabiliti, non venisse manifestato dai familiari aventi titolo l’interesse alla conservazione individuale.
Gli eventuali resti ossei saranno collocati nell’ossario comune, i resti mortali verranno reinumati o cremati e le risultanti ceneri poste nel cinerario comune.

Domanda: D.M. 27 febbraio 2001 sul D.P.R. n. 396/2000: dove archiviare gli atti di morte: prefettura? Tribunale?
Prima, quindi, del loro sversamento all’archivio di stato.
Risposta: La competenza è dello stato civile, che se ne occupa direttamente.

Written by:

Carlo Ballotta

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