Spese necroscopiche: sublime ricapitolazione!

L’assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei defunti è una funzione amministrativa relativa alla materia di “beneficenza pubblica”, come previsto dagli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977.

L’articolo 50, comma 1, del D.P.R. n.285 del 10/09/1990 stabilisce che:

” Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
” a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
” b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
” c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
” d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 7;
” e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

La legge n. 328 dell’8/11/2000 statuisce che l’onere dei servizi e delle prestazioni per le persone in stato di indigenza o di bisogno sia a carico del comune di residenza (vedi articolo 2 comma 3 e 4 – articolo 6 comma 4), fermo restando che le condizioni di indigenza vanno valutate con gli strumenti e modalità del Decreto Legislativo n. 109 del 31/3/1998, così come aggiornato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e successive modificazioni o integrazioni.

L’articolo 1, comma 7-bis della Legge n. 26 del 28/02/2001 dispone che:
” … la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, e’ limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di
– persona indigente,
– appartenente a famiglia bisognosa
– per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi.
L’effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l’articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.”

Tanto premesso, la sepoltura di salma indigente, o appartenente a famiglia bisognosa, o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari spetta al comune del decesso, come previsto dall’articolo 50 del D.P.R. n. 285/1990, mentre l’onere che deriva dal decesso, correlato a quello del trasporto al cimitero del luogo di morte, dell’inumazione nel medesimo con fornitura di un cofano funebre e dell’esumazione ordinaria compiuto il periodo ordinario di rotazione in campo di terra, risulta ormai a carico unicamente del comune di residenza, in quanto la legge n. 328 dell’ 8/11/2000 attribuisce l’onere dei servizi e prestazioni per le persone in stato di indigenza o di bisogno a carico del comune di residenza.

Nel caso di decesso di persona non indigente, ossia non segnalata ai servizi sociali e da quest’ultimi presa in carico, e morta sola, le spese, in ultima istanza, sono a carico del comune di decesso, che potrà anche in un secondo momento rivalersi nei confronti di parenti rintracciati successivamente secondo il principio della gestio negotiorum ex artt. 2028 – 2032 Cod. Civile.

Quindi nelle ipotesi di indigenza del defunto e di disinteresse dei suoi familiari gli oneri della sepoltura sono a carico del comune di ultima residenza del de cuius; qualora venga richiesta l’assunzione totale o parziale delle spese funerarie, la competenza va ricondotta al comune di residenza del soggetto che ha sostenuto/deve sostenere l’onere, in quanto intervento socio-assistenziale a favore del relativo nucleo familiare.

Come previsto nell’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 7 bis della Legge n. 26 del 28/02/2001, l’effettuazione in modo gratuito del servizio di inumazione (o cremazione) non comporta la gratuità del trasporto funebre che è sempre a pagamento. Ne consegue che un trasporto salma in altro comune si classificherebbe come attività al di fuori dall’ambito della gratuità istituzionale. Infatti l’autorizzazione al trasporto cadavere richiede una fase propulsiva ed è sempre rilasciata su istanza di parte, la quale se ne assume l’onere. Se il comune di residenza richiedesse, per assurdo, il trasporto di una salma dal comune di decesso al proprio cimitero, si ravviserebbe quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 191 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Written by:

Carlo Ballotta

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One thought on “Spese necroscopiche: sublime ricapitolazione!

  1. Volevo sapere quanto viene un funerali en News York tutto compreso con Il cementerio. Grazie

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