Spese funerarie, asse ereditario ed onerosità del servizio necroscopico.

In data 4 gennaio 2020 viene rinvenuto morto in casa in questo comune un cittadino italiano, celibe, senza figli, che viveva da solo.
La casa era di proprietà del defunto che, tra l’altro, deteneva anche alcuni animali da cortile.
La polizia municipale di questo comune, chiamata dai vicini di casa del deceduto, ha provveduto a chiamare il medico dell’Asl e l’impresa di pompe funebri per il trasporto della salma nell’obitorio del vicino ospedale di T. dove si trova ancora “in deposito”.
Gli agenti hanno anche trattenuto – a fini di custodia – le chiavi della casa e il valore contante trovato nel portafoglio del deceduto ed hanno affidato verbalmente ad un vicino di casa la custodia degli animali da cortile.

L’ufficio anagrafe è riuscito a risalire ai nomi di alcuni di circa 30 cugini di primo grado (quindi, parenti di 4° grado del deceduto), che a detta di uno di essi residente a … (questo comune), sono i parenti più stretti del defunto.
L’unico cugino del de cuius che risiede in questo comune ha dichiarato verbalmente di non volerne sapere della sepoltura né della eredità.
Si chiede: – il comune deve comunque procedere alla sepoltura a spese proprie? – la custodia delle chiavi, del contante e degli animali è stata attivata correttamente? – quali provvedimenti vanno eventualmente adottati (segnalazione al Tribunale per nomina curatore di eredità giacente?).

RISPOSTA

In relazione a quanto avvenuto, andrebbe osservato come il trasporto del cadavere dovrebbe essere avvenuto nel deposito di osservazione del comune, di cui ogni comune dovrebbe (il condizionale è di rigore) essere provvisto (art. 12 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285). Avendo la pubblica autorità, esercente le funzioni di polizia giudiziaria, disposto per il trasferimento della salma in luogo diverso, questa deve avere rilasciato copia della disposizione di trasporto sia al soggetto incaricato del trasporto funebre sia al sindaco del comune di decesso (punto 5.2, lett. b) circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993). Laddove il trasporto sia stato effettuato senza tale disposizione, il soggetto che l’ha eseguito viene a trovarsi nella condizione di cui all’art. 339 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265.

 

Poichè il trasporto è stato disposto per un luogo diverso da quello di cui all’art. 12 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, i relativi oneri sono a carico dell’autorità che l’ha disposto (punto 5.1 citata circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993).

In ogni caso, spetta all’autorità (art. 107, comma 3, lett. f) d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.) del comune di decesso l’autorizzazione del trasporto dal luogo in cui il cadavere si trova, anche se sia fuori dall’ambito comunale, al luogo di sepoltura (punto 5.2, ultimo periodo citata circolare).
Risultando, nella specie, una situazione di disinteresse da parte dei familiari, l’onere dell’inumazione è a carico del comune e, alla luce dell’art. 6 l. 8 novembre 2000, n.328, la competenza è individuabile nel comune di residenza in vita del defunto.

Per altro, poiché il cadavere si trova in comune diverso da quello di residenza (o, di decesso) l’inumazione non può che avvenire se non nel cimitero del comune in cui è stato trasportato il cadavere, non sussistendo motivazioni che consentano al comune di residenza l’assunzione degli oneri del trasporto dal luogo di deposito al proprio cimitero.

Per quanto riguarda gli altri aspetti (chiavi, numerario, ecc.), trova applicazione quanto previsto dagli artt. 927 e ss. Cod. Civile, cioè i diversi oggetti vanno depositati presso il sindaco (leggi: uffici comunali a ciò competenti, ai sensi del regolamento di cui all’artt. 48, comma 3 e 89 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), e spetta all’autorità comunale l’adozione dei provvedimenti idonei alla bisogna (come per quanto riguarda la cura di animali e le prescrizioni idonee a salvaguardare i beni del defunto, con la precisazione che le eventuali spese che a ciò si rendano necessarie trovano regolazione nell’istituto della gestione d’affari (artt. 2028 – 2032 c.c.), che il comune avrà cura di rappresentare insinuandosi nell’asse ereditario per ottenerne la restituzione e gli interessi, calcolati al saggio legale), nonché la comunicazione al giudice per i provvedimenti di cui agli artt. 528 e ss. c.c. Dal momento che è presumibile che in occasione di tale comunicazione il comune non sia in grado di quantificare alcuna somma delle spese che debba sostenere relativamente ai beni parte dell’asse ereditario, è opportuno, in detta comunicazione, fare riserva della loro comunicazione una volta devoluta l’eredità, oggi giacente.

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Carlo Ballotta

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