Polizia mortuaria e spese di giustizia

Preliminarmente, va ricordato come l’attuale testo unico in materia di spese di giustizia (testo A), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. modif.), innovando sulla c.d. “Tariffa penale” (Regio Decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, così abrogata), escluda espressamente – art. 69 – dalle spese di giustizia quelle per la sepoltura dei defunti, che, secondo alcuni tribunali (si veda la circolare SEFIT n. 983/AG del 23 marzo 2007, Allegato 3) tendono a interpretare in modo estensivo, comprendendo anche le spese antecedenti alla sepoltura, tra cui il trasporto e la custodia delle salme decedute sulla pubblica via o in altro luogo pubblico.

Se il decesso si consuma in carcere non va dimenticato l’Ordinamento penitenziario, cioè il DPR 30 giugno 2000, n.230 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà” (in SO alla GU n. 195 del 22/8/2000).

L’Art. 92 disciplina gli adempimenti spettanti al sanitario ed alla direzione del carcere nel caso di decesso (in carcere) di un detenuto o di un internato. Il sanitario dell’istituto deve provvedere alla denuncia della causa di morte con le modalità dell’art. 103 TULLSS e dell’art. 1 DPR 10 settembre 1990, n. 285; nel caso di sospetto di malattia infettiva-diffusiva deve anche darne le relative comunicazioni al sindaco (autorità sanitaria locale) e all’ASL.

La direzione del carcere deve provvedere nei termini dell’art. 138, comma 2 ordinamento dello stato civile (oggi, Art. 72 RSC), nonché informare l’autorità giudiziaria da cui il defunto dipendeva e il Ministero di Grazia e Giustizia (Art. 44 legge 26 luglio 1975, n. 354) e il servizio del casellario giudiziale.

La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti; quando non essi non provvedano per tempo, palesando così la propria e volontaria inerzia (e quindi, di conseguenza il loro disinteresse), la sepoltura ha luogo a cura ed a spese (Art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26) dell’amministrazione penitenziaria (quindi è escluso che l’onere dell’inumazione e dell’esumazione ordinaria sia a carico del comune).

Il cadavere può essere riservato all’nsegnamento e alle indagini scientifiche (Art. 40 DPR 10 settembre 1990, n. 285 e Art. 32 Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592).

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