Secondo un’antica, tenace, concezione del diritto le norme giuridiche si caratterizzerebbero per il fatto di esser suscettibili di attuazione forzata o sarebbero, comunque, garantite dalla predisposizione per l’ipotesi di trasgressione di conseguenza in danno del trasgressore chiamata: “sanzione”.
Una norma non dotata di questo deterrente è da sempre definita “norma minus quam perfaecta”
Per capire davvero quanto sia diventato complicato barcamenarsi nell’attuale quadro (pluri)-legislativo, frammentario e caotico, vediamo – ad esempio – come procedere in Emilia-Romagna di fronte alla formale segnalazione di una irregolarità riscontrata nell’espletamento delle attività funerarie dai competenti organi ispettivi.
Ad alimentare l’incertezza, influiscono, senza dubbio alcuno anche l’introduzione della potestà legislativa regionale in materia di polizia mortuaria, e la permanenza di una regolamentazione comunale troppo variegata e non sempre perfettamente aggiornata: il risultato, come ampiamente prevedibile, è una mole di leggi e regolamenti che assomiglia ad una jungla, fitta ed intricata, un ginepraio da sfoltire, necessariamente!
In Emilia-Romagna il corpus fondamentale di riferimento è la L.R. 29 luglio 2004 n. 19 e s.m.i., dalla quale, poi scaturiscono e discendono un regolamento di polizia cimiteriale ed una miriade di atti gestionali, adottati come normazione di dettaglio ad implementazione della L.R. Stessa.
L’art. 7 L.R. 19/04 difatti recita:
“… 2. Con i regolamenti di cui al comma 1, vengono in particolare stabiliti: (…)
d) l’importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, che non possono essere inferiori a Euro 250,00 né superiori a Euro 9.300,00.
In assenza dell’individuazione da parte dell’atto normativo dell’Ente locale, il Comune applica una sanzione da Euro 1.350,00 a Euro 9.300,00 …”.
I “regolamenti” di cui al comma 1” sono i famosi regolamenti comunali da emanare in conformità alla L.R. 19/04.
Invero, la Regione avrebbe dovuto diramare uno schema generale di regolamento municipale, redatto in relazione ai disposti della stessa legge regionale: pia e lodevole intenzione, ad oggi, però, naufragata e rimasta…lettera morta in un mondo sepolto, per di più. Avere già regolamenti municipali più omogenei ed uniformi su basi geografiche più ampie del singolo Comune sarebbe già alquanto importante.
L’individuazione precisa della norma violata richiede comunque un preliminare esame del D.P.R. 285/90 con relative circolari esplicative, della L.R. 19/04 con i successivi provvedimenti di attuazione “a cascata”, del regolamento comunale del distretto territoriale in cui è avvenuta l’infrazione, nella speranza sincera che quest’ultimo si sia nel frattempo dotato di un proprio e vero apparato di diritto punitivo.
In altri articoli, di prestigiosi Autori, firme di peso qui su funerali.org, abbiamo già visto come si dovrebbe provvedere in caso trasgressioni palesi al dettato minimale del D.P.R. n.285/1990, ormai privo di efficaci deterrenti per una recente e sventurata novella legislativa con cui si è depotenziato, in maniera anomala – a nostro avviso – l’art. 358 R.D. n. 1265/1934.
Risulta meno elementare l’altro percorso amministrativo esperibile (ormai l’unico davvero da seguire!), da intraprendersi nel caso di inosservanza della L.R. n.19/04, perché c’è un trabocchetto da evitare. La legge regionale dell’Emilia Romagna all’art. 7 reca una disciplina di massima del sistema sanzionatorio, riferita però alle eventuali inottemperanze ai regolamenti comunali (art. 7 bis D.Lgs n. 267/2000???), quasi che il legislatore regionale si affidasse molto salomonicamente alla potestà regolamentare demandata al Comune, in materia di polizia mortuaria, per stabilire misure sanzionatorie realmente applicabili e certe.
Vista la complessità e l’articolazione capillare delle disposizioni regionali, che disciplinano istituti particolarmente critici come trasporti di salma a cassa aperta, dispersione ed affido familiare delle ceneri, standard formativi e gestionali delle imprese funebri ecc., l’esito di questa breve analisi non sarebbe incoraggiante: ogni sbaglio sarebbe potuto costare 3.098 Euro al malcapitato trasgressore…ma il condizionale dell’irrealtà è d’obbligo, per le ragioni qui di seguito esplicate.
E adesso invece? Anarchia totale ed impunità!
Il motivo è paradossale, ma in sé semplice: In applicazione della legge di delegazione europea 2019-2020 viene emanato il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (entrato in vigore il 27/09/2022) dal titolo: “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”.
Ebbene, l’art. 22, comma 1, lettera b) di tale decreto legislativo abroga l’intero decreto legislativo n.196/99 compreso proprio quell’articolo 16 che aveva aggiornato le sanzioni ai sensi dell’art. 358 del T.U.LL.SS.
Possiamo pertanto concludere che a far data dal 27 settembre 2022 qualsiasi sanzione elevata sulla base dell’art. 358 T.U.LL.SS nell’importo di € 3098,74 è illegittima, in quanto il massimo applicabile – oggi – è di Euro 206,58.
Tutta questa vicenda assurda è cagionata da una tecnica legislativa obsoleta e farraginosa per la mostruosa stratificazione di norme nelle quali basta modificare una virgola o una parola per determinare inconsapevolmente una cascata di situazioni antigiuridiche con grave danno per il cittadino e per l’immagine stessa della pubblica amministrazione, così resa impotente nel colpire possibili abusi ed illeciti, nell’esercizio delle attività funerarie.
Nemmeno i regolamenti comunali riescono a raggiungere il requisito della semplicità: non cerco neanche di riassumere le considerazioni espresse da Sereno Scolaro, preferisco che i lettori de: “funerali.org” consultino direttamente la sua copiosa produzione letteraria, nella sezione PREMIUM, riservata ai soli abbonati sempre su questo sito, a mio avviso la più completa finora pubblicata in tema di sanzioni, nell’ambito funerario.
E se, alla fine di questo lungo procedimento di individuazione della norma violata, dovesse risultare che la situazione irregolare è disciplinata da più norme, per giunta di diverso grado e livello?
È presto detto, bisognerebbe applicare la sanzione contemplata dalla norma prevalente in base alla gerarchia delle fonti del diritto Una simile complessità comporta almeno due conseguenze: gli operatori di vigilanza faticano ad orientarsi, le ditte di pompe funebri non si raccapezzano proprio in questo ginepraio.
Ho avuto modo di partecipare come docente e relatore a diversi corsi per operatori funerari, organizzati da Euro Act web, debbo amaramente rilevare come quasi tutti ignorassero le conseguenze quanto meno monetarie, se non addirittura penali di possibili condotte troppo disinvolte e spericolate.
Ad oggi, dunque, non sussiste più nemmeno questo rarefatto e remoto rischio di incappare in qualche sanzione pecuniaria. Tutti gli attori del comparto post mortem seri e preparati, ossia i veri professionisti qualunque sia il loro ruolo (pubblico o privato) con rammarico dovrebbero prender atto di questa situazione, assolutamente ingovernabile.