Polizia Mortuaria: chi firma – davvero – le autorizzazioni? – 2/2

Rispetto ad altre attribuzioni a servizi del Comune presenti nel D.P.R. 285/90, l’ascrivibilità odierna di quest’ultime in capo ad unità, anche complesse, attualmente (si ripete, volutamente, questo concetto, seppure esso risalga al 13/6/1990!) titolate a rilasciare i rispettivi atti autorizzativi, risulta abbastanza chiara o, a volte, perfino lapalissiana (autorizzazioni al trasporto di cadavere, autorizzazioni alla cremazione, regolazione delle esumazioni/estumulazioni, ecc.).
D’altra parte altrove è ben altrettanto chiara la titolarità unica sindacale (art. 10 D.P.R. 285/90 – riduzione del periodo d’osservazione – in relazione all’art. 54, comma 2 D.Lgs. 267 e art. 117 D. Lgs. 112/1998).

Nel caso dell’art. 5 D.P.R. 285/90 questa identificazione del soggetto, alle cui prerogative sono riconducibili tali responsabilità, non é così precisa: a titolo del tutto personale ci orienteremmo per una determinazione della spettanza verso organi burocratici, anche se andrebbe vista con ancora maggiore sostenibilità l’ipotesi secondo cui, in questo specifico contesto, l’indicazione della figura del Sindaco debba leggersi, ed intendersi, come sinonimo di Ufficiale dello Stato Civile, con una sorta di incrostazione, un retaggio storico-legislativo che non deve far dimenticare come il R.D. 15/11/1865, n. 2602 (Ordinamento di Stato Civile del 1865) non contemplasse, originariamente, una delega a funzionari comunali (introdotta solo nell’aprile 1866).
E non si trascuri come il permesso di seppellimento (quando esisteva; oggi non si può più parlare di in questi termini linguistici ma, distintamente di autorizzazione all’inumazione o alla tumulazione) fosse commesso (sempre nella prima legislazione post-Unitaria) al profilo operativo sindaco, il quale avrebbe dovuto accertare personalmente la morte, pur ammettendosi in dottrina che egli potesse avvalersi di “agenti comunali”, quanto meno nei comuni con popolazione minore di 20.000 abitanti o aventi… carattere rurale!!!
Forse, i tecnici del Ministero della Sanità (fino al 2001 si chiamava ancora così) non si sono resi conto, nel rivolgere delle epoche, che il tempo passava… Quest’ultima impostazione logica, circa la sinonimia, è sostenibile, a nostro avviso, proprio perché il successivo art. 6 richiama il vecchio permesso di seppellimento, ma anche sulla base dell’art. 1 del R.D. n. 1238/1939, oggi novellato e sostituito dal Regolamento per la Revisione e la Semplificazione dell’Ordinamento di Stato Civile di cui al D.P.R. n. 396/2000.

A parte l’autorizzazione all’inumazione o tumulazione, per la quale si possono sviluppare anche altre considerazioni ed approfondimenti, sembrerebbe che quasi tutte le funzioni di autorizzazione o di concessione richiamate in precedenza nell’elencazione tratta dal Regolamento Statale di Polizia Mortuaria siano, ora, certamente assorbite nello spettro d’azione della dirigenza (o del personale apicale, nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale) e non più del Sindaco.
Ma si potrebbe anche sostenere che la previsione del Regolamento di Polizia Mortuaria, in quanto normativa “speciale” così come richiamata anche dall’Art. 74 comma 2 D.P.R. n. 396/2000, costituisca un’espressa riserva a favore di altro organo del Comune (il Sindaco, nel caso concreto); detta tesi va subito confutata proprio per questa ragione squisitamente di diritto: siamo in presenza di un regolamento: l'”espressa riserva”, infatti, deve trovare la sua legittimazione nella Legge, o nello Statuto, e non in una fonte di grado diverso e subordinato. In realtà, l’uso del condizionale appare fuori luogo, in quanto questa è proprio la soluzione apodittica a cui si giunge logicamente, specie se si analizzano queste “autorizzazioni” sulla base del loro contenuto sostanziale.

Anche se molti di questi compiti attengono apparentemente alla carica del sindaco quale Autorità Sanitaria Locale (ma le autorizzazioni di polizia mortuaria hanno valore igienico-sanitario o si risolvono in soli atti prettamente amministrativi?) di fatto essi si riducono ad atti con ben scarso potere discrezionale, e nessuna ponderazione di opportunità.
Invero, non sembrano, però, esser assimilabili a queste fattispecie le disposizioni degli artt. 22, 82 e 86 dello stesso D.P.R. 285/90 in quanto i relativi atti, che da esse discendono, importano una disciplina, una regolamentazione di attività di terzi, la quale sembra allontanarsi dal concetto di mera autorizzazione e concessione, ma con cui si esplica un’azione tipicamente propria della pubblica amministrazione, tanto più che il sindaco agisce qui nella sua veste di Ufficiale del Governo, e, all’interno di questo officio, di Autorità Sanitaria Locale.

Le sole obiezioni che si potrebbero muovere, a questo proposito, sono quelle sulla inerenza di tale atto di regolazione in capo alla figura del Sindaco, e non su organi collegiali oppure sulla valutazione, per altro tutta di merito, sull’inutile aggravamento delle procedure (“dogma”, spesso tradito, di non eccedenza ed economicità nell’azione amministrativa ex L. n.241/1990?) le quali affidano al sindaco la normazione di esumazioni ordinarie ed estumulazioni, cioè di quelle operazioni cimiteriali di disseppellimento, le quali hanno luogo una volta ultimato il turno di rotazione o alla scadenza della concessione per causa fisiologica (o disfunzionale?). Sostanzialmente, con l’art. 51, comma 2 della L. n.142/1990 si introduceva il principio della separazione delle funzioni sulla base di un criterio di discriminazione tra organi elettivi e quelli burocratici, anticipando così quell’assioma, esteso a tutte le pubbliche amministrazioni, che si sarebbe potuto ricavare anche dal D.Lgs. 3 febbraio 1993[1], n. 29 oggi abrogato dall’Art. 72 comma 1 lett. t) D.Lgs n.165/2001.

Al crepuscolo del XX Secolo, l’avvento della rivoluzionaria L. n. 142/1990, introduceva nell’organigramma del comune profili professionali, che non erano annoverati dai T.U.L.C.P. previgenti (ultimo esempio: R.D. n.383/1934 interamente abrogato solo nell’anno 2000 dall’Art. 274 D.Lgs n. 267/2000), con la conseguenza che, oggi, l’autorizzazione di cui agli Artt. 23 e 24 D.P.R. 285/90 attiene in modo esclusivo e tassativo al dirigente, quanto meno dal 13 giugno 1990, data di entrata in vigore, appunto (repetita juvant!) della L. n.142/1990, oggi abrogata in quanto “confluita” nel D. Lgs. N.267/2000.
La titolarità dirigenziale risulta, oggi, perfino non derogabile, se non per esplicita disposizione di legge, alla luce della riserva posta dall’art. 107, comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in questo del tutto coerente con l’articolo 4, comma 3 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, prima di questa norma, con il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
Il comma 5 del sullodato Art. 107 D.Lgs n.267/2000 stabilisce, poi, che a decorrere dall’entrata in vigore del T.U.E.L., le disposizioni con cui si conferiscono agli organi di governo del Comune (Consiglio, Giunta e Sindaco) e l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza sia dei dirigenti, salvo quanto statuito dall’art. 50, comma 3 e dall’art. 54.

 


[1] Cons. St., sez. V, sentenza 24 gennaio 2005, n. 127. Il d.lgs. n. 29 del 1993 (ora trasfuso nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e, segnatamente, art. 4), e il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. enti locali) (art. 107), hanno dato attuazione al principio della separazione tra politica e amministrazione, individuando gli atti di competenza dei dirigenti, e riservando agli organi politici solo gli atti politici, di indirizzo politico – amministrativo, e di alta amministrazione.
In tale prospettiva, rientrano nelle competenze dirigenziali i provvedimenti autorizzatori e quelli che applicano sanzioni per l’inosservanza delle autorizzazioni rilasciate (art. 107, t.u. n. 267 del 2000). Nello stesso senso, TAR Lazio, Latina, 18 aprile 2005, n. 363, secondo cui l’art. 107, TUEL, ha attribuito in via esclusiva ai dirigenti tutti i compiti di amministrazione attiva, ivi compresi quelli che comportano l’emanazione di provvedimenti amministrativi.

 

Written by:

Carlo Ballotta

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