Onerosità dei servizi necroscopici di custodia salme presso l’obitorio/deposito d’osservazione

Cara Redazione,

w11la circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, al punto 5, 1, prevede che il comune debba essere dotato di un obitorio o comunque debba identificare un locale atto al deposito per osservazione. In questo caso il servizio è gratuito da parte del Comune nei confronti della famiglia, ma io intendo che è a titolo oneroso per l’agenzia che ha effettuato il recupero e quindi il comune deve pagare l’agenzia. E’ giusto?
Poi dice che se la PA richiede il trasferimento in altri luoghi diversi da quelli individuati dal Comune, è la stessa PA ad accollarsi l’onere del servizio. Ma questi luoghi da identificare devono trovarsi all’interno del territorio comunale o possono risultare in altri Comuni? Infatti quando avviene un incidente nel mio Comune, la salma viene sempre traslata all’obitorio dei comuni vicini, appartenenti sempre alla stessa unità sanitaria locale, dove hanno celle fregorifere e sale autoptiche. Alla luce di questa circolare, il mio Comune si trova in difetto o può sfruttare la situazione per addebitare sempre all’autorità pubblica, essendo agevolato dall’art. 15 comma 2 del DPR 285/90?

RISPOSTA: Preliminarmente, va ricordato come l’attuale testo unico in materia di spese di giustizia (testo A), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. modif.), innovando sulla c.d. “Tariffa penale” (R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, così abrogata), escluda espressamente – art. 69 – dalle spese di giustizia ripetibili tramite la cancelleria quelle per la sepoltura dei defunti, che, secondo alcuni tribunali tendono a interpretare in modo estensivo, comprendendo anche le spese antecedenti alla sepoltura, tra cui il trasporto e la custodia delle salme decedute sulla pubblica via o in altro luogo pubblico.

Quale ovvia conseguenza tale onere grava sulla parte processuale che ha richiesto il provvedimento o nel cui interesse la disposizione e’ stata emessa.

Si suggerisce ai comuni di esser particolarmente attenti sul punto, meglio e richiedendone il pagamento preventivo, in quanto l’omesso introito delle somme stabilite dalle tariffe comunali per tali operazioni potrebbe comportare responsabilita’ patrimoniale (art. 93 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267).

oltre a chiarire i termini del rapporto, è opportuno stabilire , per una durata predeterminata:
1. La tariffa giornaliera (e/o per altri periodi temporali)
1.1. per la permanenza di salme di persone:
a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
c) ignote, di cui si debba far esposizione al pubblico per il riconoscimento;
1.2. deposito:
a) per un periodo indefinito di cadavere a disposizione dell’autorità giudiziaria;
b) di cadaveri portatori di radioattività;
1.3. per la permanenza di salme di persone:
a) morte in abitazioni e trasportate al deposito di osservazione per volere degli aventi titolo (con oneri a carico delle famiglie interessate)
2. Un canone fisso a copertura del servizio di :
a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
b) sorveglianza nel periodo di osservazione.

L’art. 15 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non affronta la questione dell’onere dell’uso delle celle frigorifere.

Oltre ai trasporti funebri obbligatori, gli altri servizi necroscopici sono essenzialmente la gestione del deposito di osservazione e obitorio, nonché le altre attività riconducibili al settore funebre, da fornire in via obbligatoria da parte dell’E.L. (autorizzazioni al trasporto funebre, vigilanza, ecc.). Elementi residuali, sebbene più attratti nella sfera cimiteriale, sono ossario comune e cinerario comune.

Come noto i depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell’ambito del cimitero (camera mortuaria ex Art. 64 DPR 285/1990?) o presso ospedali od altri istituti sanitari , ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici” ai sensi dell’art. 14, comma 1 del DPR 285/90.

L’attività è da considerarsi servizio pubblico obbligatorio. Vengono fissati standards minimi di legge per dotazione di posti salma refrigerati (art. 15 tanato500DPR/285/90). La norma è entrata in vigore il 27/10/1990. Essa vale per ambiti territoriali ed in ragione della popolazione.

L’ASL dovrà pertanto provvedere alla individuazione dei luoghi dove allestire nuove celle frigo o aumentare la dotazione delle esistenti. Il Comune provvede, nei tempi occorrenti usualmente, alla realizzazione di tali opere. (In Lombardia la normativa è diversa: per questa regione, infatti, viene modificata la competenza comunale, fissata da norme dello stato (artt. 12-15 DPR 285/90), relativa alle dotazioni obbligatorie di obitori e depositi di osservazione. Tali funzioni vengono ora poste in capo alle strutture sanitarie, salvo rimandare a futuri meccanismi di ripartizione degli oneri corrispondenti, senza chiarire espressamente su quali soggetti ricadono (art. 10/1 lett. b L.R. 18 novembre 2003 n. 22).

Nella maggior parte dei casi il Comune si avvale, in convenzione con la struttura sanitaria competente, del “servizio mortuario sanitario” dell’ospedale (Ex DPR 14 gennaio 1997, Art. 2 R.D. 30/9/1938 n. 1631, Legge n.132/1968) di riferimento o dei locali e servizi dell’Istituto di Medicina Legale.

Legittimamente, però, tutti i Comuni possono servirsi di deposito di osservazione e di obitorio nel locale attrezzato presso un altro Comune disponibile, trattandosi questo di pubblico servizio che può effettuarsi nelle forme consentite dal D.Lgs. 267/2000.

Non vi è quindi nessuna prescrizione ope legis perchè si ricorra al servizio mortuario dell’ospedale, se non la valutazione “politica” di ogni singolo Comune in relazione alla localizzazione della struttura (vicina o lontana) e della qualità del servizio offerto, nonché del costo. Ciò è ravvisabile dalla lettura degli articoli 12, 13, 14 e 15 del DPR 285/90, che fanno capo al comune della titolarità di detti servizi.

È, poi, opportuno che i Comuni regolarizzino le modalità di fornitura del servizio, ripartendone gli oneri.

In presenza di un consorzio (Art. 31 D.Lgs. 267/2000), tra l’altro, occorre avvisare all’Autorità giudiziaria, ai Carabinieri e alla Polizia stradale, oltre che mettere a conoscenza il Comando dei Vigili Urbani. La comunicazione è conseguente alla fattispecie individuata al paragrafo 5 della circolare Ministro della sanità n. 24 del 24/6/1993.

Dal punto di vista economico il servizio è da considerarsi a carico del Comune, come prestazione istituzionale, nei soli casi previsti dagli articoli 12 e 13 del DPR 285/90. Conseguentemente solo gli oneri per la ricezione ed il mantenimento in osservazione delle salme di persone indicate dall’art. 12 e per le funzioni previste dall’art. 13 del DPR 285/90 sono pertanto da porre in carico del singolo Comune nel quale è avvenuto il decesso.

Per utilizzi diversi da quelli stabiliti per legge il servizio è da considerarsi pubblico a domanda individuale e sottoposto alle tariffe stabilite dal Comune.

L’individuazione degli obitori e dei depositi di osservazione i quali debbano essere dotati di celle frigorifere implica che il dovere loro allestimento ed esercizio sorga in capo al comune così individuato, ma ciò non icomporta l’onere della fruizione a carico, unicamente, di questo comune, dovendosi ritenere che, ferma restando la dotazione, debbano trovare riferimento i normali criteri di individuazione del soggetto onerato, in relazione alle funzioni dei comuni.

Si deve quindi, così concludere: l’onere della conservazione della salma in diverso comune deve individuarsi in capo al comune di di decesso, il quale non essendo dotato di appositi impianti si deve appoggiare ai comuni limitrofi, ovviamente pagando una determinata tariffa per l’impiego delle attrezzature.

Si richiama l’art. 13 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., siccome si tratta di prestazioni che attengono alle funzioni del comune in relazione al territorio (e non alla popolazione risiedente),

La Pubblica Autorità può certamente ordinare il trasporto in comune diverso da quello di decesso a sua insondabile discrezione, ovviamente con oneri a proprio carico (paragrafo 5.1 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24)

moruarycoolerIn effetti il trasporto necroscopico, se, residualmente, considerato ancora gratuito (nonostante l’Art. 1 comma 7-bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26), in quanto servizio di pubblica necessità indifferibile ed urgente (si pensi, ad esempio al parere,espresso dal Ministero dell’interno, Sportello delle autonomie, prot. n. 15900/1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007) è a carico del comune solo se si svolga all’interno dei confini del comune di decesso, altrimenti grava su chi lo dispone (in luogo diverso).

La legge, anzi il regolamento di polizia mortuaria nazionale, all’articolo 12 stabilisce il vincolo del mantenimento in obitorio, per un tempo indefinito, di cadaveri a disposizione dell’autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo. Ne consegue che occorre il Nulla Osta dell’autorità giudiziaria per liberare la salma ai fini del trasporto al cimitero. L’intervento può essere sollecitato dal gestore dell’obitorio, laddove occorresse liberare celle frigorifere occupate da molto tempo. Ogni altra situazione è regolata a livello locale, generalmente dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

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Carlo Ballotta

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