Nuove famiglie: i problemi odierni per la polizia mortuaria post L. “c.d. Cirinnà” n. 76/2016 – Parte 2/2

[…omissis] “Il termine «familiare», utilizzato nell’art. 3, comma 1°, lett. e), l. n. 130/2001 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), non essendo impiegato dalla Costituzione né dal Codice civile e dovendo, quindi, essere definito dal giudice, è da escludere che si riferisca esclusivamente ai parenti, ma deve essere interpretato in modo estensivo e costituzionalmente orientato alla luce degli artt. 2 e 3 Cost.; sicché al convivente more uxorio (nella specie dello stesso sesso) può estendersi l’interpretazione del termine «familiare» e dunque la legittimazione ad ottenere l’affidamento dell’urna cineraria del compagno. [omissis]”
(così giudice Dr. A. Barbazza, estensore di una sentenza – Trib. Treviso – pubblicata e commentata su jus civile. it, anno 2015, n. 12)

In buona sostanza, quindi, è il vivere in comune, e non il legame giuridicamente istituito, che costituisce la famiglia rilevante nel nostro ambito molto problematico.
Con una precisazione, però, la semplice azione amministrativa di polizia mortuaria non può mai entrare nel merito del singolo, altrimenti sconfinerebbe nell’attività giurisdizionale, cui spettano, per Costituzione, ben altri compiti di accertamento.
Chiarisce, però, ulteriormente questo concetto l’art. 4, comma 1 del regolamento anagrafico, precisando che, agli effetti anagrafici, per famiglia si deve intendere «un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti  ed aventi dimora abituale nello stesso comune».
Specifica, inoltre, che, ai medesimi fini, il significato di convivenza è «un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nel comune» (art. 5, comma  1).
In tali previsioni è attribuita rilevanza a una dimensione relazionale, che si connota per un’elevata intensità, scaturente dalla condivisione di vita, che solo l’affetto reciproco può giustificare e far persistere.
E ciò indipendentemente dal tipo di legame: alle persone legate da vincoli tipici (id est, matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela) segue, infatti, il riferimento a legami istituiti dalla spontaneità del comportamento di ciascuno, dall’esplicazione della propria personalità, come avviene nelle diverse forme di coabitazione che naturalmente si affermano.
In questo senso, la convivenza more uxorio è soltanto una delle possibili situazioni rilevanti.

Ritornando al nostro spinoso tema, e servendoci dell’argomento interpretativo apagogico, la mancata  considerazione della realtà può evidentemente condurre a esiti assurdi ed esiziali; infatti, attribuire  all’endiadi pietas familiare, la cui accezione è senz’altro meta-giuridica, una portata puramente  formale, avulsa quindi dal vissuto dei singoli soggetti e abbandonata a una sorta di automatismo  legalistico, significherebbe esporsi all’elevato rischio di adottare soluzioni che non colgono la  verità delle cose; significherebbe, sul piano ordinamentale, affermare un significato possibilmente  contrastante con il vero senso normativo.
La quintessenza del diritto è colta e identificata in un ordinamento (insieme di proposizioni non in contrasto le une con le altre), non già in un comando, in una norma (o in un insieme di comandi, di norme).
Se la norma, infatti, è generata in alto, si proietta sulla società con una ferma indisponibilità a farsi permeare da quanto avviene nel magma naturale sociale economico.

Ai nostri cari lettori sia consentito suggerire la consultazione di questi due testi, abbastanza didascalici sull’eterna sciarada “famiglia”, nell’assetto dell’odierna polizia mortuaria, anche dopo l’avvento della cosiddetta Legge Cirinnà:

Nozione di “famiglia” diritto funerario: la centralità del regolamento municipale di polizia mortuaria – funerali.org

Il senso della ‘famiglia’ nel DPR 285/90 – funerali.org

 

Written by:

Carlo Ballotta

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