Non è burocrazia necroscopica ma un errore dell’impresa funebre

Due Asl non trovano l’accordo su chi debba rilasciare il certificato di morte e la salma non può essere seppellita. L’assurdo riguarda Pasquale Iarrabino un cinquantatreenne napoletano, morto una settimana fa circa a Caserta ma il cui corpo è rimasto nelle sua casa di vicoletto San Mandato nel capoluogo campano, in attesa del permesso dell’autorità sanitaria. La salma, raccontano i familiari, “è stata trasportata da un carro funebre che la polizia di Caserta ha chiamato, dopo che il medico legale aveva accertato la morte per infarto”. Il punto è che, dicono i familiari, “le Asl, quella di Napoli 1 e quella di Caserta, non si mettono d’accordo su chi abbia la competenza per fornire questo certificato”. E dopo non poco peregrinare si è scoperto l’arcano: L’errore (e la violazione di regolamento di polizia mortuaria e di TU leggi sanitarie) è stato commesso dall’impresa funebre che ha trasportato la salma da Caserta a Napoli senza avere l’autorizzazione necessaria. Avrebbero dovuto portarlo in ospedale”.

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5 thoughts on “Non è burocrazia necroscopica ma un errore dell’impresa funebre

  1. Al particolare caso sottoposto è applicabile quanto specificato dal par. 5.2 della circolare 24/93 del Ministero della Sanità. Cosicchè è necessario e sufficiente che nel decreto di trasporto del dirigente del comune di decesso (“A”) sia specificato come la salma sia stata stata trasportata al comune sede dell’obitorio (“B”) per disposizione dell’Autorità Giudiziaria e che da quest’ultima è autorizzato il trasporto al cimitero del comune di destinazione (“C”), attraverso apposito nulla osta ex Art. 116 DEcreto Legislativo n.271/1989 con l’incombenza a carico del personale a ciò delegato dal comune “B” di effettuare le verifiche di cui al par. 9.7 della circolare 24/93 visita necroscopica compresa. Si consiglia di consultare questo link: https://www.funerali.org/?p=519

  2. Si ricorda che il trasporto funebre puo essere effetuato anche su ordine del AUTORITà ecc ecc.
    Quindi se come dicono i familiari il carro funebre è stato chiamato dalla polizia pare non ci siano problemi.
    oVVIAMENTE IL CARRO NON PARTE PER NAPOLI SE NO C’è AUTORIZZAZIONE DEI CARABINIERI O DELLA POLIZIA CHE è INTERVENUTA SUL POSTO.
    SALUTI

  3. Le norme violate, nella fattispecie, sono l’art. 24 del D.P.R. 285/90 e l’art. 339 del T.U. Leggi Sanitarie (R.D. 27/7/1934, n. 1265), le quali prevedono che il trasporto funebre all’esterno del Comune sia autorizzato dal Sindaco (ora dirigente competente o suo delegato ex Art. 107 Decreto Legislativo n.267/2000).
    Nello spirito originario del Testo Unico Leggi Sanitarie il trasporto funebre effettuato senza autorizzazione costituiva una fattispecie penale, ma la sanzione dell’ammenda è stata sostituita da ultimo con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’Art. 32 Legge n.689/1981.
    L’importo della sanzione è stato così elevato dall’Art. 114 comma 1 della suddetta Legge n.689/1981 in relazione all’Art. 113 primo comma della stessa Legge.

    Se il trasporto ha avuto inizio senza autorizzazione, si ha la trasgressione della norma. L’illecito è stato commesso da chi ha svolto il trasporto funebre in assenza di autorizzazione al trasporto. Per la violazione interviene l’art. 107 del D.P.R. 285/90 e nella fattispecie, trattandosi di violazione dell’art. 339 del T.U. Leggi Sanitarie, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 3 del citato art. 339 del T.U. Leggi Sanitarie (il corrispondente in Euro di una contravvenzione tra le 40.000 e le 100.000 Lire).

    Sulla reale entità ed efficacia delle sanzioni si consiglia vivamente di consultare questo link: https://www.funerali.org/?p=328

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