Cara Redazione,
Nella polizia mortuaria, seppur nominalmente, (è, infatti, importante rimarcare la “post-maturità” e l’inadeguatezza, del D.P.R n. 285/1990 quando attribuisce particolari e specifiche mansioni agli organi della macchina comunale, senza considerare il nuovo assetto di responsabilità nei plessi dell’amministrazione dettato dalla Legge n. 142/1990) il Sindaco si troverebbe ad agire nella duplice veste di ufficiale dello stato civile e di autorità sanitaria locale.
Pertanto, seppure le due autorizzazioni siano atti distinti, previsti da due diverse fonti del diritto (il Regolamento Nazionale di polizia mortuaria ed il Regolamento di Stato Civile) è possibile il rilascio su un unico supporto cartaceo specialmente se i procedimenti sono assolti dallo stesso soggetto, inteso come persona fisica? Chiedo pertanto:
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1) È legittima la coesistenza in un unico documento del permesso di seppellimento di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 396/2000 (sottoscritto dall’ufficiale dello stato civile, sindaco o da dipendente delegato ex artt. 1 e 2 dello stesso d.P.R. n. 396/2000) e del decreto di autorizzazione al trasporto di cadavere, di cui agli artt. 24 e segg. del d.P.R. n. 285/90 (sottoscritto dal sindaco o, ove sia possibile, da un dipendente dallo stesso appositamente incaricato, magari il medesimo già delegato come ufficiale dello stato civile)?
2) E ancora, è secundum legem la coesistenza in un unico documento del permesso di seppellimento di cui sopra e del decreto di autorizzazione alla traslazione ed alla cremazione di salma di cui agli artt. 24, 26 e 79 del d.P.R. n. 285/1990?
Risposta:
L’art. 40 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 disciplina le certificazioni c.d. contestuali, ma si tratta di una norma che non trova applicazione nella situazione rappresentata, in quanto esso riguarda le “certificazioni” e non i provvedimenti autorizzativi. Tra l’altro, questa disposizione fa riferimento a più elementi:
a) stesso ufficio come competente funzionalmente;
b) fatti, stati e qualità personali riguardanti la stessa persona;
c) unicità del procedimento;
alcuni dei quali possono essere all’origine della questione posta.
Nel caso segnalato, questi elementi minimi mancano del tutto; infatti, l’autorizzazione all’inumazione o alla tumulazione (è opportuno non utilizzare più la tradizionale ed antica terminologia del permesso di seppellimento in quanto non più sussistente dal 30 marzo 2001) è un’autorizzazione propria del servizio dello stato civile, che non può essere confusa con l’autorizzazione al trasporto di cadavere, quale ne sia il percorso, la quale costituisce un’autorizzazione di mera pertinenza dell’ufficio di polizia mortuaria.
Pur essendo entrambe attività amministrative tipiche del Comune, l’una afferisce allo Stato Civile (Art. 74 D.P.R n. 396/2000) di esclusiva spettanza statale ex Art. 14 D.Lgs n. 267/2000 e l’altro a servizi operanti nell’ambito della tutela della salute e di polizia amministrativa ex Art. 13 D.Lgs n. 267/2000, distinzione semantica, ed, ancor più, pratica che coinvolge anche i rispettivi procedimenti, da incardinare su due distinti binari, dal momento che, seppur correlato e forse anche prodromico, quello relativo all’autorizzazione all’inumazione o alla tumulazione è del tutto distinto dall’iter che conduce al perfezionamento dell’ autorizzazione al trasporto di cadavere, indipendentemente dal fatto che questo si svolga interamente nel comune di decesso o riguardi anche altri comuni.
Qua il “sindaco” interviene quale ufficiale dello stato civile, là quale autorità sanitaria locale o, comunque, come vertice dell’amministrazione comunale e non in qualità di ufficiale di governo.
Ma se nel primo dei due momenti il sindaco può avvalersi pienamente dell’istituto della delega alle funzioni di ufficiale dello stato civile, nel secondo caso le autorizzazioni previste dal d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rientrano ormai nello spettro dei compiti attribuiti in via esclusiva al dirigente (o chi ne assolva l’incarico, nei comuni che siano privi di figure dirigenziali) a termini dell’art. 107, commi 3 e seguenti d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (e, prima, dell’art. 51 legge 8 giugno 1990, n. 142, in vigore dal 13 giugno 1990).
Se la coesistenza deve essere intesa non tanto come contestualità, ma come accoglimento sullo stesso supporto cartaceo delle distinte autorizzazioni, cioè come insistenza materiale sullo medesimo foglio, dei due atti di autorizzazione, si esprime l’avviso che tale “coabitazione” possa tranquillamente sussistere, pur trattandosi di autorizzazioni tra loro distinte sia per ambito operativo sia per competenza funzionale, questa “reductio ad unum”, in una sorta di isteresi burocratica volta alla semplificazione, potrebbe anche risultare particolarmente utile ed opportuna, soprattutto nei casi in cui, per ragioni organizzative e gestionali, i distinti e separati procedimenti siano assolti dalla medesima persona fisica, purché si mantengano logicamente separati i rispettivi percorsi d’istruttoria.
e se vi dicessi che qui da me l ufficio quando si tratta di cremazione rilascia solo latto di autorizzazione al trasporto e cremazione . omettendo il permesso di sep pelimento …
x Franco
Certo, non esiste più da oltre dieci anni il permesso di seppellimento. Ora si chiama autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione.
E quindi l’autorizzazione alla inumazione/tumulazione all’autorizzazione alla cremazione.
Si veda articolo 74 Ordinamento Stato Civile, DPR 396/2000
Invece l’autorizzazione al trasporto deriva dal DPR 285/1990 (si veda articolo 26).
x redazione
ormai abbituati da sempre a chiamarlo permesso di sep pelimento ……..
il mio concetto però anche se non chiaro penso che sia stato recepito .!!!!
??????
in effetti io dico che è sbagliato da parte dell ufficio di stato civile rilasciare solo l’autorizzazione al trasporto e cremazione della salma .
o no????
x Franco.
Insisti! Se non è inumazione o tumulazione di cadavere, perché dovrebbe autorizzare una di queste se stiamo parlando di cremaizone di cadavere?
L’ufficio del comune fa bene.
X Franco,
SE mi è consentito mi inserisco nel dibattito.
l’autorizzazione alla cremazione é alternativa all’autorizzazione all’inumazione o tumulazione, cioè al vecchio permesso di seppellimento che, oggi, ha cambiato nomenclatura e denominazione in forza del DPR n. 396/2000 recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento di Stato Civile. (nota Min. Grazia e.Giustizia n. 1/50/FG/33 (92) 114 del 12/6/1992).
Sulla competenza funzionale ad accordare le varie autorizzazioni, soprattutto in caso di cremazione si ricorda che:
Nella regioni dove sia applicabile l’Art. 3 della Legge n. 130/2001 l’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale di stato civile, al pari dell’autorizzazione alla tumulazione o all’inumazione.
Nelle regioni, invece, dove si segue ancora il dettato dell’Art. 79 DPR 10 settembre 1990 n. 285 l’autorizzazione alla cremazione concerne l’ufficio comunale di polizia mortuaria, nella persona del dirigente di settore ex Art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000. Per l’eventuale delega a personale subordinato si veda l’art. 17 comma 1-bis D.Lgs 165/2001
Ora può ben essere che, nell’organigramma comunale (specie nei comuni di piccole o medie dimensioni) la stessa persona fisica assolva più funzioni, magari essendo contemporaneamente dipendente incardinato nell’unità lavorativa della polizia mortuaria e Ufficiale di Stato Civile, in questo frangente sarà opportuno specificare sempre in quale veste essa sottoscriva i rispettivi atti che attengono a diversi ambiti e sfere: quelli di stato civile traggono legittimità dall’Art. 14 D.Lgs n. 267/2000, quelli più strettamente comunali (come appunto le autorizzazioni al trasporto funebre) dall’Art. 13 D.Lgs n. 267/2000.
x redazione e Carlo
mi spiace dirlo ma senza presunzione la spiegazione del sig Carlo è molto più precisa della redazione che infatti secondo me è non solo sbaglia nel affermare quello che dice riguardo alla autorizzazione alla cremazione e permesso di sep pelimento.!!!!!!! basta pensare ai comuni dove gli uffici sono due .
uno che rilascia il permesso di sep pelimento
l altro che rilascia l autorizzazione al trasporto e cremazione visto il sep pelimento e la volontà.
x Carlo
quindi lo stato civile rilascia L AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE e poi La polizia mortuaria rilascia l’autorizzazione al trasporto verso il crematorio !!!!!????????
X Gianni,
si rappresenta come, secondo il Ministero della Salute, (Circolare del Ministero della Salute n. 14991 del 30/05/2016) l’art. 3 comma 1 della Legge 30 marzo 2001 n. 130 sia direttamente applicabile, sia o meno intervenuta apposita norma regionale d’implementazione dei principi della stessa Legge n. 130/2001. Con tale atto istruttivo, per altro, si supererebbe l’art. 74 comma 3 del DPR n.396/2000, il quale, emanato in precedenza, richiamava testualmente, per l’autorizzazione alla cremazione l’art. 79 DPR 10 settembre 1990 n. 285 che la porrebbe ancora in capo al dirigente di settore (ufficio della polizia mortuaria) ex Art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n.267/2000. Pertanto: sì la responsabilità di sottoscrivere la prefata autorizzazione, con questo nuovo assetto di competenze è dell’Ufficiale di Stato Civile e rientra nel novero delle attribuzioni di cui all’Art. 14 D.Lgs n. 267/2000 (servizi di pertinenza statale, solamente demandati al comune per glia spetti esecutivi). Si rammenta come ai sensi dell’Art. 117 comma 2 lett. i) Cost., così come riformulato dalla Legge di revisione costituzionale n. 3/2001 lo stato civile sia materia soggetta alla sola legge statale. L’autorizzazione al trasporto di feretro di cui al Capo IV DPR 10 settembre 1990 n. 285 rientra, invece, nel novero dell’Art. 13 D.Lgs n. 267/2000 (servizi eminentemente comunali) e spetta indiscutibilmente al dirigente di settore, il quale può avvalersi dello strumento della delega ex Art. 17 comma 1-bis D.Lgs 165/2001. Le due diverse autorizzazioni (alla cremazione ed al trasporto funebre) si pongono su due diversi piani funzionali, e come ampiamente dimostrato, traggono legittimità da due differenti fonti del diritto. La Sua interpretazione è giusta e corretta!.
Poi, per ragioni squisitamente gestionali, proprie di ciascun comune (si richiama il regolamento di organizzazione interna di uffici e servizi di cui agli art. 48 comma 3 e 89 D.Lgs n. 267/2000) può essere benissimo la stessa persona fisica a firmare i due rispettivi atti, con l’avvertenza, però, di precisare in quale veste (ufficiale di stato civile o semplice addetto amministrativo alla polizia mortuaria )essa agisca, in questo potenziale duplice incarico, per nulla foriero di conflitti. Per i comuni privi di figure dirigenziali si veda l’art. 109 comma 2 D.Lgs n. 267/2000.
Xcarlo
Buongiorno sig Carlo LE VOLEVO CHIEDERE il suo parere in merito a questa dicitura in calce ad un atto di Trasporto e Cremazione:
“Si rilascia in carta libera ai sensi dell’art.141 del R.D.9/7/39, n.1238.”
grazie
X Carmine,
la modulistica del Suo Comune sconta un grave ritardo nell’adeguamento alla sopravvenuta normativa di Stato Civile: l’Art. 141 del R.D.9/7/39, n.1238 è stato, infatti, abrogato dal più recente ed odierno Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento di Stato Civile di cui al DPR n. 396/2000.
Non so – dannazione!!!! – da quale Regione Lei mi scriva, perché in almeno un paio di Regioni, giusto dalle parti del Triveneto, l’autorizzazione alla sepoltura può fungere anche, seppur con qualche dubbia forzatura ermeneutica, poi parzialmente smentita dalle stesse direzioni regionali, anche da autorizzazione al trasporto funebre. Giusta l’Art. 79 DPR n. 285/1990 il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione compete pur al dirigente di settore e non allo Stato Civile, ed è soggetta sin dall’origine ad imposta di bollo, così come tutte le istanze di parte del privato cittadino volte ad ottenere un provvedimento autorizzativo alla pubblica amministrazione, tuttavia si ricorda la circ. telegrafica n. 37 del 1 settembre 2004 in base alla quale la richiesta di autorizzazione alla cremazione avendo la forma di una dichiarazione sostitutiva in atto di notorietà ne sarebbe esente.
Ai termini della Legge n. 130/2001, laddove implementata appieno, l’autorizzazione alla cremazione spetta, invece, all’ufficiale di stato civile, il quale deve redigere apposito processo verbale da cui emerga la volontà cremazionista.
Autorizzazione al trasporto ed alla cremazione possono esser contestuali, cioè su di un unico supporto cartaceo quando siano materialmente sottoscritte dallo stesso soggetto funzionalmente applicato al medesimo ufficio.
L’autorizzazione al trasporto non è mai di pertinenza dello stato civile.
Secondo la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate, n. 75/E del 3 giugno 2005. L’art. 4 della vigente legge dell’imposta di bollo, D.P.R. n. 642/1972, all’articolo 4 della Tariffa, approvata con D.M. 20 agosto 1992, e da ultimo modificato con D.M. 24 maggio 2005, prevede l’imposta di bollo nella misura di 14,62 per gli atti e provvedimenti degli organi delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, (…) rilasciati a coloro che ne abbiano fatto richiesta (…). Le autorizzazioni al trasporto salme rientrano tra gli atti e provvedimenti di cui all’art. 4 richiamato e sono pertanto soggette all’imposta d bollo.
L’art. 23, DPR n. 285/1990, ‘recante l’Approvazione dell’attuale regolamento nazionale di polizia mortuaria’, prevede che l’incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
Secondo l’Art. 26 DPR n. 285/1990 il trasporto del feretro alla volta del crematorio ed il successivo trasferimento delle ceneri verso la loro destinazione finale sono autorizzati con un unico atto, per un’elementare regola di semplificazione amministrativa.
A norma dell’art. 74, D.P.R. n. 396/2000, ‘Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile’, non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.
Inoltre, ai sensi del D.P.R. n. 285/1990[2], l’ente competente a rilasciare l’autorizzazione al trasporto è il comune del luogo in cui è avvenuto il decesso.
Il Ministero della sanità con la circolare 24 giugno 1993, n. 24, ha chiarito che l’autorizzazione al trasporto è in generale rilasciata dal comune in cui è avvenuto il decesso.
Ciò premesso, si passa ora ad esaminare la questione della possibile legittimazione del Comune a percepire somme in relazione all’istruttoria per il rilascio delle prefate autorizzazioni.
Si osserva, innanzitutto, che l’espressa previsione della gratuità per il rilascio delle autorizzazioni all’inumazione o tumulazione (art. 74, D.P.R. n. 396/2000) sembra portare a ritenere la necessità di una specifica previsione normativa al fine di ritenere la gratuità delle autorizzazioni amministrative.
D’altro canto, nemmeno le eventuali a disposizione regionali, che conferiscono alle autorizzazioni per l’inumazione e tumulazione valenza anche ai fini del trasporto, non sembrano potersi interpretare nel senso di estendere anche il profilo della gratuità – di derivazione statale e riferito solo alle prime due – non disponendo espressamente in tal senso.
E dunque, considerato che è indubbio che le predette attività di autorizzazione determinano degli oneri economici in capo ai Comuni, questi, per la remunerazione di quella sola relativa al trasporto, potrebbero valutare di istituire una tariffa, con un formale atto deliberativo del consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000.
D’altra parte, diverse considerazioni possono intervenire, avuto riguardo al quadro complessivo della normativa riferita alle operazioni di polizia mortuaria.
E dunque, si può osservare che l’esenzione da IVA del servizio funebre e il rilascio di autorizzazione al seppellimento in ‘carta libera e senza spese’ corrispondono a principi di socialità.
Inoltre, il rilascio dell’autorizzazione al trasporto funebre è tariffato con l’esazione dell’imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, nella misura di 14,62, introitata dallo Stato[4].
Ciò detto, è evidente che l’imposta di bollo erariale, cioè pro Stato, non può fungere da remunerazione dell’istruttoria necessaria al rilascio dell’autorizzazione, il cui onere è a carico del Comune.
In sintesi, per le considerazioni suesposte non sembrano sussistere impedimenti, sul piano normativo, alla previsione di una tariffa per le attività di istruttoria connesse all’autorizzazione al trasporto, fermo restando che la valutazione sulla sua opportunità compete all’autonoma determinazione dell’Ente.
Obiter dictum: è possibile procedere all’istituzione di tariffe per il rilascio dell’autorizzazione al trasporto. La tariffa può essere distinta a seconda della complessità dell’atto. (Trasporto interno al comune, trasporti per altri comuni, trasporti all’estero). La determinazione delle nuove tariffe non necessita di una norma di legge che lo preveda, è comunque necessario una congrua motivazione. Si è dell’avviso che il provvedimento debba essere di Consiglio Comunale, a meno che non si debba procedere alla sola definizione delle tariffe, nel qual caso la è della Giunta Comunale. Il diritto applicato per il rilascio dell’autorizzazione trasporto funebre può essere diversificato a seconda della tipologia e complessità dell’autorizzazione (trasporto interno al comune, in partenza dal comune per il territorio nazionale ed in partenza per l’estero.
X Gianni,
Esula dalle mansioni dell’Ufficiale di Stato Civile, dettate dal DPR n. 396/2000, la sottoscrizione delle autorizzazioni al trasporto funebre.
Poi, certo, la stessa persona fisica potrebbe attendere a più compiti, all’interno della complessa macchina comunale, ma in questo frangente si dovrebbe sempre specificare in quale veste si agisca, nel rispetto effettivo di ruoli e responsabilità.
In linea generale e di massima, allora, possono essere contestuali gli atti e provvedimenti che siano emanati dalla medesima autorità e riguardino gli stessi soggetti: nella specie i requisiti della contestualità sono presenti siccome l’autorizzazione al trasporto e alle cremazione hanno il medesimo oggetto (il cadavere, i resti mortali, ecc.) e sono di competenza della medesima autorità (il dirigente di settore della polizia mortuaria, laddove vigano nella loro interezza le norme del DPR 10 settembre 1990 n. 285 quanto, rispettivamente a decreto di trasporto (Capo IV) ed autorizzazione alla cremazione (Art. 79), nominalmente attribuiti ancora al Sindaco, ma la cui effettiva titolarità è da individuarsi nella dirigenza.
Quest’ultima va individuata considerando che, in entrambi i casi, si tratta di autorizzazioni che rientrano nella previsione dell’art. 107, comma 3, lett. f) d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. cioè in via esclusiva nelle figure dirigenziali o, per i comuni che ne siano privi, nei dipendenti a cui, sul presupposto che siano responsabili degli uffici o dei servizi sulla base della dotazione organica risultante dal Regolamento di cui all’art. 48, comma 3 e e 89d. lgs. 267/2000 , citato, vengano attribuite ai sensi del successivo art. 109, comma 2.
Tra l’altro molte Leggi Regionali si limitano a considerare l’autorizzazione al trasporto come di semplice spettanza comunale, senza entrare nell’individuazione delle titolarità degli organi del comune (operazione che, del resto, la legge regionale non potrebbe neppure compiere poiché materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. p) Cost.)
In altre regioni, risultano esser in vigore leggi regionali che, magari solo con riferimento all’autorizzazione alla cremazione, fanno riferimento ad un diverso profilo (ad esempio: l’ufficiale dello stato civile), previsioni le quali, a parte la palese incostituzionalità che tale rimane anche se non sia stato provveduto all’impugnazione delle norme di legge regionali costituzionalmente non legittime (del resto, quanto previsto dall’art. 127 Cost. costituisce una facoltà non un obbligo), conducono all’impossibilità di individuare una coesistenza degli atti di autorizzazione alla cremazione e al trasporto di cadavere o di resti mortali, almeno nella loro formazione, esse, infatti, seguono diversi percorsi, interni al circuito della polizia mortuaaria.
Il dirigente (ma ciò vale solo per le figure dirigenziali e non per quelle che assolvano le funzioni dell’art. 107, comma 3 d. lgs. 267/2000 su attribuzione sindacale, figure per le quali l’istituto non è applicabile) può avvalersi della delega nei casi e con i limiti dell’art. 17, comma 1.bis d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Gianni
xCarlo
IN EFFETTI QUI FIRMA TUTTO IL SINDACO IN QUANTO L’UFFICIALE DI STATO CIVILE PURTROPPO è A CASA DA MESI.
QUINDI SIA AUT. AL TRASPORTO SIA L’ATTO DI CREMAZIONE VENGONO FIRMATI DAL SINDACO IN QUANTO IN COMUNE NESSUNO FIRMA NIENTE…..
PENSO CHE A QUESTO PUNTO PUO ESSERE TUTTO SU UN SOLO FORMATO CARTACEO !!!????
x Gianni
Basta leggersi la nota dell’ufficio legislativo della Presidenza della Regione Veneto, che approfondisce questo tema.E’ reperibile come ogni altra documentazione nell’Area Normativa regionale. I principi in essa specificati possono essere validi anche in altre Regioni.
Regione Veneto – Direzione Regionale Affari Legislativi
Nota Giunta Regionale 28/05/2010, Prot. n. 300978/40.03
“Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 (Norme in materia funeraria). Art. 23 (Autorizzazione al trasporto funebre). Interpretazione”
X carlo
L’AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO E QUELLA DI CREMAZIONE
FIRMATE DALL’ UFFICIALE DI STATO CIVILE POSSONO ESSERE SU UNICO FOGLIO.
MI SPIEGO MEGLIO…….
“AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO E CREMAZIONE”