Cara Redazione,
Nel campo di terra, quadra xyz, del cimitero del mio comune si verifica da qualche tempo, un evento increscioso: le lapidi per via del terreno fangoso e poco stabile cominciano ad affondare sotto il loro peso. L’ufficio della polizia mortuaria sarebbe anche disposto ad accollarsi l’onere di una nuova sistemazione delle tombe per garantirne il decoro.
Per almeno accennare ad una possibile risposta al Suo quesito bisognerebbe, preventivamente, acclarare alcune questioni preliminari.
Se non ho frainteso, come da Lei specificato in parte della missiva per brevità omessa un feretro è stato inumato in campo di terra il giorno 16/08/1998.
Ad un certo punto la lastra marmorea o il semplice cippo identificativo ai sensi dell’Art. 70 DPR 285/90 cominciano a sprofondare.
Gli aventi causa del De Cuius, quindi, chiedono l’esumazione straordinaria per trasferire il cadavere ad altra sepoltura.
Con l’entrata il vigore della Legge n. 26 del 28 febbrio 2001 le operazioni cimiteriali sono servizi a titolo oneroso per l’utenza.
La fattispecie delle esumazioni è regolata dall’Art. 83 e seguenti del DPr 285/90.
I feretri, infatti, possono esser esumati, prima del periodo legale di sepoltura, per esser trasferiti ad altra destinazione (sepoltura in fossa diversamente ubicata, loculo, o cremazione).
Dette esumazioni straordinarie, se nella Sua regione non è intervenuta specifica norma regionale, vanno eseguite in presenza dell’Autorità Sanitaria e se non disposte dall’Autorità giudiziaria non possono esser svolte nei mesi tardo primaverili o estivi, eccetto per i comuni montani.
Dopo questa premessa occorre enucleare meglio il problema: l’abbassamento del terreno rispetto al piano di campagna potrebbe essersi verificato per il cedimento della cassa sotto al peso dei circa 2 metri di terreno che la sovrastano: alcuni comuni, per scongiurare questo rischio impongono un lasso di tempo minimo (6 mesi) di attesa prima di applicare lapidi oppure altri arredi sepolcrali, proprio perchè il terreno deve assestarsi.
Il fine della permanenza di un cadavere nella fossa è la sua mineralizzazione (= riduzione della spoglia a semplice ossame) dunque la cassa deve necessariamente sfasciarsi, così da permettere la decomposizione dei tessuti organici con relativa lisciviazione dei fluidi post mortali.
Dal momento dell’inumazione, nel caso da Lei prospettato, sono già passati diversi anni, quindi il cofano potrebbe esser già pesantemente deteriorato, o, peggio ancora sfondato, così difficilmente riuscirebbe ancora, una volta sfossato e riportato in superficie, a regger il peso del cadavere.
E’da notare come, non essendo ancora trascorsi i 10 anni, per effetto dei quali ai sensi dell’Art. 3 DPR 254/90 un cadavere viene, per la legge italiana, considerato un semplice resto mortale, la spoglia umana di cui parliamo è ancora strettamente un “cadavere”, quindi deve esser inumata nella nuova fossa entro una cassa lignea secondo i disposti del Capo IX DPR 285/90. (per un resto mortale, al contrario, basterebbe un contenitore cartaceo, facilmente biodegradabile).
Qualora, invece, all’apertura della tomba venissero rinvenute solo ossa (ipotesi altamente improbabile) sarebbe superfluo un’ulteriore turno di sepoltura: si raccolgono le ossa in cassettina ossario, su formale istanza degli aventi diritto, oppure si depone l’ossame trovato nell’ossario comune.
Di solito, per le traslazione da fossa verso altra fossa, quando vi sia il fondatissimo sospetto che il feretro esumato possa contenere ancora parti molli, siccome esse colliquano e producono percolazione di liquidi e miasmi cadaverici ad alto contenuto infettivo, si avvolge il cadavere, prima di adagiarlo nella cassa e poi nella nuova buca, entro un dispositivo plastico capace di garantire la perfetta ermeticità per il tempo strettamente necessario allo spostamento del cadavere stesso.
Questa soluzione, molto pratica, permette anche di contenere gli odori acri e potenti che si sprigionano durante le esumazioni, a tutto vantaggio di igiene e decoro dell’area cimiteriale.
Durante le esumazioni è bene isolare almeno la quadra di terra interessata dalle operazioni cimiteriali ed interdire il passaggio o l’accesso nelle vicinanze di possibili visitatori.
Per quanto riguarda, i “normali” campi ad inumazione, anzi (meglio) il cimitero di cui il comune ex Art. 337 Regio Decreto 1265/1934, ha obbligo in sede di impianto od ampliamento del cimitero, dovrebbe essere acquisita uno studio tecnico (art. 55 DPR 285/1990) sulle caratteristiche del terreno, anche se puo’ accadere che in tale sede non possano sempre rilevarsi fenomeni i quali possano essere rilevati sono successivamente, specie se il terreno non sia del tutto adatto (ad es.: per la presenza di strati di argille o altro che non consentano il deflusso delle acque meteoriche).
Un’ipotesi di risarcimenti di danni vantati (non tanto per lo “spettacolo” grandguignolesco, quanto per l’inidoneita’ dell’area) potrebbe essere fondata se potesse dimostrarsi, documentalmente, come in sede d’impianto del cimitero non siano stati acquisiti studi tecnici e se risulta dall’atto di concessione la dichiarazione esplicita che il comune assicura la piena idoneità dell’area (caso nel quale il risarcimento del sanno dovrebbe essere sollevato nei confronti dei soggetti agenti al momento dell’impianto del cimitero).
Se, invece, identificata la comprovata inidoneità del terreno, il comune decidesse d’ufficio il cambio di destinazione d’uso per la porzione interessata del cimitero, in dottrina si ritiene sia l’Ente Locale a doversi assumere i relativi oneri di traslazione di feretri e resti mortali, questo per limitare eventuali contenziosi con la cittadinanza, senza che sia il giudice, quale ultimo soggetto titolato, a doversi pronunciare.
Spero di esserLe stato di qualche aiuto.
Le chiedo una cortesia: questo quesito da Lei posto potrebbe riuscire di grande interesse per tutti i lettori della rivista; mi tenga, pertanto, aggiornato sugli sviluppi della vicenda.
II motivo del riciclo di terra previsto dall’art. 71 del DPR 10/9/1990 n. 285 è quello di creare le condizioni perché il terreno nell’intorno del feretro sia nelle migliori condizioni possibili per favorire processi di scheletrizzazione. In altri termini la terra che affiora dalla profondità può anche essere collocata in altre parti nel cimitero. II tumulo sopra la sepoltura è costituito dalla sagomatura del terreno affiorato dalla profondità (o altro terreno di riporto). Per effetto del naturale compattamento del terreno (o per cedimento del coperchio del feretro) nei mesi immediatamente successivi alla inumazione, si ha un assestamento del terreno con abbassamento del tumulo. E’ anche per questo motivo che in vari Comuni italiani, nel locale regolamento di polizia mortuaria, viene previsto un periodo di 6 mesi dalla inumazione in cui non collocare cippi o copritomba, ma solo lapidine provvisorie.