Un Comune, sede di un importante ospedale, chiede un parere motivato circa la legittimità di pretendere un rimborso delle spese di istruttoria per le autorizzazioni di polizia mortuaria (trasporto, tumulazione…), alla luce della normativa vigente.
L’Ente Locale specifica, in particolare, che l’autorizzazione al trasporto dei feretri all’esterno del territorio comunale comporta una notevole attività amministrativa da parte del personale del Comune stesso.
Si formulano, pertanto, le seguenti considerazioni di diritto.
L’art. 23, D.P.R. n. 285/1990, recante “l’Approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria”, prevede che l’incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco (oggi del dirigente di settore, ex art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000 o da chi ne assolva le funzioni, per i Comuni privi di figure dirigenziali, o ancora da personale dipendente all’uopo delegato ai sensi dell’art. 17 comma 1 –bis D.Lgs n. 165/2001) e essere consegnata al responsabile del servizio di custodia del cimitero, assieme agli altri titoli di sepoltura.
A norma dell’art. 74, D.P.R. n. 396/2000, “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”, non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.
Ci sono, tuttavia Leggi Regionali (vedasi ad esempio art. 23, L.R. Friuli Venezia Giulia, n. 12/2011, “Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria”, per le quali il Comune autorizza il trasporto funebre, e l’autorizzazione all’inumazione, alla tumulazione o alla cremazione vale anche come autorizzazione al trasporto.
Ancora: L’art. 4, comma 1, della sullodata L.R. friulana n. 12/2011, stabilisce che il Comune assicura la sepoltura o la cremazione almeno dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, e al riguardo, tra l’altro, rilascia le autorizzazioni previste.
Inoltre, ai sensi del D.P.R. n. 285/1990, l’ente competente a rilasciare l’autorizzazione al trasporto è il comune del luogo in cui è avvenuto il decesso, quale nucleo in cui s’incentra tutto il processo autorizzativo.
Il Ministero della Sanità con la circolare 24 giugno 1993, n. 24, ha, a suo tempo, esplicato che l’autorizzazione al trasporto è in generale rilasciata dal comune in cui è avvenuto il decesso.
Ciò premesso, si trascorre ora a scrutinare la questione della possibilità secundum legem del Comune a percepire somme in relazione all’istruttoria per formare e perfezionare le autorizzazioni.
Si osserva, innanzitutto, che l’espressa previsione della gratuità per il rilascio delle autorizzazioni all’inumazione o tumulazione (art. 74, D.P.R. n. 396/2000) sembra condurre a ritenere la necessità di una specifica norma, per giunta statale, al fine di classificare come gratuite le autorizzazioni amministrative di polizia mortuaria.
Constatato, dunque, che è indubbio come le predette attività di autorizzazione determinino degli oneri economici in capo ai preposti uffici comunali, questi ultimi, per la remunerazione di quella relativa al trasporto, potrebbero valutare di istituire un diritto fisso, con un formale atto deliberativo del consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000.
D’altra parte, diverse considerazioni possono intervenire, avuto riguardo al quadro complessivo della normativa riferita alle operazioni di polizia mortuaria.
E, quindi, si può osservare che l’esenzione da IVA del servizio funebre e il rilascio di autorizzazione al seppellimento (ora, distintamente, ad inumazione o tumulazione) in “carta libera e senza spese” corrispondono a principi di socialità.
Inoltre, il rilascio dell’autorizzazione al trasporto funebre è, pur sempre soggetto, sin dall’origine all’ l’esazione dell’imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, introitata dallo Stato Centrale.
Ciò detto, è evidente che l’imposta di bollo erariale, cioè pro Stato, non può fungere da compensazione economica dell’istruttoria necessaria alla consegna dell’autorizzazione, il cui onere è solo a carico del Comune.
In sintesi, per le considerazioni suesposte non sembrano sussistere impedimenti, sul piano normativo, alla previsione di una tariffa per le attività di istruttoria connesse all’autorizzazione al trasporto, fermo restando che la valutazione sulla sua opportunità compete all’autonoma determinazione dell’Ente, trattandosi di valutazione eminentemente politica, nel senso nobile del termine!
la vogliamo ( autorizzazione al trasporto) paragonare al rilascio di un permesso a costruire??
ASSOLUTAMENTE NON è accettabile !!!
per il rilascio di un permesso a costruire l’istruttoria è almeno 10 volte piu’ impegnativa e occupa molte piu ore di lavoro per un dipendete comunale.
il rilascio di un autorizzazione al trasporto salma occupa dai 10 ai 20 minuti di lavoro e anche meno con i nuovi programmi in possesso degli uffici di stato civile.
infatti oggi si possono tranquillamente inviare le vari comunicazioni (inps-comune di nascita-comune di residenza-ecc) via p.e.c senza dover perdere tempo ad imbustare ed inviare via posta ordinaria le comunicazioni. una volta avuto in posseso la documentazione che permette di redigere un atto di morte e quindi poi il successivo permesso di seppelimento e autorizzazione al trasporto in comune o fuori comune, il tempo necessario non supera i 20 minuti.
affermo questo in quanto ex dipendente di stato civile. ( io ci mettevo 14 minuti in totale con invio anche di tutte le comunicazioni). ora si tratterebbe di quantizzare i mie 14 minuti di lavoro??? ma non certo piu’ di trenta euro visto il mio stipendio. quindi è solo un modo di estorcere soldi al privato cittadino e poi parlano di raket del caro istinto mahh !! HO sentito di comuni che hanno tariffato con istituzione del consiglio comunale tariffe per il rilascio della autorizzazione al trasporto fuori comune superiore ai 150 euro. ASSURDO assurdo assurdo
saluti