Cara Redazione,
Scrivo dal Comune di… X.Y.Z.
Solo oggi ho appreso dalla Direzione Sanitaria del locale Ospedale che circa 15 gg. fa è deceduta una persona, residente in “carcere” di altro Comune, di cui nessuno reclama la salma. E’ un cittadino italiano. Non avendo la Direzione sanitaria denunciato il decesso tempestivamente, deve essere avvisata la Procura della Repubblica?
A chi compete fare accertamenti per ricercare eventuali parenti? Essendo costui materialmente “residente” in altro Comune, può il nostro Comune effettuare funerali di “povertà” attivando il servizio sociale?
Attendo, con ansia, la Vostra risposta.
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L’eventuale inadempimento degli obblighi di trasmissione, entro i termini perentori, dell’avviso di morte (art. 72 comma 3 Regolamento per la Revisione e la Semplificazione dell’Ordinamento di Stato Civile di cui al D.P.R. n.396/2000) non trova ormai alcuna conseguenza “punitiva” (il titolo XII R.D. n. 1238/1939 è stato formalmente abrogato e analoga misura non avrebbe potuto essere prevista nell’odierno Regolamento, essendo quest’ultimo normativa di rango secondario, inidonea, per sua stessa natura, ad introdurre sanzioni ex 23 Cost.).
La segnalazione al Pubblico Ministero (= Procuratore della Repubblica) va inoltrata, d’ufficio, solo nei casi dell’art. 75 D.P.R. n.396/2000, che non sembrano, qui, sussistere, anche se ripetuti ritardi o omissioni in grado di rallentare o, peggio, ancora bloccare tutto il procedimento di Stato Civile/Polizia Mortuaria potrebbe esser di qualche interesse per la Magistratura, presentando addirittura alcuni profili penali.
Data la particolare condizione del defunto, non va dimenticato l’Ordinamento Penitenziario, cioè il D.P.R. 30 giugno 2000, n.230 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà” (in S.O. alla G.U. n. 195 del 22/8/2000).
L’art. 92 disciplina le procedure del post mortem spettanti al sanitario ed alla direzione del carcere nel caso di decesso (in carcere) di un detenuto o di un internato.
Il medico dell’istituto deve provvedere alla denuncia della causa di morte (Scheda ISTAT) con le modalità dell’art. 103 T.U.LL.SS. e dell’art. 1 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel caso di sospetto di malattia infettiva-diffusiva è tenuto anche a dare le relative e tempestive comunicazioni al Sindaco (autorità sanitaria locale) e all’AUSL di riferimento, secondo il consueto schema dettato dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria – D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
La direzione del carcere deve, poi, attivarsi nei termini dell’art. 138, comma 2 ordinamento dello stato civile (oggi, art. 72 D.P.R. n.396/2000), nonché informare l’autorità giudiziaria da cui il defunto dipendeva e il Ministero di Grazia e Giustizia (art. 44 legge 26 luglio 1975, n. 354) e il servizio del casellario giudiziale.
La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti, con, ovviamente, oneri a loro carico; qualora essi appalesino disinteresse e non decidano autonomamente e di proprio impulso sulla destinazione della spaglia mortale, scegliendo luogo, tecnica e modalità della pratica funebre, la sepoltura, in forma semplice, cioè a sistema d’inumazione in campo comune, ha luogo a cura ed a spese dell’amministrazione penitenziaria (quindi è escluso che il costo dell’inumazione e dell’esumazione ordinaria, ai sensi dell’art. 1 comma 7-bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26, sia a carico del Comune, ma si ricorda come stante l’art. 69 D.P.R. n. 115/2002, tali incombente sia escluso dalle spese di giustizia in senso stretto; sembra un sofisma ma è importante, in tempi di spending review, focalizzarsi, con precisione, sulle competenze dei vari centri di spesa, nella complessa architettura degli apparati statali.)
Il cadavere è (di fatto, può essere …) riservato all’insegnamento e alle indagini scientifiche (art. 40 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e art. 32 R. D. 31 agosto 1933, n. 1592).
Considerazione – a latere – molto ed alquanto, generale: le norme, muovendo da una concezione assai pessimistica dei rapporti umani, intrinsecamente litigiosi, tendono a regolare le situazioni in cui si ritiene o si percepisca possano esservi conflitti (ne cives ad arma ruant, recita un antico brocardo latino!), ma non quelle in cui non si rinvenga, o riscontri il “FUMUS” di potenziali contenziosi.
La legislazione in materia funeraria é (ancora?) impostata sulla “normalità” del decesso in abitazione, e sull’eccezionalità della morte in nosocomio (o, strutture simili), anche se da tempo le frequenze “quantitative” sono a favore della seconda ipotesi.
Ma anche nel caso del ricovero o detenzione, si presume che i famigliari ne abbiano una qualche conoscenza di questo status, che vistino l’ammalato o il detenuto.
Oltretutto, in questi frangenti in sede di permanenza in istituti “totalizzanti”, come, appunto, le carceri, si tende preventivamente ad acquisire informazioni sui famigliari o altre persone con cui il soggetto sottoposto a misure restrittive sulla libertà personale, intrattenga relazioni significative, …
Ad ogni modo, non vi è una precisa norma che individui chi e soprattutto come debba occuparsi di un’informazione sul decesso: c’è, in effetti, una zona grigia di “cortesia istituzionale”, con cui anche il Legislatore più accorto, nell’impossibilità di normare capillarmente tutto, si affida alla diligenza, informale, di chi abbia notizia del decesso stesso, fatti salvi gli obblighi minimi contemplati dalla Legge, per improcrastinabili esigenze di ordine pubblico.
X Giuseppe,
anche Lei è di Modena? Benissimo, siamo in due.
La sanzione applicabile ai sensi del del T.U.L.S.S. (testo unico leggi sanitarie) e’ quella prevista per l’infrazione di trasporto funebre senza autorizzazione.
Elenchiamo, qui di seguito, le due possibili fattispecie di trasgressione:
1) Trasporto di salma da un Comune ad altro Comune o introduzione dall’estero senza autorizzazione
Se manca l’autorizzazione al trasporto funebre e si effettua egualmente il trasporto, si incorre nella violazione dell’art. 339 del T.U. delle leggi sanitarie, punibile per ogni infrazione con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 100.000, da convertirsi ovviamente in Euro.
2) Trasporto di salma all’interno del Comune o in partenza per l’estero senza autorizzazione
Se manca l’autorizzazione al trasporto funebre e si dà egualmente luogo al trasporto, oppure non e’ consegnata al custode del cimitero, si incorre nella violazione dell’art. 23, 24 o 26 a seconda dei casi del D.P.R. 285/1990, punibile con sanzione pecuniaria da applicare per ogni violazione, pari a lire 6.000.000, ai sensi dell’articolo 358 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall’articolo 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.
Si nota subito una profonda discrasia, o, se preferite, incoerenza, nel sistema sanzioantorio della polizia mortuaria basato unicamente sul DPR 285/1990 e sul Regio Decreto 1265/1934. (alcune regioni, infatti, si sono dotate autonomamente di un proprio apparato di diritto punitivo che sara’ oggetto di un prossimo mio post.
Perche’ mai tanta sproporzione tra violazioni per trasporti intra moenia (entro i confini del comune di decesso) e quelli extra moenia (che interessano due o piu’ comuni)?
Il trasporto di cadavere, dopo tutto e’ sempre soggetto ad autorizzazione comunale, con le sole eccezioni di quanto pevisto dal punto 5) circolare Ministero della sanita’ n. 24 del 24/6/1993 (ma anche in questo caso la pubblica autorita’ che lo dispone deve rilasciare autorizzazione – scritta – di cui una copia va comunicata al comune).
Scondo alcune interpretazioni, invero, piuttosto riduttive, dell’Art. 24 DPR 285/1990 all’interno del comune di decesso l’autorizzazione al trasporto occorrerebbe solamente se il seppellimento e’ in un luogo diverso dal cimitero es. cappella privata gentilizia; mentre sarebbe necessaria in ogni altro caso (ad esempio traasporto necroscopico). E’da rilevare come questa lettura piuttosto minimale sia da ritenersi superata alla luce di questa considerazione di diritto: Il trasporto di cadavere costituisce sempre (anche nei casi di cui all’art. 17 dPR 285/1990) attivita’ soggetta ad autorizzazione da parte dell’autorita’ comunale [art. 107, commi 3 e ss. D.Lgs. 18/8/2000, n.267].
Nella prassi, all’epoca della privativa comunale con concessione multipla in molti comuni il trasporto effettuato dalle ditte concessionarie e diretto ad un cimitero del comune di decesso, spesso si riteneva legittimato dal semplice rilascio dell’autorizazione alla sepoltura o alla cremazione.
Per notizia, fino alla fine del 1975, l’eventuale trasporto non autorizzato (allo dal sindaco, dato che allora non era stata emanata la L. 142/1990, poi D.Lgs. 264/2000), costituiva addirittura reato.
Paradossalmente, la sanzione residuale per le fattispecie di illecito non diversamente specificate, ossia l’Art. 358 del Regio Decreto n.1265/1934, sembra, invece, accanirsi contro le infrazioni che si originano e si esauriscono entro il territorio del comune di decesso.
La questione merita approfondimenti storici e giuridici ai quali ci dedicheremo presto.
buongiorno mi ha fermato la polizia stradale durante un funerale mi stavo recando dal comune di San Prospero di Modena al cimitero di Modena per cremazione ma essendomi accorto che avevo lasciato i documenti di trasporto sul furgone sono andato verso Cavezzo per recuperarli. La polizia nonostante gli mostrassi i documenti che avevo recuperato ha redatto il verbale do 3098 euro per mancanza di documenti e non sulla strada piu’ breve per il crematorio . Perentori mi dicevano che mi stavano gia’ facendo un regalo per non avermi ritirato la licenza e per avermi condonato altri 3098 euro perchè a loro dire mancava il permesso del sindaco alla cremazione. Secondo me pero’ hanno sbagliato l’articolo da usare per multarmi in quanto mi stavo recando con un trasporto da comune a comune e la multa doveva essere da 40 a 100 mila lire . Se riesco a sapere qualcosa perchè mi sta per scadere la possibilita’ di ricorrere grazie tante