Il solito problema “omologazione” dei Regolamenti Comunali di Polizia Mortuaria – 3/3

Sia sommessamente consentito obiettare come nella circolare ministeriale di cui prima, si asserisca ed asseveri, dopo avere riportato le norme di riferimento del t.u.ll.ss., r. d. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modific., come i regolamenti comunali non siano assoggettati – da tempo – ad alcuna omologazione ministeriale, ma tale (presunta?) aberrazione giuridica non viene supportata da alcuna argomentazione convincente e, con un contorto procedimento logico (o, forse, – irrazionale?) si conclude con l’indicazione di una futura estrapolazione del procedimento dal d.p.c.m. citato, come se tale intervento conducesse, implicitamente, all’abrogazione della norma, di rango primario, per giunta, o, peggio, ritenendo che l’obsolescenza, variamente dovuta a comportamenti accidiosi, sia dei Comuni sia dello stesso Ministero, sia fattore avente forza abrogatrice…error communsis facit jus???
(L’affermazione, nella circolare, di un’assenza di competenza ministeriale, non consiste in una ragionevole dimostrazione basata sulla realtà effettuale del diritto funerario, ma solo in un unilaterale rigetto pilatesco di responsabilità, sulla base del diffuso orientamento per cui conta solo non vi sia competenza subiettiva, senza porsi minimamente l’interrogativo se essa sorga in capo ad altro soggetto [e quale, poi?], oppure se si sia in presenza di istituto oggettivamente derubricato dall’Ordinamento Giuridico Italiano).
L’ineffabile Ufficio legislativo del Ministero della Salute non è, tuttavia, nuovo a fantasiose e bizzarre (o…grottesche?) interpretazioni, sarebbe, allora, stato maggiormente, e in certe circostanze, sostenibile, avere richiamato il superamento del sistema dei “controlli” (ammesso che l’approvazione abbia essenza di controllo ed  a tal proposito si veda infra) sugli atti degli enti locali territoriali (Comuni) avutosi per effetto della L. 8 giugno 1990, n. 142 (e, quindi, con effetto dall’entrata in vigore di questa legge), spesso cui in precedenza è stato fatto cenno, rispetto all’insoddisfacente ed indimostrato percorso logico-formale esposto con tale circolare. Ormai siamo sulla soglia irreversibile della schizofrenia normativa.

Visto l’abominio giuridico partorito, laconicamente ravviso come la nostra povera e derelitta polizia mortuaria sia ormai preda di scorribande ministeriali, che conducono  ad interventi insensati, quand’anche non esiziali e deleteri, poiché a Roma si disinteressano ormai della questione, sempre più maldestramente devoluta alle Regioni, senza un reale piano di coordinamento.
Comunque sia, l’esito che ne discende, almeno de facto, è quello per cui l’approvazione medesima non istituisca più una “clausola” di salvaguardia per l’efficacia dei regolamenti comunali di polizia mortuaria, la quale, ormai, è riconducibile ai medesimi criteri che, in via generale, si attivano per ogni altro regolamento comunale, travalicando, così, le precedenti indicazioni, ope legis, circa il procedimento di acquisizione della medesima.
Tutto ciò si riduce ad un’evidente semplificazione nelle procedure di adozione dei regolamenti comunali di polizia mortuaria, cui si sarebbe potuto pervenire ben prima e con modalità meno equivoche.

Sin qui, con dovizia di dettagli espositivi e tecnici, la disamina del Dr. Sereno Scolaro, sul suo nuovo volume dedicato interamente alla polizia mortuaria (Maggioli Edizioni), ormai, purtroppo declinata e disarticolata su base regionale, mentre sulla natura dell’omologazione, vigente l’art. 345 T.U.LL.SS diverso è l’avviso dell’ Ing. Daniele Fogli. Egli, qui, sulle pagine, per gli abbonati PREMIUM, di www.funerali.org, in risposta a specifico quesito di un Comune istante (e mutatis mutandis il quadro dogmatico su cui orientarsi è sempre quello di cui sopra) precisa come:
[…omissis…] L’omologazione sia a tutti gli effetti un esame, se vogliamo anche intrusivo, (rectius: di merito] di legittimità e non una mera procedura integrativa di efficacia, al fine di consentire all’Amministrazione Centrale di disporre di un quadro generale dei regolamenti approvati in tema su tutto il territorio nazionale, sia di esercitare un potere di controllo ed eventualmente di annullamento, ove fossero riscontrate disposizioni gravemente contrastanti con leggi o regolamenti generali.
Ammettiamo, ad esempio, per assurdo, che per una sorta di reviviscenza perversa un Comune ammetta gli acta inter vivos sui sepolcri privati, o la perpetuità delle concessioni, tutti istituti abrogati *solo* dal 10 febbraio 1976 con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, per soddisfare gli appetiti locali di loculi e tombe, a sistema di tumulazione, da parte della cittadinanza. Chi potrebbe subito cassare questa illegittimità di fondo (violazione di legge)?
E per i Comuni, ancora latitanti dal loro dovere di predisporre un autonomo regolamento di polizia mortuaria? Il Prefetto – conclude l’Ing. Daniele Fogli – può imporre al Comune un termine massimo per la compilazione del proprio regolamento locale di igiene e sanità o degli altri regolamenti annoverati nel primo comma, quando siano obbligatori.
Trascorso inutilmente questo lasso temporale, il regolamento viene steso d’ufficio. Il prefetto trasmette copia dei regolamenti al Ministro per l’interno (ora Ministro della Salute), che può annullarli in tutto o in parte, quando siano contrari alle leggi o ai regolamenti generali, udito il parere del consiglio superiore di sanità e del consiglio di stato”.

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Carlo Ballotta

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