Il solito problema “omologazione” dei Regolamenti Comunali di Polizia Mortuaria – 1/3

Il Regolamento comunale è norma secondaria (secondo alcuni, anche … “terziaria” se pensiamo l’Ordinamento Italiano in una immaginaria ed immaginifica struttura geometrica “esplosa” in almeno tre dimensioni, (viviamo, infatti, ormai in un sistema giuridico pluri-legislativo, come acutamente rilevato da erudita dottrina, proprio su questo magazine on line), per cui cede e soccombe di fronte alla norma primaria.
Il Regolamento municipale di polizia mortuaria è, però, una strana “entità giuridica” (monstrum vel prodigium?… Una bestia rara?) soprattutto dopo la Legge di Revisione Costituzionale n. 3/2001, perché esso trae fondamento non tanto da legge ordinaria (Art. 7 D.Lgs n. 267/2000) quanto da norma superiore, di rango costituzionale, ex Art. 117 comma 6 III Periodo Cost., (la polizia cimiteriale, infatti, è espressamente comunale ex Artt. 337, 343 e 394 R.D. n.1265/1934 ed Art. 824 comma 2 Cod. Civile)
La deliberazione del Regolamento comunale di polizia mortuaria è assegnata al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) testo unico, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. (per le Regioni Sicilia, Trentino-Alto Adige (o, meglio, Province autonome di Bolzano e di Trento) e Valle d’Aosta, in parte anche per Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, va operato rinvio alle corrispondenti norme regionali statutarie speciali o alle specifiche norme in proposito, o loro modificazioni alle regole del citato testo unico).

La statuizione del Regolamento comunale di polizia mortuaria è soggetta alle consuete procedure statutarie di approvazione dei regolamenti, ma la specialità del Regolamento comunale di polizia mortuaria implica un’ulteriore condizione di efficacia (tuttora vigente), a termini dell’art. 345 del t.u.ll.ss., r. d. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., sia da parte del Ministero della Salute, sia da parte della Regione, ma a patto che quest’ultima con Legge (e  non con solo regolamento!) regionale, si attribuisca (o, meglio, si auto-affidi) un analogo potere d’intervento con riferimento agli aspetti che hanno relazione con la potestà legislativa, concorrente od esclusiva, della Regione stessa.
Nell’ipotesi più realistica potrebbero individuarsi due livelli di competenza, l’una in capo al Ministero della Salute per i campi che attengano alle materie di cui all’art. 117, comma 2 Cost., l’altra in capo alla Regione per quelli, invece, inerenti all’ all’art. 117, comma 3, oppure comma 4 Cost.

Abbiamo, pertanto, un atto di carattere normativo, quindi generale ed astratto, molto complesso e trasversale, quasi poliedrico ed eclettico nelle sue molteplici articolazioni, che gode di ampi margini di autonomia ed ambiti di spettanza quasi esclusiva, quando agisca su un livello di pari ordinazione rispetto al D.P.R n. 285/1990 [1], in sfere, quindi non sovrapponibili, come, proprio la gestione cimiteriale, pur rimanendo, formalmente, una fonte di grado amministrativo, subordinata rispetto alla Legge (i comuni non godono di potestà legislativa – per fortuna – ma solo regolamentare – ai termini della Art. 117 comma 6 III periodo Cost., ma il problema si complica ulteriormente se consideriamo come la polizia mortuaria, attratta, seppur con qualche indubbia forzatura, nell’area del diritto sanitario, sia terreno di legislazione concorrente da parte delle Regioni (si veda la L. n.131/2003 attuativa del nuovo Titolo V Cost.).

L’art. 345 t.u.ll.ss., r. d. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., recita, tra l’altro, così:

“.. Il prefetto trasmette copia dei regolamenti al Ministro per l’interno (ora, Ministro della Salute), che può annullarli in tutto o in parte, quando siano contrari alle leggi o ai regolamenti generali, udito il parere del consiglio superiore di sanità e del consiglio di stato. Dopo intervenuta la prescritta approvazione, i regolamenti comunali predetti debbono essere pubblicati all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi. ..”

L’intervento sia del Ministro della Salute sia, eventualmente, della Regione previsto all’art. 345 t.u.ll.ss., r. d. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. (si rammenta, per altro, come nessuna Regione abbia – ad oggi almeno – introdotto un proprio ruolo attivo in proposito, né avocando a sé tale procedimento, né contemplando nel suo jus positum una propria pertinenza in senso “competitivo” con quella ministeriale), non é, così come indubbiamente non rappresentava neppure prima dell’entrata in vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142, una “verifica”, essendo sostanzialmente un’omologazione (tecnicamente e con maggiore precisione, un’approvazione), come, per molto tempo, è stata chiamata, ma la disposizione richiamata definisce anche un aspetto procedimentale “speciale”, ossia quello della pubblicazione del regolamento per 15 giorni.

Si tratta di una norma, di portata generale, introdotta in vigenza dei testi unici sulla legge comunale e provinciale (R.D. n.383/1934), prima dell’entrata in vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142 e degli statuti comunali, per quanto riguarda i procedimenti di formazione dei regolamenti comunali, che alcuni Comuni hanno conservato nei propri statuti, mentre altri hanno scelto soluzioni differenti e più flessibili per i procedimenti di varo e di efficacia dei regolamenti comunali.
Merita di essere sottolineato come questo iter, che, si ribadisce non costituisce, né si configurava, già in passato, come un riscontro preventivo di legittimità, rilevi solo sotto il profilo dell’efficacia dei regolamenti comunali di polizia mortuaria, essendo fase necessaria ed indefettibile acciocché il regolamento comunale acquisti e produca i propri effetti di cogenza erga omnes.

 


[1] Sull’idoneità di norme contenute nel regolamento comunale ad integrare automaticamente il contenuto delle concessioni cimiteriali, ai sensi dell’art. 1339 cod. civile Si veda T.A.R. Piemonte, Sez. I, Sentenza 12 luglio 2013, n. 871

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Carlo Ballotta

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