In Emilia-Romagna, ai sensi del combinato disposto tra l’ Art. 10 L.R. 29 luglio 2004 n. 19 e la seguente Determinazione del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica, del 6 ottobre 2004 e s.m.i, il quale, sostanzialmente, riproduce lo stesso impianto normativo del Capo IV D.P.R. 285/90, richiamandolo espressamente, ll trasporto di cadavere è soggetto alla regola della “tipicità”.
Un feretro, dal luogo in cui staziona per il periodo d’osservazione (tassativamente: servizio mortuario sanitario, abitazione privata, deposito d’osservazione, obitorio, casa funeraria) può, quindi, esser trasferito unicamente verso (come è persino scontato, solo una volta accertato il relativo titolo di accoglimento):
- Il cimitero comunale (quale presidio istituzionale deputato allo smaltimento dei cadaveri umani ai sensi dell’Art. 340 comma 1 R.D. n.1265/1934 pianamente in vigore ancora in Emilia-Romagna, ma si vedano anche l’Art. 4 L.R. n.19/2004 e gli Artt. 24 e 49 e 50 D.P.R. 285/90)
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Un cimitero privato e particolare ex Art. 104 comma 4 D.P.R. 285/90.
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L’Estero (rimangono naturalmente valide le disposizioni di cui agli Artt. 27 e 29 D.P.R. 285/90 per l’estradizione dei feretri rispettivamente verso Paesi firmatari della convenzione di Berlino oppure Stati non aderenti all’Accordo di Berlino, così come confermato dall’Art. 10 comma 9 della L.R. n. 19/2004, anche per difetto di titolarità della regione a legiferare quando vi siano rapporti di extraterritorialità, come accade, appunto, per le norme di Diritto Internazionale (Art. 117 comma 2 lett. a) Cost.)
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L’impianto di cremazione[1] (art. 4 comma 4 L.R. n.19/2004 ed Art. 78 comma 1 D.P.R. 285/90 e soprattutto Art. 343 comma 1 R.D. n.1265/1934)
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Una tumulazione privilegiata (Art. 6 comma 2 L.R. n.19/2004, Art. 105 D.P.R 285/90 e Art. 341 R.D. n.1265/1934.
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Una cappella gentilizia collocata fuori del perimetro cimiteriale (Capo XXI D.P.R. 285/90)
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Un reparto speciale (per culti non cattolici) all’interno del camposanto (Art. 100 D.P.R. 285/90 da applicarsi in modo coordinato con l’Art. 1 del Reg. Reg. n. 4/2003 adottato ai sensi dell’Art. 2 comma 2 L.R. n.19/2004, il quale novella (o abroga implicitamente?) l’Art. 54 D.P.R 285/90),
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Un cimitero di guerra, a questo punto, per militari deceduti in missione di pace (Art. 267 comma 2 lett. i) D.Lgs n.66/2010)
[1] Il Crematorio deve obbligatoriamente insistere su suolo cimiteriale demaniale ex art. 78 comma i D.P.R. 285/1990.
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