Domande e risposte sulla Polizia Mortuaria

Sotto il profilo lessicale è corretto parlare dell’esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo in termini di “salma inconsunta”?

Può un impianto di cremazione rifiutare di accogliere feretri confezionati con la duplice cassa lignea e metallica?

Davvero racchiudere i resti mortali da avviare a cremazione entro una cassa diversa da quella in cui i cadavere fu riposto il giorno del funerale configura la fattispecie delittuosa del vilipendio di cadavere? Un medico che lavora nei servizi della polizia mortuaria mi ha confermato questa tesi.

Come può la direzione dei servizi cimiteriali proteggere la salute sul lavoro del proprio personale necrofo?

Risposte:

1. La dicitura”Salma inconsunta” è un non senso linguistico perché salma è il corpo umano morto prima e durante il periodo d’osservazione (quindi per forza è ancora integro) mentre l’inconsunto oppure l’indecomposto sono cadaveri non mineralizzati provenienti da una precedente sepoltura (10 anni se inumati in campo di terra 20 ani se, invece, tumulati).

2. Esistono in Italia più impianti di cremazione non dotati di sistemi filtranti per l’abbattimento dello zinco, anche se ciò e’ sconsigliabile. Occorre comunque garantire il rispetto delle norme in materia di emissione in atmosfera, in genere diverse da Regione a Regione. E’ sconsigliabile non prevedere il filtro per lo zinco per due motivi: 1. Il forno può cremare feretri contenenti cadaveri provenienti da: a) oltre 100 km (per cui può essere previsto lo zinco) b) estumulazione (per cui è d’obbligo lo zinco) 2. Può avere scelto la cremazione persona deceduta di malattia infettiva diffusiva per cui è d’obbligo la doppia cassa (legno e zinco). Imporre di mettere lo zinco all’esterno per le casse destinate alla cremazione oltre che essere antiestetico e più pericoloso ai fini igienici per il trasporto (in caso di urto il legno è molto più resistente dello zinco), urterebbe la sensibilità del parenti (e delle imprese funebri) che osteggerebbero la pratica funebre della cremazione, con grave nocumento per la sua diffusione.Il crematorio di XXXXXX se non dotato di filtri per abbattere le polveri sottili prodotte dalla combustione dello zinco ha tutte le ragioni del mondo ad imporre per i feretri da cremare il confezionamento con cassa di cartone, cellulosa, pasta di legno, o legno corredati da un dispositivo plastico ad effetto barriera se durante la movimentazione del resto mortale c’è il rischio di fenomeni percolativi dovuti alla presenza, ancorchè residua, di parti molli. La Lombardia segue lo stesso orientamento. In alternativa il percolato cadaverico potrebbe esser asciugato con particolari sali, polveri assorbenti o sostanze enzimatiche da collocare sul fondo della cassa. Altra soluzione potrebbe essere l’adozione di un cassone impermeabile esterno da rimuovere prima della sepoltura o della cremazione. Sono assolutamente contrario perchè detto cassone sarebbe poi da pulire e disinfettare e mettere le mani nel brodo cadaverico non è per nulla piacevole. Molto meglio allora una cassa di carta con fodera interna ad effetto barriera, poi si brucia tutto e chi s’è visto s’è visto!

3. Il sanitario del comune di xxxxx sbaglia completamente perché sostiene un’assurdità in quanto la Corte di Cassazione nel 1999 ha riconosciuto l’esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo come un’entità medico-legale diversa dal cadavere, cui l’ordinamento giuridico italiano riconosce sì una tutela (Art. 87 DPR 285/90) ma affievolita rispetto a quella assicurata al cadavere dagli Artt. 410 e 411 del Codice Penale. La circolare ministeriale 31 luglio 1998 n. 10 e la risoluzione del Ministero della Salute p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004 consentono di trasferire il resto mortale da inumare in campo indecomposti o cremare in un contenitore facilmente biodegradabile o combustibile proprio per ridurre l’impatto ambientale e l’incidenza degli inconsunti sull’economia dalla gestione cimiteriale. Emilia Romagna e Lombardia nello loro riforme regionale sulla polizia mortuaria si conformano a quest’indirizzo. Il medico di cui sopra è tenuto ad ottemperare agli aordini del suo superiore gerarchico che è appunto il Ministero della Salute. Se non si vuole trasboradre il resto mortale in una nuova casas bisogna avere l’avvertenza di rimuovere la vasca di zinco e questo intervento è molto pericoloso perchè ci si può tagliare ed infettare.

4. I necrofori hanno perfettamente ragione sul rischio biologico che corrono nel manipolare cadaveri e carcasse umane disseppellite. Il registro sulle cause di morte è tenuto dall’ASL. Il DPR 2845/90 prevede un particolare percorso con l’attivazione della locale ASL al fine di dettare prescrizioni in merito alla chiusura della bara, al trasporto ed alla possibile forma di sepoltura se ci si trova di fronte a cadaveri infetti o portatori di nuclidi radioattivi. Tutte queste informazioni come il divieto di esumazione prima dei 2 anni (Art. 84 DPR 285/90) debbono necessariamente essere agli atti del ufficio cimiteriale, nel registro di cui all’Art. 52; tra l’altro se si ravvisa il pericolo per la salute pubblica il servizio di custodia del camposanto deve informare la locale ASL affinché personale sanitario sovrintenda alle estumulazioni o esumazioni, definendo un protocollo operativo cui i necrofori dovranno scrupolosamente attenersi. Al di là dei casi più estremi i necrofori debbono SEMPRE indossare tutti i dispositivi di protezione individuale come guanti in maglia metallica se si deve tagliare la lamiera delle bare zincate, mascherine con filtro tuta monouso, stivali impermeabili….

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Carlo Ballotta

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8 thoughts on “Domande e risposte sulla Polizia Mortuaria

  1. X Antonio Mele,

    Sì. Laddove non sia pervenuta in tempo utile la domanda di rinnovo della concessione è possibile procedere ad estumulazione. Si richiama, in quanto applicabile al caso in esame, la circolare 31/7/1998 n. 10 del Ministero della Sanità e l’Art. 3 commi 5 e 6 DPR n.254/2003 Ad ogni buon conto, laddove fosse possibile raccogliere i resti ossei, è consigliabile depositarli per un congruo periodo di tempo (alcuni mesi) in camera mortuaria prima di avviarli ad ossario comune, affinchè eventuali aventi titolo, jure sanguinis, interessati possano esercitare il loro diritto a disporre dell’ossame estumulato, magari destinandolo ad una sepoltura dedicata (loculo, nicchia cineraria, ossarietto, cappella privata e gentilizia…). Se all’atto dell’estumulazione dovessero rinvenirsi dei resti mortali (cadaveri ancora o parzialmente intatti) essi, nel disinteresse dei familiari, saranno, secondo l’ordinanza sindacale che regola le operazioni cimiteriali, inumati in campo indecomposti o cremati. Le ceneri saranno, poi, disperse in cinerario comune.

  2. Vorrei sapere: se un loculo è scaduto di concessione i resti mortali che si trovano al suo interno, possono essre trasferiti nell’ossario. Grazie.

  3. Lo “spurgo”, termine della parlata necroforese molto in voga in alcune Regioni del Meridione altro non è se non l’estumulazione ordinaria (sono, cioè, trascorsi gli anni di sepoltura legale previsti dall’Art. 3 comma 1 lettera b) DPR n.254/2003) volta alla ricognizione sullo stato di mineralizzazione del cadavere, così da ridurne i resti in cassetta ossario (Art. 86 comma 5 DPR n.254/2003), se ciò è possibile (Art. 87 DPR n.285/1990) per liberare il posto feretro in attesa di una nuova tumulazione.
    Altrimenti l’estumulazione ex Art. 86 comma 1 DPR n.285/1990, sarebbe possibile solo alla scadenza della concessione, per interessi di giustizia ai sensi dell’Art. 116 comma 2 Decreto Legislativo D.Lgs. 28/7/1989, n. 271, oppure per traslare il feretro ad altra sepoltura o a cremazione (Art. 88 DPR n.285/1990). Per la cremazone, se non sono ancora trascorsi i 20 anni si applica la procedura aggravata di cui all’Art. 79 commi 4 e 5 DPR n.285/1990, altrimenti si applica risoluzione Ministero della Salute del 30/10/2003 di p.n. 400.VIII/9Q/3886 in attuazione dell’Art. 3 comma 6 DPR n.254/2003 (Anche la Legge 130/2001 era addivenuta alla stessa conclusione sulla possibilità di incinerare direttamente i resti mortali estumulati, senza un turno supplementare di rotazione in campo di terra (Att. 58 comma 2 ed 86 comma 2 DPR 285/1990)
    La figura del coordinatore sanitario è stata soppressa dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, quindi questa dicitura formale del DPR 10 settembre 1990 n.285, ormai caduta in disuso, deve esser intesa come un richiamo generico al personale tecnico dell’ASL.
    E’ l’ASL, dunque, secondo l’Art. 86 comma 5 attraverso un proprio addetto a verificare l’avvenuta decomposizione del cadavere, autorizzando la raccolta delle ossa in apposita cassetta di cui all’Art. 36 DPR 285/1990. E…se il cadavere non si è scheletrizzato per effetto di corificazione? Innanzi tutto siamo di fronte ad una fattispecie medico-legale che non è più cadavere, bensì resto mortale, ossia esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo (Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10 e DPR 15 luglio 2003 n. 254.

    L’inconsunto, ossia il morto indecomposto può esser:

    1) inumato ai sensi dell’Art. 86 comma 2 DPR 285/1990 per almeno 5 anni che si riducono a 2 se il feretro (basta anche un semplice contenitore di cui alla risoluzione ministeriale p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004) è addizionato con enzimi biodegradanti, ai sensi della Circ.Min. n.10/1998.

    2) cremato (Art. 3 comma 1 lettera b) DPR n.254/2003) su istanza degli aventi diritto (i discendenti del de cuius) oppure con provvedimento d’ufficio del comune in caso di disinteresse.

    3) RI-tumulato, con eventuale avvolgimento della bara in un ulteriore cassone di zinco, così come specificato dal paragrafo 4 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10.

    Il punto 3, ossia la RI-tumulazione deve esser esspresamente contemplato nel regolamento comunale di polizia mortuaria (assolutamente necessario ai sensi del Regio Decreto 8 giugno 1865 n. 2322, dell’Art. 345 Regio Decreto N.1265/1934, e soprattutto dell’Art. 116 comma 6 III Periodo Cost.), siccome una semplice circolare come la Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10, rappresenta solo una atto istruttivo di indirizzo interno alla pubblica amministrazione e non una fonte di diritto.

    Le operarazioni cimiteriali, nel dettaglio, sono regolate con ordinanza del sindaco (basterebbe anche un’ordinanza del dirigente ex Art. 107 Decreto Legislativo n. 267/2000) ai sensi dell’Art. 82 comma 4 DPR 285/1990. Con questo strumento, che deve esser coerente con il regolamento comunale di polizia mortuaria (il quale è omologato dal Ministero competente ex Art. 345 Regio DEcreto n.1265/1934) si stabilisce come trattare gli indecomposti per un loro smaltimento, siccome la permanenza dei cadaveri in cimitero è finalizzata alla loro distruzione, sino alla raccolta delle ossa (Art. 85 DPR 285/1990) ed al loro sversamento in ossario comune (Art. 67 DPR 285/1990) oppure alla dispersione delle loro ceneri in cinarario comune (Art. 80 comma 6 DPR 285/1990) siccome le ossa non richieste dagli aventi titolo a disporne ex Art. 79 comma 2 DPR 285/1990 possono esser calcinate in forno crematorio (Paragrafo 6 Circ. Min. 31luglio 1998 n. 10) su disposizione del comune.

    Nella questione in esame molto dipende dal regolamento comunale di polizia mortuaria e dalla conseguente ordinanza del sindaco.

    Se la norma locale OBBLIGA all’inumazione del resto mortale affinchè riprendano i processi di degradazione della materia organica inibiti dallo zinco della bara e dal loculo stagno l’inconsunto deve rimanere in campo di terra per il periodo prefissato, (è, dunque, vietata la RI-TUMULAZIONE) solo dopo si potrà procedere ad un nuovo tentativo di ridurre le ossa in cassetta ossario. Il resto mortale potrà sempre esser esumato per trasporto in altra sede, dove non valgano queste regole (in un altro comune, all’Estero…), ovvero in una “giurisdizione” dove non si debbano necessariamente inumare i resti mortali, in quanto essi possono esser RI-TUMULATI in sepolcri dati in concessione (Capo XVIII DPR n.285/1990).

    La domanda di esumazione volta alla RI-TUMULAZIONE del resto mortale può, comunque esser inoltrata al comune, il quale potrà certamente respingerla, ma in forma scritta, con motivazione, in un tempo certo ed indicando anche l’autorità di garanzia cui presentare eventuale ricorso, ai sensi della Legge n.241/1990.

  4. Gentilissimi , vi spiego il mio problema ,
    ho fatto uno spurgo in una gentilizia per una salma che ha compiuto i 20 anni di tumulazione , il coordinatore sanitario ha disposto al trasferimento della salma nel campo degli indecomposti per 2 anni perchè non era mineralizzata , ora a distanza di qualche settimana la famiglia mi ha ricontattato dicendomi se era possibile ritumulare la salma nella gentilizia li dove era stata ospitata , e il comune non vuole autorizzare lo spostamento , cioè non vuole ricevere la pratica per l’esumazione straordinaria dal campo degli indecomposti per ritumulare quel benedetto cristo in sepoltura , dico io ma è possibile ? per favore rispondetemi !!!!!

  5. In Emilia Romagna le caratteristiche tecniche per la costruzione dei cofani funebri rimangono disciplinate dagli Artt. 30, 31, 75 DPR 10 settembre 1990 n. 285 (con relative autorizzazioni “attuative”, ossia D.M. 9 febbraio 2007, D.M. 12 aprile 2007, D.M. 28 giugno 2007 adottate ai sensi dei sullodati Artt. 31 e 75 comma 3 DPR 285/1990).

    In effetti, nè la legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19, nè il relativo regolamento 23 maggio 2006, n. 4, e neppure la Determinazione del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia
    Romagna 6 ottobre 2004, n. 13871 nulla dispongono a tal proposito, lasciando, quindi, implicitamente valida (principio dell'”horror vacui”) la previsione del DPR 285/1990. La stessa normativa emiliano-romagnola, per le parti non novellate, richiama in modo esplicito, nel proprio jus positum, l’articolato del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

    Nel nostro ordinamento giuridico, sin dai tempi dell’Unità d’Italia, la polizia mortuaria (l’insieme, cioè, dei servizi funebri, necroscopici e cimiteriali) è materia prima dei comuni (Regio Decreto 8 giugno 1865 n. 2322) attraverso il regolamento d’igiene, poi solo successivamente dello Stato (Il primo regolamento nazionale di polizia mortuaria risale al 1892), senza considerare, tra l’altro, come la prima Legge (fonte del diritto di rango primario) dello Stato Italiano in materia di polizia mortuaria risalga al Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, recante l’approvazione del Testo Unico Leggi Sanitarie).

    Dunque la polizia mortuaria è da sempre questione “federale” ante litteram, ben prima della mitica devolution, proprio per le sue strettissime interdipendenze con il territorio e gli Enti Locali, essa, allora, rappresenta una tra le attività proprie ed esclusive dei comuni (da ultimo, proprio a dimostrazione di questo stratificarsi della norma, Art. 13 Decreto Legisativo n. 267/2000 e, soprattutto, Art. 117 comma 6 III periodo Cost., così come riformulato dalla Legge Costituzionale n.3/2001.

    Da questa lunga dissertazione in perfetto “giuridichese” maccheronico e tardo bizantino) discende un logico postulato: la polizia mortuaria presuppone diversi livelli di governo del fenomeno funerario e della sua regolazione: ovvero: più organi istituzionali a rilevanza politica (Stato Centrale, Regione, Comune…), in modo ora coordinato, ora subordinato sono legittimati ai sensi dell’Art. 117 Cost. ad emanare norme giuridiche (pur sempre diversificate tra loro per grado e gerarchia) per gli ambiti di loro competenza.

    Esempio: la Regione Emilia Romagna non interviene sulla normativa delle casse funebri, ma il Comune di Bologna con ordinanza n. 304570/2007 non del Sindaco, al quale, in qualità di Autorità Sanitaria Locale (Ex Legge 833/1978, Decreto Legislativo 112/1998, Decreto Legislativo 267/2000, DPR 285/1990) spetterebbe, pur sempre, la supervisione sui cimiteri, ma, addirittura, del dirigente (Art. 107 Decreto Legislativo n. 267/2000, così come definito dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni o integrazioni) detta una propria autonoma disciplina sulla cremazione dei cadaveri, definendo anche il tipo di casse funebri ammesse nell’impianto di cremazione; ed esse sono quelle determinate dal D.M. 12 aprile 2007.

  6. Invero un controllo sull’identità del defunto è previsto a monte del trasporto funebre vero e proprio, ossia quando si chiude il cofano apponendo il coperchio (di solo legno o di zinco e legno) con le viti ed i relativi sigilli solitamente in ceralacca (alcune regioni ammettono, però, soluzioni diverse e più pratiche come una fascetta adesiva). Il corretto confezionamento del feretro in rapporto a distanza del trasporto, tipologia del decesso (ad esempio morte per malattia infettivo-diffusiva di cui al D.M. 15 dicembre 1990), pratica funebre prescelta è certificato da personale dell’ASL (si tratta dei cosidetti “vigili sanitari”), tramite redazione e sottoscrizione di apposito verbale da allegare a tutta la documentazione che accompagna il feretro ai sensi del paragrafo 9.7 Circ.Min. 24giugno 1993 n. 24.

    Trattandosi di attestazione sanitaria ex Art. 49 DPR 445/2000 tale adempimento non dovrebbe esser surrogabile da terzi, tuttavia moltissime regioni, dopo la riforma del Titolo V Cost. affidano questo delicato compito agli stessi addetti al trasporto, ovvero a quesi soggetti (di solito dipendenti di impresa funebre o titolari delle stesse) i quali sono titolari del decreto di trasporto (Artt. 23 e 34 DPR 285/1990 e paragrafo 5 Circ.Min. n. 24/1993) e, di conseguenza, sono da ritenersi, a tutti gli effetti, incaricati di pubblico servizio ex Art. 358 Codice Penale.

    Ai sensi del paragrafo 9.1 Circ.Min. n. 24/1993 la cremazione incide anche sulle caratteristiche della cassa, in quanto è opportuno introdurre nel ciclo di un crematorio materiali leggeri, realizzati con gli spessori minimi ed essenze dolci, quand’anche non necessariamente di legno (si veda a tal punto il D.M. 12 aprile 2007, con cui il Ministero della Salute autorizza, ai sensi degli Artt. 31 e 75 comma 3 DPR 10 settembre 1990 n. 285, l’uso di una bara non in legno massello, ma in semplice cellulosa, con telaio autoportante.

    Al posto del nastro metallico di zinco (quando necessario) da collocare dentro, o, anche, esternamente alla bara di legno, si può agevolmente ricorrere a dispositivi plastici ad effetto impermeabilizzante, prodotti grazie all’impiego di polimeri ecologici, facilmente biodegradabili o combustibili. (si vedano D.M. Salute 7 febbraio 2007 e D.M. Salute 28 giugno 2007), siccome molti impianti di cremazione non sono predisposti per filtrare le polveri di metallo.

    I sullodati D.M. 12 aprile 2007, D.M. 7 febbraio 2007 e D.M. 28 giugno 2007 sono autorizzati dallo Stato ai sensi dell’Art. 115 comma 1 lettera b) decreto Legislativo n. 112/1998, così come si evince dalla circolare p.n. 400.VIII/9L/1924 del 21/5/2002, anche se, in verità, l’autorizzazione all’utilizzo di nuovi materiali dovrebbe esser regionale ai termini del DPCM 26 maggio 2000 e, soprattutto, del ben più preminente Art. 117 comma 4 Cost, così come riformulato dalla Legge Costituzionale n. 3/2001.

    Alcune Regioni si sono spinte addirittura oltre dettando proprie norme (valide, ovviamente solo sul loro territorio) per la costruzione delle casse mortuarie (esempio: Regione Lombardia: Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22, poi, confluita nel testo unico delle leggi regionali in materia sanitaria 30 dicembre 2009, n. 33 ed implementata, ancor prima dall’Allegato 3 Reg. Reg. 9 novembre 2004 n.6 così come modificato dal Reg. Reg. 6 febbraio 2007 n. 1).

  7. La domanda è tutt’altro che peregrina, anzi è di drammatica attualità, soprattutto dopo lo scandalo, con pesanti risvolti penali sottrazione di ceneri e dispersione non autorizzata delle stesse), accaduto presso il crematorio di Massa.

    Ora: per la Legge Italiana, il prodotto finale della cremazione, ossia le ceneri ai sensi dell’Art. 343 Regio Decreto n. 1265/1934,, costituisce un unicum inscindibile, in quanto direttamente riconducibile all’unicità irripetibile di un corpo umano, seppur privo di vita. Le ceneri derivanti dall’incinerazione di ciascun cadavere (sono, quindi, vietate le cremazioni massive) debbono esser raccolte in un’urna appositamente sigillata, infrangibile e recante gli estremi identificativi del defunto (Art. 80 comma 2 DPR 285/1990 e paragrafo 14. 1 lettera d) Circolare Ministeriale 24 gugno 1993 n. 24).

    La cremazione cumulativa è ammessa solo per ossame proveniente dall’ossario comune (paragrafo 6 Circ.Min. n. 10/1998) parti anatomiche riconoscibili (DPR n. 254/2003) quando non richieste e prodotti abortivi o del concepimento quando i genitori non abbiano disposto una destinazione individuale.

    La cremazione è eseguita solo da personale autorizzato dal Comune, in quanto il crematorio è un impianto comunale, gestito dal comune (Art. 6 comma 2 Legge n. 130/2001) perchè costruito all’interno del recinto cimiteriale (Art. 78, comma 1 DPR 285/1990) ed il cimitero, dopo tutto, appartiene, pur sempre, al demanio comunale (Art. 824 Codice Civile). La cremazione, quindi, è da considerarsi servizio pubblico locale, da erogarsi nelle forme previste dall’Art. 113 Decreto Legislativo n. 267/2000.
    La cremazione, per ovvie ragioni morali e di pietas verso i morti, è effettuata collocando nel forno l’intero feretro (cassa funebre e cadavere ivi racchiuso).

    Secondo l’Art. 81 DPR n. 285/1990 la consegna delle ceneri già racchiuse nell’urna (essa, purchè semplice ed essenziale, è compresa nel prezzo del servizio, ai sensi dell’Art. 4 D.M. 1 luglio 2002, poichè la cremazione è pratica funebre non più gratuita, ma a titolo oneroso ex Art. 1 comma 7bis, Legge 28 febbraio 2001 n. 26), deve esser verbalizzata in apposito documento redatto in tre esemplari.

    Agli atti del crematorio rimarranno anche le relative autorizzazioni a: trasporto (Art. 26 DPR 285/1990), cremazione del cadavere (Art. 79 DPR 285/1990 oltre, ovviamente al sullodato verbale di consegna delle ceneri ex Art. 81 DPR 285/1990.

    Grazie all’incrocio di questi dati, di cui il cimitero deve mantenere memoria nel proprio archivio ( DPR 30 settembre 1963 n. 1409 e Decreto Legislativo n. 196/2003) il percorso prima del feretro, poi delle sue ceneri può sempre esser ricostruito e documentato.

    Come sincerarsi, allora, della corrispondenza ultima tra feretro e ceneri, così da evitare empie commistioni?

    Il crematorio deve dotarsi di una propria “carta dei servizi” (Art. 2 comma 461 Legge 24 Dicembre 2007 , n. 244), ossia di una procedura rigorosa e precisa, quasi in modo maniacale, per garantire l’identificazione del defunto cremato e la tracciabilità, in ogni momento, delle ceneri umane (altrimenti si sconfina nel Penale, con fattispecie delittuose piuttosto gravi come distruzione di cadavere o profanazione delle ceneri).

    L’ufficio amministrativo del crematorio si premurerà di redigere un calendario su cui annotare gli orari di tutte le incinerazioni.

    Di solito, mentre si asportano dalla cassa tutte le componenti metalliche come maniglie, viteria, simboli religiosi, controcassa di zinco al fine di ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, si inserisce nel forno assieme al feretro una medaglia realizzata in materiale refrattario, cioè resistente alle temperature sviluppate da un crematorio (circa 850 Gradi Centigradi protratti, per un tempo indicativo, di pressapoco 90 minuti).

    Recentemente a TanExpo 2010, evento espositivo di portata internazionale per il mondo dei servizi funerari, è stato proposto un nuovo sistema per monitorare le varie fasi della cremazione, si tratta di un un codice elettronico che segue il feretro dall’entrata in crematorio (deposito mortuario, sala del commiato, cella crematoria vera e propria, camera di postcombustione, separazione dai residui metallici, triturazione dei resti calcinati, raccolta degli stessi) sino al confezionamento finale dell’urna.

  8. La mia piu’ che domanda e una semplice curiosita’ riguardante i funerali con la funzione di cremazione! come si fa’ ad essere sicuri sulla cremazione di un familiare con tutta la BARA pagata tanti soldi,che venga bruciata assieme al DEFUNTO e che non venga messa da parte per poi essere rivenduta e riguadagnarci ulteriore denaro sulla morte di un’altro DEFUNTO?? GRAZIE IN ATTESA DI UNA VOSTRA RISPOSTA PORGO I MIEI SALUTI

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