Diritto canonico e diritto civile italiano: atti di disposizione su spoglia mortale in conflitto?

Fatta salva, ad ogni modo, la normativa ecclesiastica “speciale” di cui all’art. 1242 Codex Juris Canonici, per Abati e Vescovi (anche emeriti) in particolare; regola presente – suppongo – anche nell’Ordinamento della Chiesa Ortodossa, il Codex Juris Canonici nella sua ultima versione del 1983, pare implicitamente ricondurre (o…dequotare?) la tumulazione privilegiata ad un’ “anomalia” funeraria, fuori del consueto, quando ribadisce l’inibizione di comune portata, al fatto che i cadaveri dei fedeli, a vario titolo, siano sepolti in chiesa, soprattutto de se allo stato laicale.

Problema: ossa provenienti da esumazione ordinaria ultradecennale di religioso con probabile processo di beatificazione in corso.
I parenti più stretti sono irreperibili.
Come procedere, allora, per garantire una futura tumulazione nella chiesa di elezione del de cujus?
Ci si attiva d’ufficio oppure occorre un formale atto di disposizione? E da parte di chi?

Azzardo qui di seguito una possibile risposta al quesito sottinteso del titolo, traendo spunto, tra mille incertezze epistemologiche, da un elemento certo e quasi insovvertibile (nemmeno fosse il testo immutabile del S. Evangelo!): il diritto personalissimo di disposizione sulle spoglie mortali, quale elaborato prima dalle sentenze dei Tribunali Italiani (fortunatamente uniformi), e “cristallizzato”, poi, nello jus positum di cui all’art. 79 comma 1 II Periodo D.P.R. 285/90, rimane in capo ai “familiari”, e, per la sua stessa natura, non è surrogabile da soggetti estranei al legame dello Jus Coniugii e dello Jus Sanguinis né, tantomeno, cedibile terzi, in un orrido mercimonio.

Lo Jus Sepulchri è extra commercium! Il Codex Iuris Canonici, almeno nell’esperienza di Santa Romana Chiesa (ma immagino sia così anche per l’ordinamento delle Chiese d’Oriente, altrimenti ci troveremmo in un contesto teocratico ed illiberale), non regola un acquisto di potestà sulle spoglie mortali in capo a soggetti terzi, rispetto ai familiari; perciò la Diocesi, in quanto tale, non può vantare alcun diritto preferenziale, nemmeno se, paradossalmente, fossero le reliquie di persona oggetto di causa di beatificazione.

Invece di paventare l’impasse, sarei, ad ogni modo, più possibilista poiché ad un attenta lettura ermeneutica, l’art. 85 D.P.R. 285/90 parla di domanda per la raccolta delle ossa in apposita cassetta ex art. 36 D.P.R. cit, avanzata da chi abbia interesse [morale]; non escludendo, quindi, una nuova sepoltura per i resti scheletrizzati in seguito ad un atto di liberalità da parte di chi verso il de cuius nutrisse affetti di genere spirituale o amicale, senza esser, tuttavia, suo congiunto.
Se l’alternativa tranchant ed irreversibile per le ossa “res nullius” o, peggio ancora “res derelicta” (per disinteresse?) è il loro sversamento in ossario comune, c’è valido motivo per ritenere che possano prevalere supremi interessi di pietas cristiana (e lo stesso D.P.R. n.285/90, pur nella sua laica asetticità, si prefigge di tutelare la memoria dei morti ed il culto del postumo) rispetto alla crudezza tagliente del dettato normativo, così, appunto, posto proprio per evitare il pericolo di paralizzanti liti e contrasti sulla spoglia del de cuius, rischio qui, invece, del tutto ininfluente.

Oltre ai servizi cosiddetti “propri” e primari, del Comune di cui all’art. 13 D.Lgs n. 267/2000, altre responsabilità ed incombenti possono essere affidati o delegati all’Ente Locale con legge statale o regionale, stante, oggi, l’art. 3 comma 5 del T.U. Ordinamento Enti Locali.
Ad esempio, a più riprese, sono state devolute ai comuni diverse e rilevanti funzioni, in primis ed, ab ovo, con il D.P.R n.616/1977, poi, più recentemente, ed in ben altro clima politico di sbandierato (e disarmonico!) federalismo, con il D.Lgs 112/1998, recante, appunto il “conferimento di compiti amministrativi della Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. n. 59/1997”.
Dopo queste necessarie e prolisse (?) premesse, entrando in medias res, passo ad alcune osservazioni di diritto ed all’inquadramento dogmatico di una non comune figura giuridica, come appunto la sepoltura extracimiteriale. Presto seguiranno nuovi approfondimenti su questo affascinante istituto.

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Carlo Ballotta

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