Il fine di questo breve schema sinottico è individuare quali di quelle competenze, che il regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10/09/1990 n. 285 assegnerebbe nominalmente al Sindaco, siano, invece, proprie delle figure “apicali” (dirigenti o responsabili degli uffici/servizi).
Infatti, l’art. 51, comma 2, secondo periodo della L. 8/6/1990 n. 142, quale modificato dall’art. 6, comma 2 della L. 15/5/1997 n. 127, confluita, poi nel T.U. Ordinamento Enti Locali (art. 107 e 109) precisa, ampliando l’elencazione già presente nella disposizione originaria, ma secondo lo stesso principio di distinzione delle funzioni tra organi elettivi e organi burocratici, che agli “apicali” (dirigenti o responsabili degli uffici o dei servizi) sono attribuite:
“f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni edilizie;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h) gli atti a essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.”
Risultano pertanto di pertinenza esclusiva degli “apicali” i provvedimenti di cui alle lettere f), g) e gli altri atti loro attribuiti dallo statuto del singolo Comune e dai regolamenti (tra cui quello di polizia mortuaria locale).
All'”apicale”, tramite apposita previsione statutaria o regolamentare può essere demandato anche il potere di ordinanza che spetta al Sindaco in qualità di capo dell’amministrazione comunale, ma non quello di ordinanza contingibile e urgente o altri provvedimenti che siano propri del Sindaco in qualità di ufficiale di Governo o Autorità Sanitaria Locale.
Sulla base delle norme e dei principi sopra esposti si ritiene di individuare la distinzione seguente delle principali titolarità, chiarendo che, per altre di dettaglio, ci si può riferire ai criteri sopra individuati.
- Atti generali di indirizzo del Sindaco
Riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dall’art. 22 del DPR 285/90.
Regolazione dei criteri generali per la fissazione degli orari di trasporto funebre e circa il loro svolgimento (dall’art. 22 del DPR 285/90).
Provvedimento di individuazione delle località per le quali possono essere ubicate rimesse di carri funebri (art. 21 del DPR 285/90). Regolazione delle esumazioni, estumulazioni ed altre operazioni cimiteriali, prima prevista in capo al custode, il cui ruolo viene, così, depotenziato.
Laddove previsto da apposita L.R. autorizza la tumulazione privilegiata ex art. 105 D.P.R. n. 285/1990 e 341 T.U.LL.SS.
- Atti di gestione propri degli “apicali”
Comunicazioni a terzi, all’Autorità Giudiziaria di Pubblica Sicurezza e all’USL competente per territorio (art. 1/2, 1/7, 3 e 5 del DPR 285/90).
Autorizzazione al trasporto di cadaveri, ceneri, resti mortali o resti ossei al di fuori del territorio nazionale.
Autorizzazione al trasporto di cadavere, resti ossei, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi interamente svolgentisi sul territorio nazionale (art. 23 e 24 del DPR 285/90).
Autorizzazioni ad operazioni cimiteriali (inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione) sia di cadaveri che di ceneri o resti ossei o resti mortali.
Stipula concessioni cimiteriali, diffide attinenti, decadenza, accettazione di rinuncia, revoca.
Approvazione di progetti di costruzione di sepolture private (art. 94 del DPR 285/90).
- Atti propri dell’ufficiale di stato civile
Ricezione dichiarazioni e avvisi di morte (art. 1 del DPR 285/90).
Accertamento della morte a mezzo del medico necroscopo.
Autorizzazione alla sepoltura dei cadaveri esclusi i feti ed i nati morti (art. 6 del DPR 285/90), nonché delle parti di cadavere ed ossa umane di cui all’art. 5 del DPR 285/90.
Secondo l’art. 3 comma 1 L. 30 marzo 2001 n. 130 riceve il processo verbale per autorizzare la cremazione di feretro, nell’immediato post mortem, sino a quando il cadavere de quo non degradi giuridicamente a semplice esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo.