Cara Redazione,
sono un dipendente di un’impresa funebre.
Vorrei sapere se siano in vigore particolari norme sulla vestizione e l’incassamento di salme portatrici di morbo infettivo diffusivo.
Risposta:
Attualmente solo la Regione Lombardia ha emanato un preciso protocollo operativo cui attenersi per manipolazione e al vestizione di salme infette.
Gli strumenti normativi per introdurre questa nuova disciplina sono stati prima l’atto della giunta – P. 27/02/2002 13.52 H1.2002.0012641 e, dopo, l’allegato 9 della delibera n. 20278 del 21 gennaio 2005 adottato per implementare l’Art. 40 comma 4 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 così come modificato dal Regolamento Regionale 6 febbraio 2007 n. 1
L’unica norma nazionale (nel senso di valida su tutto il territorio italiano) in vigore è il combinato disposto tra gli Artt. 18 e 25 DPR 285/1990, mentre l’elenco delle malattie infettivo-diffusive è contenuto nel Decreto Ministeriale 15 dicembre 1990.
Essa (richiamata poi dalla Circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993) dispone che il corpo infetto sia deposto nella duplice cassa di cui all’Art. 30 DPR 285/90 dopo esser stato avvolto in un lenzuolino imbevuto di sostanza antisettica e disinfettante e con addosso gli abiti che indossava al momento della morte.
Se necessario si deve praticare anche il trattamento aniputrefattivo di cui all’Art. 32 DPR 285/1990.
E’d’obbligo una certificazione sanitaria, ex paragrafo 9.7 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24 sull’avvenuto rispetto di tutte queste prescrizioni, non surrogabile da terzi ex Art. 49 DPR 445/2000, altrimenti si configurerebbe il reato di usurpazione di pubbliche funzioni di cui all’Art. 347 Codice Penale (tutto ciò, ovviamente, in regime di DPR 285/1990, laddove la Regione non sia differentemente intervenuta per trasferire tali competenze a soggetti diversi).
Come precisato dalla circolare n. 24 del 24 giugno 1993 il defunto può esser vestito ma non svestito, quindi lo si può abbigliare a patto, però, che sotto all’abito mantenga gli stessi indumenti portati al momento della morte.
Sono parimenti vietate tutte le cure estetiche come taglio delle unghie o della barba.
Problematica riesce la tamponatura degli orifizi per arginare eventuali perdite di liquidi biologici, in questo frangente si può ricorrere a speciali polveri assorbenti. Questa situazione così scabrosa non è compatibile con la presentazione della salma “a cassa aperta”.
Ai sensi dell’Art. 18 comma 2 DPR 285/1990 l’autorità sanitaria se reale è il pericolo di contagio può vietare l’esposizione a cassa aperta della salma, da questo disposto discende implicitamente che il periodo d’osservazione anche ai sensi dell’Art. 10 DPR 285/1990 può esser drasticamente ridotto al fine di incassare il prima possibile il cadavere e procedere con la saldatura della cassa metallica.
E’interessante una postilla di ordine procedurale: giusta il paragrafo 9.6 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24 non è fissato un tempo massimo in cui procedere alla chiusura della cassa, anche per ovvie ragioni di pietas, in quanto l’esposizione della salma è, forse, uno tra i momenti più intensi del funerale; tale prassi, in caso di infetti viene sovvertita, cercando la massima compressione temporale.
Tale procedura onestamente sarà anche di indubbia efficacia, ma è molto brutale ed eccessiva nella sua crudezza, la regione Emilia Romagna, ad esempio, con l’Art. 9 della Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19 la disapplica e genericamente si affida al giudizio caso per caso del medico necroscopo cui compete la responsabilità di adottare tutte le misure di profilassi per scongiurare il rischio di diffusione del morbo.
Il medico necroscopo annoterà nel certificato di avvenuta visita necroscopica tutti i provvedimenti assunti a difesa della salute pubblica, compresa la riduzione del periodo d’osservazione a meno delle canoniche 24 ore (Art. 10 DPR 285/1990 ed Art. 74 comma 2 DPR 3 novembre 2000 n. 396) con conseguente rilascio anticipato dell’autorizzazione alla sepoltura; anche se nello spirito dello stesso DPR 285/1990 questo potere spetterebbe al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale (Legge 833/1978, Decreto Legislativo 112/1998 e Decreto Legislativo 267/2000).
Detto orientamento è confermato anche dal documento sulla semplificazione delle procedure in materia sanitaria approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle giunte regionali il 9 febbraio 2006.
Ovviamente il personale sanitario o dipendente di un’impresa funebre durante la preparazione della salma, sino all’apposizione di coperchio e sigilli sulla cassa dovrà ricorrere a tutti gli strumenti di protezione individuale come mascherine, guanti, tute monouso, camici, da smaltirsi, poi con le modalità dettate dal DPR 15 luglio 2003 n. 254.