Autorizzazioni sul trattamento e trasporto dei “Resti Mortali” – Parte I

Cara Redazione,
esercito la professione di impresario funebre.
L’art. 3 comma 5 DPR 15 luglio 2003 n. 24 così testualmente recita:
“Per la sepoltura in cimitero, o la cremazione dei resti mortali le autorizzazione al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del comune in cui sono stati esumati o estumulati”.
Questa formulazione merita alcune considerazioni: a tal proposito, come necessaria premessa si può proficuamente consultare la nota di Gabriele Casoni su: “Disciplina delle cremazioni, limiti e competenze” la cui indicazione bibliografica è: “Lo Stato Civile Italiano, novembre 1997”.
“In effetti, lo stretto collegamento tra autorità preposta ad emettere atti concernenti la destinazione del cadavere ed il luogo di decesso è, d’altra parte, contemplato anche dall’art. 26 del DPR 285/90, laddove si prevede che il sindaco del comune ove è avvenuto il decesso debba autorizzare con un unico decreto il trasporto della salma da comune a comune per la cremazione e per il successivo deposito delle ceneri, siccome il trasporto fuori comune è solamente funzionale all’ignizione del feretro, qualora il comune di decesso non fosse provvisto di impianto crematorio”.
Coerentemente, allora, con gli Artt. 82 comma 4 e 88 comma 1 DPR 285/90 è l’autorità comunale nella cui giurisdizione trovasi il cimitero “a quo” ossia di prima sepoltura da cui muoverà il trasporto ad autorizzare le varie operazioni di polizia mortuaria.
In caso di trasporto[1] resti mortali in altro[2] Comune oltre all’autorizzazione al trasporto serve, allora anche il… “permesso seppellimento”?
Il comune ricevente, infatti, almeno nella Regione dove abitualmente opero, lo richiede sempre in modo esplicito: il dubbio, allora è se predisporne uno nuovo o trasmettere copia di quello “vecchio[3]” acquisito agli atti del cimitero di prima sepoltura quando il feretro, il giorno del funerale varcò l’ingresso del camposanto.
Normalmente, una qualche autorizzazione amministrativa per l’accoglimento nel cimitero ed in un dato sepolcro, ai sensi dell’Art. 50 DPR 285/90 e dell’ineffabile art. 102 Reg. Naz. Polizia Mortuaria, dovrebbe essere necessaria, siccome va verificata per i defunti (o i loro resti e trasformazioni di stato per effetto di fenomeni post mortali) la sussistenza del titolo ad essere ricevuti e tumulati o inumati in dato cimitero ed in quel particolare sepolcro.
In molti Comuni si sta procedendo alle esumazioni e soprattutto alle estumulazioni ordinarie perché stanno andando in scadenza moltissimi loculi concessi negli anni ’70 e ’80 quando la tumulazione da pratica funebre elitaria era, da tempo, divenuta già fenomeno di massa; addirittura iniziano ad esser considerate ordinarie le estumulazioni eseguite non alla scadenza della concessione ma dopo i 20 anni di permanenza del feretro nel sepolcro; in caso di successivo trasporto dei resti mortali in altro Comune, è, allora, necessario approntare una nuova autorizzazione alla tumulazione, oltre alla sempre necessaria autorizzazione al trasporto?
Sinceramente è legittimo sollevare qualche perplessità di metodo, perchè capita sia prodotta una nuova autorizzazione alla tumulazione anche dopo il completo decorso del periodo di sepoltura legale, e quest’incombenza in tutta franchezza sembra molto ridondante sul versante procedurale.

 

RISPOSTA:

 

Innanzi tutto, occorre far chiarezza sul senso semantico e funzionale delle autorizzazioni a cremazione o sepoltura, in rapporto alla fattispecie di cadavere ed a quella di resto mortale. La vecchia licenza di seppellimento ora denominata autorizzazione all’inumazione o alla tumulazione per il cambio di nomenclatura dettato dal DPR n.396/2000 riguarda solo ed esclusivamente i cadaveri e non l’entità medico legale definita in via amministrativa “esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo- conservativo  prima dalla Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10 poi dalla Legge 130/2001 ed infine dall’Art. 3 comma 1 lettera b) del DPR 254/2003.
Le autorizzazioni per il trattamento[4] dei resti mortali (ri-tumulazione, inumazione in campo indecomposti ai sensi dell’Art.86 comma 2 DPR 285/90, o incinerazione[5]) infatti, non attengono esclusivamente all’Ufficiale di Stato Civile, ma possono esser di pertinenza di qualunque altro ufficio, compreso quello del cimitero è il comune, infatti, con proprio regolamento interno emanato dalla Giunta (ex art. 48 comma 3 e 89 Decreto Legislativo 267/2000) a dover organizzare i propri servizi.
Le figure deputate a queste mansioni nelle more di uno specifico riassetto della macchina comunale possono anche esser individuate nella stessa ordinanza sindacale con cui si disciplinano esumazioni ed estumulazioni ai sensi dell’Art. 82 comma 4 DPR 285/90.
L’Art. 3 comma 5 DPR n. 254/2003, come notato prima, dispone che le autorizzazioni a cremazione, inumazione o tumulazione degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo siano rilasciate dal comune in cui detti resti mortali sono stati esumati o estumulati.
Per gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo è ovvia la provenienza da un primo periodo legale di sepoltura, non si capisce, allora, il bisogno di un’ulteriore “licenza di seppellimento” che si sovrapponga all’autorizzazione a tumulazione o inumazione rilasciata in occasione del funerale.
In questo caso il Comune di partenza dovrebbe limitarsi a verificare, in sede di rilascio dell’autorizzazione al trasporto, se il resto mortale abbia titolo per essere ricevuto nel cimitero di arrivo, un po’ come succede per l’autorizzazione alla tumulazione o alla dispersione delle ceneri.
L’autorizzazione prevista dall’art. 3 DPR 254/2003 sembra, allora, non accavallarsi a quella accordata in origine (al momento della prima sepoltura), dato che questa ha esaurito i propri effetti, ma costituisce un’autorizzazione del tutto nuova.
Il comune di partenza (dei resti mortali) si limita ad autorizzare il trasporto, ma non ha titolo a verificare l’accoglibilità nel cimitero di destinazione (accertamento che spetta ai soggetti interessati che richiedano tale operazione), il Comune di decesso o quello o di prima sepoltura  dove il cadavere, il resto mortale, le ossa o le ceneri sono custoditi può comunque sincerarsi sulla reale sussistenza di un diritto di sepoltura, in simmetria con quanto avviene per i trasporti internazionali dove non viene richiesta la conferma dell’amministrazione del cimitero competente circa l’accettazione della salma per la sepoltura, quando il morto avesse avuto residenza nel Comune di sepoltura o diritto ad essere sepolto in una tomba in un qualunque cimitero italiano.
È invece occorrente in ogni altro caso. (si veda a tal proposito il paragrafo 3 della Circolare SEFIT 4480 dell’11.05.2001 sui TRASPORTI FUNEBRI INTERNAZIONALI.
Il comma 5 Art. 3 DPR 15 luglio 2003 n. 254 pare, però, affidare la competenza non solo dell’autorizzazione al trasporto, ma anche di quella per la nuova sepoltura o cremazione al comune di partenza nel cui cimitero i resti mortali sono stati esumati o estumulati.
Secondo quest’interpretazione è la l’autorizzazione al trasporto ad essere subordinata al rilascio di quella per nuova sepoltura o cremazione, altrimenti si avrebbe un trasporto funebre senza un sicuro luogo di arrivo eventualità che confliggerebbe con la lettera della legge.
Ovviamente se la nuova inumazione in campo inconsunti per i resti mortali non richiesti per diverse destinazioni, o la collocazione dell’ossame rinvenuto in ossario comune avviene d’ufficio nello stesso cimitero basterà la semplice annotazione nell’apposito registro cimiteriale, non a caso la Circ.Min. 24 giugno 1993 al paragrafo 10 e lo stesso Art. 58 comma 2 DPR 285/90 richiedono una calcolo del fabbisogno di campi a sistema d’inumazione modulato anche sulla richiesta di ulteriore e supplementare fosse dove interrare gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo provenienti da esumazioni ed estumulazioni, anche in ossequio al postulato del nostro ordinamento di stabilità delle sepolture.
La ritumulazione, non contemplata espressamente dal DPR 285/1990, ma di fatto legittimata dalla Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10 e soprattutto dalla prassi, spesso codificata nei regolamenti comunali di polizia mortuaria, presuppone sempre la stipula di un nuovo atto di concessione dietro il versamento di un canone. L’estumulazione, di norma, avviene sempre alla scadenza della concessione.

 

Come, infatti, ha rilevato la Cassazione civile, 29 marzo 1957: “Il regolamento di polizia mortuaria, R.D. 21.12.1942 n. 1880, dispone che quando è trascorso un decennio dalla inumazione dei cadaveri ovvero è scaduto il periodo di concessione per la tumulazione dei feretri (salvo che si tratti di sepolture private a concessione perpetua), il custode del cimitero deve provvedere alla rimozione dei resti mortali destinando le ossa esumate all’ossario comune, ed inumando i feretri estumulati: tale adempimento non è condizionato all’assenso dei congiunti del defunto. Pertanto non costituisce reato (né nella forma di violazione di sepolcro, art. 407 C.P. né in quella di sottrazione di cadavere, art. 411 C.P.) il fatto del custode del cimitero che provvede all’adempimento suddetto senza l’assenso dei congiunti del defunto.

[1] Ai sensi del combinato disposto degli artt.24 e 34 del dpr 285 del 10-9-1990, il trasporto di un cadavere o di resti mortali è autorizzato dal sindaco ( ora si deve intendere il dirigente o il responsabile del servizio, ai sensi dell’art.109 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali di cui al d.lgs.267/2000). L’autorizzazione al trasporto dei resti mortali è soggetta ai medesimi procedimenti che regolano il trasporto di cadavere, solo che non trovano applicazione le cautele di carattere igienico- sanitario ex risoluzione del Ministero della Salute p.n. DGPREV-IV/6885/P/l.4.c.d.3 del 23/3/2004. Se si rileva la presenza di parti molli con conseguente rischio di percolazioni il contenitore dovrà esser munito di meccanismi di contenimento o assorbimento.

[2] Il decreto di trasporto ex Art. 24 comma 2 DPR 285/90 è solo comunicato al comune in cui avverrà il seppellimento, non si tratta, quindi, di scambio di documentazione tra plessi della pubblica amministrazione esenti, pertanto, da imposta di bollo.

[3]Si ha notizia di cimiteri ed impianti di cremazione che pretendono tassativamente una copia dell’originale permesso di seppellimento come titolo di accoglimento. Alla luce anche delle motivazioni argomentate in questo breve studio tale modus operandi pare un’ indebita rigidità procedurale, inutilmente aggravata.

[4] Per gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativi.conservativo possono esser adottati provvedimenti autorizzatori anche cumulativi, inoltre anche il recepimento della volontà è molto meno strutturato, potrebbe bastare, infatti, anche un semplice assenso degli aventi titolo (ove reperibili ed interessati) a che si avvii a cremazione il resto mortale qualora l’incinerazione fosse il trattamento stabilito in via ordinaria dal comune.

[5] Laddove non sia intervenuta apposita riforma regionale l’autorizzazione alla cremazione non attiene ancora esclusivamente alle funzioni proprie dell’Ufficiale di Stato Civile, anche se certi orientamenti ministeriali vedrebbero già compiutamente applicabile l’art. 3 L. 30 marzo 2001 n. 130.

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Carlo Ballotta

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