L’ordinamento giuridico italiano, innanzi tutto, protegge il cadavere, che non è mai res nullius o peggio ancora res derelicta, quale oggetto del sentimento di pietà provata dai vivi, non in quanto soggetto di diritti o di altri legittimi interessi, perché la persona fisica cessa di essere un soggetto giuridico titolare di diritti con la morte.
Il Cod. Penale contempla norme inerenti ai delitti contro la pietà dei defunti: artt. 407, violazione di sepolcro, 408, vilipendio delle tombe, 409, turbamento di un funerale o di un servizio funebre, 410, vilipendio di cadavere, 411, distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere, 412, occultamento di cadavere, 413, uso illegittimo di cadavere.
Il riscontro diagnostico, l’autopsia giudiziaria, l’iniezione conservativa, il prelievo di parti a scopo scientifico, didattico o terapeutico, l’imbalsamazione e la cremazione sono interventi irreversibili lesivi dell’integrità del cadavere resi leciti da esplicite norme.
Il D.P.R. 10/09/1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) attua una distinzione terminologica e funzionale fra riscontro diagnostico (art. 37) ed autopsia giudiziaria (art. 45) basata sull’Autorità sanitaria o giudiziaria che ne fa richiesta e quindi sulle diverse finalità: clinico-scientifiche o giuridico-forensi.
Il riscontro diagnostico sui cadaveri è regolato dalla legge 13/2/1961, n. 83 dall’Art. 32 del T.U. istruzione superiore (R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 e dall’art. 37 del Regolamento di Polizia Mortuaria; è un’operazione anatomo-patologica che consente di riscontrare al tavolo anatomico la causa della morte per le seguenti finalità:
1) verifica anatomica della diagnosi clinica;
2) chiarimento dei quesiti clinico-scientifici; 3) riscontro di malattie infettive e diffusive o sospette tali, ai fini dell’igiene pubblica; 4) accertamento delle cause di morte di deceduti senza assistenza medica, trasportati in ospedale o in obitorio; 5) accertamento delle cause di morte delle persone decedute a domicilio quando sussiste dubbio sulla causa stessa.
Nell’eseguire i riscontri diagnostici devono essere evitate mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l’accertamento della causa di morte.(Art. 37 comma 3 D.P.R. n. 285/1990) e qui si evince il senso di pietas verso i morti che la Legge si prefigge di tutelare.
Il riscontro diagnostico è obbligatorio per i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio. Negli altri casi è disposto d’autorità dai direttori, primari o medici curanti di persone decedute negli ospedali militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati per il controllo della diagnosi o per il chiarimento dei quesiti clinico-scientifici. E’ disposto dal responsabile dell’U.S.L. (in precedenza dal medico provinciale) sui cadaveri di persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulla causa della morte.
Nessuno si può opporre al riscontro diagnostico.
Il riscontro diagnostico va eseguito dall’anatomo-patologo universitario od ospedaliero o da altro sanitario competente, incaricato del servizio, alla presenza del primario o del medico curante ove questi lo ritenga necessario; vi possono essere due risultati conclusivi:
a) rilievo di segni certi o sospetti di un delitto perseguibile d’ufficio; il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all’autorità giudiziaria (art. 365 c.p.);
b) individuazione delle cause del decesso; viene redatta un’apposita relazione per il direttore sanitario che è tenuto a darne comunicazione al primario ed al Comune per l’eventuale rettifica della scheda di morte I.S.T.A.T.; in caso di malattia infettiva diffusiva la comunicazione al sindaco vale come denuncia (altrimenti opererebbe pur sempre l’istituto della notifica ex Artt. 253 e 254 T.U.LL.SS con modalità e procedure stabilite dall’D.M. 15 dicembre 1990).
L’autopsia è l’attività settoria eseguita per disposizione dell’autorità giudiziaria. Differisce dal riscontro diagnostico perché non ha lo specifico fine di riscontrare l’esattezza della diagnosi clinica, nè è soggetta alle limitazioni vigenti per i riscontri diagnostici che vietano le operazioni settorie non necessarie ad accertare la causa della morte.
Art. 116 Norme di attuazione del c.p.p. – 1. Se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina l’autopsia … 2. Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall’autorità giudiziaria se vi sono gravi indizi di reato.
Art. 5 Regolamento di polizia mortuaria – Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all’autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza ed all’unità sanitaria locale competente per territorio.
Salvo diverse disposizioni dell’autorità giudiziaria, l’U.S.L. incarica dell’esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica il risultato degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perchè questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.
Art. 8 Regolamento di polizia mortuaria – Nessun cadavere può … essere sottoposto ad autopsia … prima che siano trascorse 24 ore …
Art. 44 Regolamento di polizia mortuaria – Le autopsie, anche se ordinate dall’autorità giudiziaria … devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all’esercizio professionale…
Quando nel corso di un’autopsia non ordinata dall’autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all’autorità giudiziaria.
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Art. 360 c.p.p. – Accertamenti tecnici non ripetibili. 3 cpv. I difensori nonchè i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
Ovviamente gli oneri economici di questo esame ricognitivo sono a carico di chi lo dispone d’ufficio.
Purtroppo mia figlia è morta il GG/MM/2019.Sembra sia stata uccisa.La autopsia è presso il procuratore della repubblica di B. Ad oggi non so ancora niente di come è successo.Fino ad ora non mi hanno ancora dato i risultati della autopsia.Cosa fare per averla?
x M.Giovanni
Contatti un avvocato e tramite lui si costituisca nel procedimento.
Buongiorno. E’ sempre necessario in caso di morte effettuare l’autopsia? Ci devono essere delle motivazioni ben precise per disporre l’autopsia onde evitare errori? La può richiedere un solo familiare indistintamente?
X Nicola,
L’effettuazione del riscontro diagnostico (per mero fine epidemiologico-statistico ai sensi della Legge n.63/1961) o dell’autopsia giudiziaria (appunto per cause di giustizia, ordinata dalla Magistratura ex art. 116 D.Lgs n. 271/1989 e art. 360 cod. proc. penale) per ogni decesso sarebbe un assurdo ed un inutile aggravamento procedurale capace di paralizzare tutta la complessa macchina del nostro sgangherato sistema funerario italiano.
la normativa speciale di polizia mortuaria offre già consistenti garanzie attraverso la procedura ordinaria stabilita dal regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285
per qualunque decesso, infatti, sono previsti questi tre passaggi minimi ed inderogabili:
a) compilazione della c.d. scheda ISTAT, meglio conosciuta come denuncia sulla causa di morte ai sensi dell’art. 103 sub. a) Testo Unico Leggi Sanitarie di cui al R.D. n. 1265/1934 ed art. 1 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Se la morte è avvenuta senza assistenza medica o la patologia che ha condotto al decesso è ignota si dispone il riscontro diagnostico d’ufficio.
b) ai sensi dell’art. 365 Cod. Penale (così come richiamato dall’art. 3 D.P.R. n. 285/1990) per ogni sanitario sussiste l’obbligo di denuncia immediata all’autorità giudiziaria, quando nell’esercizio della sua funzione professionale egli ravvisi anche il solo sospetto di una morte dovuta a fatto criminoso
c) ogni cadavere prima della sepoltura o cremazione deve esser sottoposto a visita necroscopica, il cui referto (art. 74 comma 3 D.P.R. n. 396/2000), con allegazione ex post all’atto di morte formato dall’ufficiale di stato civile, ha un duplice fine, cioè accertare l’incontrovertibile effettività della morte (fugando così l’ipotesi ancorchè remota di morte apparente) e segnalare soprattutto eventuali elementi di reato da porre subito al vaglio della Procura della Repubblica.
Se si rilevano possibili fattispecie di reato la salma è posta “sotto procura” cioè a disposizione della magistratura e per procedere ai funerali occorre un nulla osta specifico da parte di quest’ultima.
Tra l’altro il 1° aprile 2017 è entrata in vigore la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche’ in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
La legge disciplina aspetti cruciali del “sistema sanità”, con l’intento di prevenire il rischio clinico, ridurre il contenzioso sulla responsabilità medica, arginare la fuga delle assicurazioni dal settore sanitario e contenere gli ingenti costi della cosiddetta medicina difensiva.
L’art. 4 sancisce, poi, l’obbligo di trasparenza per tutte le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private, stabilendo che la direzione sanitaria, in caso di richiesta di accesso da parte degli interessati aventi diritto, deve fornire entro i successivi 7 giorni la documentazione sanitaria relativa al paziente, con ulteriore termine massimo di 30 giorni per eventuali integrazioni.
Le strutture sanitarie dovranno pubblicare sul proprio sito internet i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio, verificati nell’ambito dell’esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario. La norma, inoltre, contiene una modifica al regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. n. n.285/1990, prevedendo la possibilità, per i familiari o gli altri aventi titolo del deceduto, di concordare (ma non imporre!!!) con il direttore sanitario o sociosanitario l’esecuzione del riscontro diagnostico, sia in caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e di far presenziare un proprio medico di fiducia.
Al lato pratico che differenza c’è fra le due? Quindi se io ho qualche dubbio cosa devo fare? Non c’è la possibilità di parlarne con qualcuno prima di prendere una decisione?
X Nicola,
autopsia e riscontro diagnostico sono lo stesso esame invasivo sul cadavere, la prima è disposta dalla Magistratura, la seconda, invece, dall’autorità sanitaria.
Se c’è ipotesi di reato occorre immediata segnalazione all’Autorità Giudiziaria.
Altrimenti si applica l’art. 37 D.P.R. 10 settembre 1990 (nella sua nuova formulazione):
«Art. 37 (Riscontro diagnostico). –
1. Fatti salvi i poteri dell’autorita’ giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonche’ i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il coordinatore sanitario puo’ disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
2-bis. I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono CONCORDARE con il direttore sanitario o sociosanitario l’esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia.
3. Il riscontro diagnostico e’ eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall’anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l’accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell’ente che lo ha richiesto.».
Buongiorno. Il riscontro diagnostico può essere richiesto solamente da un familiare senza il consenso degli altri, o anche se quest’ultimi si oppongono? Grazie
X Nicola,
la norma in oggetto (art. 37 comma 2-bis D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) introdotta con la Legge n.24/2017 è recentissima, ragion per cui deve ancora essere pienamente metabolizzata nell’ordinamento di polizia mortuaria, debbono, pertanto, ancora formarsi un orientamento generale interpretativo una prassi operativa e, soprattutto, una giurisprudenza di merito e di legittimità. Certo il Legislatore parla genericamente di famigliari o altri aventi titolo (memento semper Legge “Cirinnà” n. 76/2016 sulle unioni civili e le convivenze di fatto) e non considera potenziali conflitti tra quest’ultimi prevedendo una scala gerarchica di priorità nel *PROPORRE*, in termini di facoltatività, e non disporre il c.d. riscontro diagnostico.
IN primis bisogna rilevare come la Legge interponga un filtro di natura tecnica all’istanza di riscontro diagnostico: è, infatti, il direttore sanitario ad accogliere la domanda, ravvisando così primariamente una possibile fondatezza della domanda avanzata: se non c’è un minimo di fumus boni juris (= causa plausibile) non si procede.
Bisogna quindi rifarsi ai principi generali e, poi, pretori del nostro sistema funerario italiano sulla poziorità (laddove si coniugano potere di scelta e preminenza nella decisione) in tema di atti di disposizione su salme, cadaveri e loro trasformazioni di stato, cristallizzati, dopo una lunga ed omogenea elaborazione dei Tribunali, nell’art. 79 comma 1 II periodo D.P.R. n. 285/1990.
Ragionando, quindi, per analogia dovremmo avere il coniuge superstite in posizione privilegiata, seguito dai congiunti più stretti, in linea a scendente e discendente, posti su un livello di pari ordinazione. Chi è contrario notificherà alle competenti autorità sanitarie la propria motivata opposizione, in caso di insanabile vertenza sarà il Giudice la figura titolata ad esprimersi per dirimere e comporre la controversia, creando, così, un importante precedente cui attingere per analoghe situazioni future.
Se sussiste anche il solo sospetto di morte cagionata da reato è obbligatorio percorrere questa via: segnalazione alla Procura della Repubblica, da chiunque abbia contezza della notitia criminis.
Per quanto riguarda il riscontro diagnostico l’avvocato che mi segue fa riferimento alla legge Gelli Bianco. Mi ha confermato che basta che lo chieda un familiare e i costi sono suo carico. Poi sarà il medico legale nominato dal familiare a chiedere il riscontro al medico del Reparto.
X Nicola,
la c.d. Legge Gelli-Bianco altro non è se non la L. n. 24/2017 già citata in una mia precedente risposta. Con essa il Legislatore ha introdotto un nuovo comma (art. 37 comma 2-bis) all’art. 37 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
Ovviamente gli oneri sono a carico del richiedente, poichè la prestazione non è erogata d’ufficio o per causa di giustizia, bensì su istanza di parte.
L’eventuale conflitto tra i famigliari non è contemplato nella norma la quale nasce come estrema tutela del cittadino contro i rischi della malasanità.
x Carlo
mi chiedevo xche il medico necroscopo si dovrebbe rifiutare di accertare la morte dopo le 15 ore, quando dalla scheda istat si evince una malattia o una sindrome da studiare sicuramente con riscontro diagnostico dopo le 24 ore???
Franco
X Franco,
il 1° aprile 2017 è entrata in vigore la legge 8 marzo 2017, n. 24.
La nuova normativa, inoltre, contiene una modifica al regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. n. 285/1990, prevedendo la possibilità, per i familiari o gli altri aventi titolo del deceduto, di concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l’esecuzione del riscontro diagnostico, sia in caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e di far presenziare un proprio medico di fiducia.
Art. 4 comma 4.
All’articolo 37 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l’esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia».
E’ pura e mera prassi e non norma giuridica, quindi cogente ed obbligatoria, che il medico necroscopo consulti la scheda Istat, la quale ha fini eminentemente statistici ed epidemiologici, in realtà la visita necroscopica ha l’unico scopo di accertare l’incontrovertibilità del decesso, così da porre l’Ufficiale di Stato Civile nelle condizioni operative di rilasciare le autorizzazioni rispettivamente a tumulazione o inumazione di cui all’art. 74 D.P.R. n. 396/2000, con allegazione ex post del certificato di avvenuta visita necroscopica all’atto di morte precedentemente già formato. Il corretto “timing” degli adempimenti legali conseguenti alla morte di una persona è, infatti, il seguente:
Art. 72 D.P.R. n. 396/2000: dichiarazione o avviso di morte fatti entro le 24 ore dall’exitus
Inizio del periodo d’osservazione
attivazione del medico necroscopo
perfezionamento delle autorizzazioni alla sepoltura
compilazione della denuncia sulla causa di morte (art. 103 comma 2 R.D. 27 luglio 1937 n. 1265 ed art. 1 D.P.R. n. 285/1990) entro le 24 ore dall’acclaramento necroscopico della morte.
Spesso, però, si assiste ad un’isteresi (compressione temporale) di queste scadenze, così soventemente il necroscopo al suo arrivo ha già a disposizione la scheda ISTAT, ma non è ancora elemento di diritto, semmai si tratta di una sorta di cortesia istituzionale tra i vari soggetti coinvolti nel circuito informativo della polizia mortuaria o se si preferisce dei servizi necroscopici.
Il medico necroscopo de quo, evidentemente è molto fiscale e formale; la ratio della norma (visita necroscopica non prima delle 15 ore, non dopo le 30) è razionale e logicissima: in primis sulla salma debbono evidenziarsi, anche ad un esame esterno i signa mortis (algor, rigor e livor mortis, assenza del battito cardiaco, della neuro-eccitabilità muscolare) ecco allora il dies ad quem delle 15 ore, mentre il termine massimo delle 30 ore è funzionale all’esaurimento del periodo d’osservazione, oltre il quale sul cadavere potrebbero insorgere i classici fenomeni percolativi (perdita di liquidi assolutamente anti-igienici, rigonfiamento delle membra, emanazione di odori acri e pungenti) tipici dell’avanzato post mortem.
Trascorse le canoniche 24 ore ed effettuata la visita necroscopica il defunto può esser racchiuso nella cassa (art. 8 D.P.R. n. 285/1990) e tradotto verso la destinazione prescelta dagli aventi titolo a disporne.
Solo in caso di morte senza assistenza medica spetterà al necroscopo la redazione della scheda ISTAT.
Buongiorno. In caso di morte è sempre necessaria l’autopsia? Quali sono i possibili dubbi che spingono a richiedere l’accertamento? Basta che lo chieda un solo familiare? Grazie
X Frank,
Grazie per i sinceri apprezzamenti.
L’impresa funebre a ciò commissionata, agendo come agenzia d’affari, ex Art. 115 T.U.LL.PP.SS, riceve, in termini civilistici, un mandato da parte dei famigliari del de cuius, per il disbrigo delle pratiche amministrative, ordinarie (autorizzazione alla sepoltura, alla cremazione e relativo decreto di trasporto funebre) e straordinarie, come potrebbe esser appunto il ritiro e la consegna ai competenti uffici comunali, del nulla osta allo smaltimento del cadavere ex Art. 116 comma 1 D.Lgs n. 271/1989, quando si siano concluse le indagini per interessi di giustizia, e la Magistratura abbia emesso il relativo provvedimento liberatorio.
Questo è il ruolo strategico e relazionale dell’impresa funebre, la quale deve sempre sapersi rapportare con i soggetti istituzionali, conoscendo modi e tempi degli adempimenti legali, correlati all’evento “funerale”.
Una solida ed approfondita cultura del diritto funerario diventa, allora, elemento imprescindibile e centrale nel percorso formativo di questa vituperata categoria.
Ma chi ha più il coraggio di affrontare questi temi nel far west in cui siamo precipitati?
Molto più facile comperarsi l’autofunebre limousine di extralusso da ostentare, dopo tutto, basta poco per fare impressione ed è molto più semplice che non studiare seriamente le procedure del post mortem….roba buona, secondo il disprezzo di alcuni ayatollah del caro estinto, per soli odiosi burocrati. Ma senza regole si va poco lontano!
Sulla presunta professionalità di taluni operatori funebri…vabbè, omissis, non mi esprimo, altrimenti mi accuserebbero, da triste necroforo che sono, di esser diventato uno spregiudicato e leguleio politicante!
Complimenti per la chiarezza degna di una lezione universitaria. L’ultimo capoverso mi impone una domanda. Posto che ci si rivolga ad una impresa di pompe funebri (cuscino e trait d’union fra autorità e familiari), secondo voi, quante di queste sono in grado di comunicare loro tale diritto?