Atti di disposizione sul post mortem: parenti, famigliari o… congiunti?

Il carattere esemplificativo ed emblematico del titolo, volutamente obliquo e provocatorio, di questa breve analisi è pure (si spera involontariamente!) confermato dall’art. 46 della L.R. Veneto n. 18/2010, il quale, con riferimento alla cremazione, oltre alla volontà del defunto, contempla quella dei familiari (in senso stretto o paradigmatico???), rinunciando quindi all’elenco dettagliato della legge statale di principio…e qua qualche dubbio di costituzionalità potrebbe spontaneamente sorgere.
Già la L. n. 130/2001 presenta, infatti, questa ambiguità semantica nello sviluppo del suo poliedrico art. 3, quando al principio di poziorità classico, declinato in materia di cremazione (con cui sostanzialmente si replica l’art. 79 D.P.R. n. 285/1990, ma con qualche interessante novità “sovversiva”), per istituti più “delicati” come l’affido, invoca indecisamente i famigliari tout court, senza scendere giù per li rami tortuosi della scala gerarchica nella manifestazione della volontà, tra relazioni giuridiche e status personali.

La ratio, forse inconsapevole, tendente a valorizzare le più intense relazioni affettive e di amore (perché temiamo l’uso di questa parola?) invece degli astratti legami parentali, pare quella che in maniera più ragionevole (giustizialmente) debba ordinare le soluzioni normative in tali ambiti alquanto problematici, più probabilmente meta-giuridici.
È quanto ha avuto cura di porre in luce anche una  giurisprudenza remota, fondativa di un principio pretorio, osservando come «quando il diritto di scegliere la sepoltura viene esercitato dai prossimi congiunti, non si tratta solo della indiretta tutela di un interesse concernente la  persona del defunto, ma viene anche soddisfatta direttamente l’esigenza sociale di far scegliere ai più interessati la località ed il punto da essi ritenuti più adatti a manifestare i loro sentimenti  di devozione e di culto verso il prossimo parente defunto» (Cass., 12 maggio 1975, n. 1834).
Un interesse, quindi, consistente nell’affetto, che non può essere evidentemente definito in via ideale ed indefinita.

È, in sostanza, la pluralità di interessi pubblici e privati che insistono e coesistono sul corpo inanimato a sollecitare l’interprete, affinchè egli oltrepassi il dogma dell’indissociabilità tra persona e corpo, e dunque le conseguenti rigidità classificatorie, in soverchio zelo di ossequio legalistico, affermando invece un’identità valoriale del corpo umano – estranea alle categorie del bene e del soggetto – quale cifra che segna la continuità tra il corpo animato e il corpo inanimato e che rispetto ad esso giustifica la tutela degli interessi individuali che si radicano nei legami affettivi. Quei legami d’intensità tale da far scaturire naturalmente, dopo la morte, la devozione per il corpo inanimato.
Tale concetto è ben espresso dai diritti religiosi; ad esempio, il Codice di diritto canonico specifica che le esequie hanno la funzione di impetrare l’aiuto spirituale per i defunti e di onorarne i corpi (can. 1176 c.j.c.).

Una giurisprudenza illuminata ha osservato che ai fini dell’esercizio dello jus eligendi sepulchrum «non si può disconoscere la rilevanza dei vincoli di affetto che hanno legato due persone per anni, fino alla morte di una di esse, senza aver contratto matrimonio ma sempre in una piena comunanza di sentimenti e consuetudine di vita tra loro e con la figlia procreata.
Quando si tratta, infatti, di dare sfogo alle esigenze squisitamente affettive, che sono connesse con la scelta della destinazione di una salma, il nucleo familiare cui apparteneva il defunto prima della morte non può non essere individuato che con riferimento ad un rapporto cementato da vincoli sostanziali, prima ancora che formali, ad un rapporto strutturale-organico prima ancora che giuridico»
Agli effetti concreti, è il vivere in comune, e non il legame giuridicamente istituito, che costituisce la famiglia rilevante in tale ambito così difficile da codificare, nel mare tempestoso del diritto di famiglia in divenire…

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Carlo Ballotta

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