Art. 1 comma 7-bis Legge n. 26/2001: come si configura il disinteresse? (profili giuridici a confronto)

Cara Redazione,

Scriviamo da un Comune Lombardo (ma il caso, docendi causa, è estensibile a tutti gli Enti Locali Italiani che si cimentino in una novella riformatrice del proprio strumento regolamentare, la cui centralità, nei rapporti con l’utenza del servizio funerario è sempre più dirimente.)

Siamo in fase di delibera ed approvazione e  del nuovo regolamento comunale di Polizia Mortuaria. Non è però chiaro
quanto citato nel Regolamento Regionale n. 6/2004  agli artt. 12 comma 3 e art. 34 comma 2 lett. a): Ossia quando si parla di “disinteresse da parte dei familiari” del defunto, si intende nel momento contingente (ossia riguardo al funerale, sepoltura in cimitero e/o cremazione…) e che poi, successivamente, il Comune può attivare una ricerca degli obbligati per legge e richiedere il rimborso delle spese sostenute, oppure per disinteresse si intende appunto che non essendoci alcun interessamento da parte dei familiari, il Comune si occuperà di funerale e sepoltura facendosi carico di tutte le spese senza fare più alcuna ricerca degli onerati?

Il disinteresse dei familiari va inteso nel primo senso indicato dall’istante Ufficio comunale di polizia mortuaria.

Agli effetti concreti, l’Ente locale è chiamato ad intervenire d’ufficio, anche per ragioni di salute pubblica, fermo restante poi il procedere  all’individuazione dei soggetti apparentemente “assenti per disinteresse” ex artt. 2028-2032 Cod. Civile (c.d. gestio negotiii)

Diversamente ragionando, per non sopportare le spese del funerale in generale, la maggior parte delle persone si disinteresserebbe al momento del decesso, salvo poi a esercitare i sentimenti di pietas o a porre in essere fatti o atti incompatibili con il disinteresse manifestato apparentemente.

A nulla valgono rapporti poco idilliaci tra il de cuius ed i di lui famigliari, è, infatti, il vincolo coniugale o di sangue a far sorgere l’obbligazione.

Il disinteresse é un fattore comportamentale che deve essere non equivoco e deve essere duraturo, di norma viene così ripartito in un modello quadrangolare:

  1. animus di fregarsene bellamente (è l’elemento psicologico più arduo da dimostrarsi, in un eventuale giudizio/contenzioso)
  2.  inutile decorso di un lasso di tempo certo entro cui provvedere alle esequie del de cuius (meglio inserire questa importante nozione nel regolamento municipale.
  3. assenza totale di soggetti obbligati jure coniugii o jure sanguinis (= mancanza del coniuge superstite o di parenti sino al 6^ grado, l’ultimo riconosciuto dall’art. 77 Cod. Civile).
  4. Mancanza di persone che si occupino del funerale per liberalità (ipotesi, in vero assai rarefatta e remota, ma non escludibile a priori)

Ad esempio, nei casi 1) e 2)  viene meno se i familiari provvedano ad oneri di onoranze (es. fiori) o a richiedere l’installazione di un c.d. copri-fossa, ecc.; se la situazione di disinteresse venga meno, anche dopo il funerale, le prestazioni fornite dal Comune vengono a collocarsi nell’alveo della ripetizione delle somme così anticipate al posto degli obbligati e, ove non provvedano spontaneamente, il Comune può  procedere all’esecuzione coattiva mediante
iscrizione a ruolo ai sensi del R.D. n. 639/1910.

Il disinteresse costituisce, appunto, un comportamento non equivoco e persistente, in cui i familiari
aventi titolo a disporre del cadavere non provvedono e non vogliono procedere spontaneamente.

Qualora vi siano, prima o poi, comportamenti contraddittori, le somme assumono la qualificazione di anticipazioni, oggetto di ripetizione. Il disinteresse dei  familiari si desume dall’assenza di familiari al momento della sepoltura e dalla totale mancanza di azioni o
decisioni per la collocazione del cadavere o dei resti, per le esequie, per il trasporto del defunto e dalla rinuncia alla successione ereditaria del medesimo.

Il disinteresse della famiglia del defunto normalmente si configura in assenza di familiari oltre il sesto grado.
Quindi, una volta accertato lo stato di disinteresse, scatta l’obbligo del Comune di procedere alle pratiche
funerarie connesse al trasporto, alla fornitura della cassa, alla inumazione, ecc. salvo rivalsa.
Il riferimento normativo è rintracciabile, oltre che nel R.R. n. 6/2004 e successivo R.R. n. 1/2007, nell’art. 1,
comma bis, della legge di conversione n. 26/2001.

IL Comune deve vigilare su questi atteggiamenti “furbeschi” da parte dei dolenti, per non incorrere nella responsabilità patrimoniale da danno erariale ai termini dell’art. 93 D.Lgs n. 267/2000, ma a proposito del T.U. Ordinamento Enti Locali si veda anche l’art. 191 comma 4.

 

 

Written by:

Carlo Ballotta

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