Ma le SS. reliquie, quando constino di ossa umane o resti mortali, per un mica tanto fantasioso trasporto, magari il giorno della processione in onore del Santo Patrono, come debbono esser movimentate? Occorre l’autorizzazione al trasporto? di chi sono, in ultima analisi? Chi ne dispone? A quale persona (più facilmente giuridica) appartengono? Alla Chiesa forse? Essendo comunque spoglie mortali sono soggette al controllo della polizia mortuaria?
Sorge il dubbio perchè ci è capitato di seguire, seppur di lontano una querelle volgarmente sulla “roba” (di verghiana memoria), tra opposte fazioni di una chiesa fortunatamente non cattolico-romana. Orbene il Vescovo di una diversa diocesi (cristiano-ortodossa) avrebbe avocato a sé il potere di disporre delle spoglie mortali di un Santo Martire, sottraendole, così alla pubblica venerazione dei fedeli, per un’ostensione delle stesse a solo fine (uso? custodia?) personale, privatistico (ed egoista?).
Esiste nell’Ordinamento Italiano un reato traducibile nella pratica simoniaca?
Da credente mi stomacherebbe l’idea di un conflitto sulle mortales exuviae del Santo.
Deve pur esserci, al di fuori delle Leggi Canoniche Cattolico-Romane, una qualificazione giuridica per le SS. reliquie, tali da proteggerle da gesti inconsulti ed atti arbitrari. Il D.P.R. n.285/1990 con il suo art. 43 comma 3 vieta, ad esempio, il commercio di ossa umane, ma un D.P.R. è pur sempre una fonte di II grado, il cui sistema di diritto punitivo è limitato alle sanzioni amministrativo-pecuniarie, se una simile condotta integrasse, invece, specifica fattispecie di reato, contro gli eventuali trasgressori si dovrebbe procedere parallelamente, poiché le due tipologie di sanzione dovrebbero concorrere.
Quale autorità a questo punto “civile”, vista la lite tutta interna al mondo confessionale sulla legittimità a detenere le prefate spoglie mortali, autorizza il trasporto delle reliquie assimilabili ad ossa umane?
È allora il solito problema delle reliquie (quando assimilabili a resti umani): oggetto di pia devozione? Bene giuridicamente tutelabile? Macabro reperto medico-legale?
Santa Romana Chiesa regola così questa materia: www.causesanti.va/it/documenti/le-reliquie-nella-chiesa-autenticita-e-conservazione.html.
Al di fuori della giurisdizione della Sede Apostolica, è il far west, ad esempio per chiese con lo stesso culto delle reliquie, ma non riconosciute (con le quali l’Italia non abbia concluso specifica intesa?) si veda a titolo puramente dimostrativo, tutta la galassia ortodossa (presente soprattutto grazie a fenomeni migratori dall’est Europa).
I praticanti ortodossi ci sono eccome, ma la loro ecclesia frammentatissima, per altro, non ha personalità giuridica, specie nei rapporti civilistici e patrimoniali.
Tanquam non esset!
So per certo che a queste autoproclamatesi “parrocchie” ortodosse o addirittura diocesi sono spesso (o raramente) titolari di preziose reliquie.
…E se le litigano pure!
Inquadramento dogmatico: a Vostro avviso come categorizzare giuridicamente l’oggetto: “reliquia = resti umani” fuori delle Leggi Canoniche?
A nostro avviso se la c.d. reliquia è una res nullius ed è considerata solo sotto un profilo medico-legale (= spoglia mortale o parte di essa) dovrebbe ricadere sotto il controllo ordinario della polizia mortuaria. So del mio involontario profferir blasfemo, ma ad esempio non è molto normale che un Sig. qualunque detenga entro sua privata proprietà ossa umane (rectius: sacre reliquie di un martire protocristiano), non ne denunci la custodia, e ometta di dichiararne l’eventuale trasporto in altra sede.
Si tratta, poi, non dimentichiamo pure di reperti archeologici, di grande valore storico.
Santa Romana Chiesa (dal 2017, almeno) vieta il mercimonio delle sante reliquie, lo scambio, l’alienazione…Altri ordinamenti non so come abbiano affrontato compiutamente la materia.
Sulla c.d. vendita delle indulgenze ante riforma luterana…vabbè sarei facilmente attaccabile e, quindi, tacitabile all’istante, dunque, meglio soprassedere….
Attendiamo Vostre opinioni tecniche in materia. Nel frattempo si potrebbe osservare come, almeno in linea di principio, il trasporto cui si fa riferimento è sempre oggetto di autorizzazione , nel caso per la prestazione di speciali onoranze (art. 23 e 24 comma 3 d.P.R. n. 285/1990).
Sotto il profilo di chi abbia titolo a disporre delle spoglie mortali vale sempre (in linea teorica) il principio dei parenti nel grado più prossimo e. in caso di pluralità di parenti posti su un livello di pari ordinazione, tutti costoro debbono pronunziarsi all’unanimità.
…Molto teoricamente, dicevamo, in quanto spesso si tratta di parti (non importa lo stato di conservazione) risalenti e più siano di origine remota meno probabile/possibile risulta individuare chi siano queste persone, a volte venendosi ad avere una situazione decisamente pertinente al concetto di “probatio diabolica”: faccio ricorso ad esempi, anche “locali”: per Giovanni Paolo I, recentemente beatificato, vi è una nipote come referente, almeno, per la Legge Civile…
E’invece irrealistico risalire a ritroso nel tempo quando si tratti di persone defunte in epoche lontane, spesso di secoli dal nostro oggi.. Pensiamo, “ex plurimis”, alla lingua di Antonio da Padova (anche se era di Lisbona), morto nel XIII sec. …..
In questi ultimi casi, e non considerando proprio eventuali norme (o, tradizioni o usi più o meno affermati) argomentate in ambito religioso (quale sia il culto), tenderemmo ad riconoscere comunque, almeno come situazione di fatto, una qualche legittimazione alle autorità religiose, anche se, giuridicamente, siano prive di ogni e qualsiasi diritto (in ambito civile), cioè ad una mera presa d’atto di una impasse altrimenti non rimediabile.
In ultima analisi su (alcune) chiese ortodosse, vi sarebbe anche un’Intesa: Legge 30 luglio 2012, n. 126 – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
Rispetto ad una precedente nota sul tema, si potrebbe aggiungere che quando le ossa siano molto risalenti (e non possano individuarsi i parenti), si potrebbe pervenire (in questo concordo) a considerarle res nullius, e, in quanto cose mobili, il possessore si comporta quale proprietario, insomma: possesso varrebbe pur sempre titolo, anche nelle cose… di chiesa?
Segnaliamo, per i soli abbonati Premium a www.funerali.org, un quesito specifico, già pubblicato su I Servizi Funerari 2011/2, e quindi presente in banca dati, dove si affronta sotto un versante più tecnico (come, e con quale contenitore “confezionare” le reliquie prima della traslazione?) il tema centrale oggetto di questo breve appunto di procedura chiesastica applicata alla polizia mortuaria.