Vi proponiamo, la risposta ad un quesito formulatoci da un nostro lettore che ci ha contattati attraverso www.crematori.org.
Cara redazione,
un’urna arriva dall’Estero accompagnata da un familiare del defunto e deve essere posta in una cappella di famiglia: una volta arrivato all’aeroporto di destinazione del volo (situato in una città diversa dal comune di destinazione finale dell’urna), quali adempimenti ha il familiare che accompagna l’urna?
Risposta:
L’ordinario trasporto di salme, cadaveri, ossa, ceneri o esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo rientra sempre nella fattispecie del trasporto funebre ed è pertanto sempre soggetto a preventiva autorizzazione amministrativa. Si parlerebbe, al contrario, di trasporto necroscopico quando esso dati i requisiti di necessità ed urgenza indifferibili fosse disposto dalla Pubblica Autorità (paragrafo 5 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24) o dall’Autorità Sanitaria.
Nei trasporti tra Stati per l’ovvio principio della gerarchia tra le fonti del diritto valgono solo le norme Internazionali (Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937), Convenzione Tra Santa sede e Stato Italiano del 28 aprile 1938 e quelle del DPR 10 settembre 1990 n. 285 (approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria) L’Italia, infatti, non aderisce all’Accordo di Strasburgo (26 ottobre 1973).
La circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 al paragrafo. 8.1 così recita: “La convenzione internazionale di Berlino…. non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti”.
Da questa disposizione consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il Sindaco a rilasciare l’autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese, in quanto, quest’ultima è tradizionalmente molto più usata nelle relazioni diplomatiche.
L’autorizzazione dovrà recare le generalità del de cujus, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione ai sensi del la Legge 31 ottobre 1955 n.1064 e del DPR 2 maggio 1957 n.432.
Ovviamente con la formula linguistica” resti mortali” il legislatore intende strettamente gli avanzi ossei racchiudibili in cassetta ossario di cui all’Art. 36 comma 2 DPR 285/1990 e non certo gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo (cadaveri corificati, mummificati o saponificati) le cui modalità tecniche di trasferimento e movimentazione sono dettate dalla Circolare Ministeriale 31 luglio 1998 n. 10 e dalla Risoluzione del Ministero della Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004., mentre per le autorizzazioni meramente amministrative il riferimento di Legge è l’Art. 3 comma 5 DPR 15 luglio 2003 n. 254.
Anche a prescindere da eventuali inconvenienti dovuti a percolazioni di liquidi postmortali un esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo mantiene un ingombro notevole e richiede pur sempre un contenitore di dimensioni pari ad una normale bara. Appare pertanto inopportuno consentirne il trasporto con un mezzo privato (ci si può immaginare il contenzioso nel caso di controlli casuali della pubblica sicurezza (Dr. Andrea Poggiali, Problematiche rimaste nell’Ombra, I Servizi Funerari n.3/2001.
Il trasporto dell’urna rigorosamente sigillata (o della cassetta di resti) non è soggetto ad alcuna delle precauzioni sanitarie stabilite per il trasporto dei feretri (Art. 36 DPR 285/1990), l’unica eccezione potrebbe esser l’urna contenente ceneri contaminate da nuclidi radioattivi (D.Lgs. 9/5/2001, n. 257).
Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede sempre le normali autorizzazioni di cui agli artt. 28 e 29 del DPR 285/90, tra le quali spicca sempre il Nulla Osta consolare dello Stato nel quale le ceneri o i resti saranno introdotti (Art. 29 comma 1 lettera a DPR 10 settembre 1990 n. 285), ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto di cadaveri.
Pertanto il trasporto di ceneri provenienti dalla cremazione fra stati aderenti alla convenzione di Berlino è libero.
Dovrà però essere accompagnato dall’autorizzazione del Sindaco, in lingua ufficiale dello stato ed in lingua francese, recante le generalità, la data di morte e di cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria, recante all’esterno il nome e il cognome del defunto.
Il cremato all’estero non richiede la documentazione per esclusione di morte sospetta, violenta o dovuta a reato di cui all’Art. 79 DPR 285/90 ed
all’Art. 116 Decreto Legislativo di attuazione al codice di Procedura Penale
E’ necessaria autorizzazione alla tumulazione del comune sede del cimitero di sepoltura sulla base del titolo di accoglimento ex Art. 50 DPR 285/1990
(nella fattispecie atto di concessione ed appartenenza jure sanguinis alla prosapia del concessionario o per effetto di benemerenza, ). non ci deve essere
quindi un inibizione da parte del fondatore del sepolcro a che il de cuius(o meglio le sue ceneri) possano trovar sepoltura in quel determinato tumulo.
Il posto potrebbe anche esser stato preventivamente riservato ad altro defunto). La tomba deve aver capacità ricettiva almeno per l’urna (si veda il paragrafo 31.1 della Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24).
Si fa presente come le ceneri potrebbero esser anche disperse in cinerario comune (Ex Art. 80 comma 6 DPR 285/90), oppure ancora interrate o sparse nel giardino delle rimembranze.
Il cimitero di conferimento dovrebbe allora esser quello del comune di morte (ipotesi improbabile, siccome l’una proviene dall’estero) o residenza del de cuius.
Il famigliare affidatario dell’urna per il solo trasporto consegna urna e
documentazione al servizio di custodia del cimitero di sepoltura, oppure trattiene presso di sé il decreto di trasporto qualora sia stato preventivamente autorizzato a custodire le ceneri presso il proprio domicilio ex DPR 24 febbraio 2004.
Sulla responsabilità del vettore ex Art. 34 comma 2 DPR 286/1990 c’è stato un interessante pronunciamento della magistratura (Tribunale di Busto Arsizio, sentenza del 28 gennaio 2005, cui è seguita la Circolare Sefit n. 1169 del 31/07/2007), ricordando come il cosiddetto “vettore” si ponga in posizione meramente strumentale rispetto al titolare del decreto di trasporto, la cui funzione, invece, è delineata dal’Art. 358 Codice Penale e comprende in sé i concetti di pubblico ufficiale (Art. 357 Codice Penale) e di “Esercente un esercizio di pubblica necessità (Art. 359 Codice Penale).
La vicenda ha origine a seguito dell’incidente aereo avvenuto in Venezuela alla fine di gennaio 2001, con il decesso, tra gli altri, quattro italiani (due coniugi e due fratelli), per i quali si era proceduto alla cremazione e all’inoltro in Italia delle urne contenenti le loro ceneri.
Le quattro urne giungevano all’aeroporto di Milano-Malpensa, per altro sito in provincia di Varese e nel circondario giudiziario di Busto Arsizio, ma esse, lasciate temporaneamente incustodite nelle fasi di scarico dal vettore, venivano sottratte da ignoti e, per questo, non consegnate ai familiari.
Solo successivamente venivano ritrovati elementi delle urne, nonché ceneri, che, dalle analisi di alcuni campioni, risultavano dalla commistione del contenuto delle quattro urne cinerarie.
Di particolare interesse le valutazioni del giudice sulle responsabilità dei diversi soggetti chiamati nonché dei rapporti tra loro intercorrenti, individuandosi le responsabilità in capo alle società cui competevano le operazioni di cosiddetto “handling” delle merci.
La sentenza può essere rilevante, nei suoi principi, in relazione anche, in termini di analogia, alle attività di trasporto di cadavere e, nelle regioni in cui sia stato introdotto l’istituto, anche di trasporto di salma; in particolare, nel caso di trasporto di cadavere non mancano situazioni nelle quali le famiglie commissionano il servizio ad un’impresa di onoranze funebri di propria scelta, la quale potrebbe avvalersi di un soggetto terzo per l’effettuazione materiale del trasporto o per ragioni di particolari caratteristiche del trasporto oppure per l’esigenza di uso di mezzi di terzi non assimilabili ad autofunebri (come nel caso in cui si utilizzino vettori aerei, per via di acqua o per ferrovia (ipotesi ormai rara), anche tenendo presente l’art. 34, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Questione analoga potrebbe porsi per quelle situazioni regionali, segnalatamente in Lombardia (dove, a seguito delle modifiche al Regolamento regionale n. 6/2004 del 9 novembre 2004 introdotte dell’entrata in vigore del Regolamento regionale n. 1/2007) o In Emilia Romagna (Art 1 comma 3 lettera d Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19), è possibile che, di fatto, vi sia la co-presenza, per il trasporto, di necrofori incardinati in soggetti giuridici diversi e tra cui sussistano rapporti contrattuali di avvilimento), anche al di là della previsione del paragrafo 5.4 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 dove si delinea la figura dell’addetto al trasporto quale soggetto lavoratore dipendente, persona fisica o ditta a ciò commissionata E’ la fattispecie del trasporto funebre erogato in modo disgiunto rispetto agli altri servizi propri dell’attività funebre.
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Bibliografia essenziale: chiunque sia interessato a questo argomento potrà reperire materiale ed informazioni di sicuro interesse sul sito www.crematori.org e consultando questi testi:
Trasporto di salme, ceneri e resti tra Stati di Giovanni Maria Airoldi, I Servizi Funerari n.3/2004
Trasporti Internazionali, di Emanuele Vaj, I Servizi Funerari 2/2005
Il trasporto internazionale di salme, Cristiana Fioravanti e Daniele Fogli, La nuova Antigone n.3/1991
Circolare SEFIT n. 4770 del 24.07.2002
Buonasera, vi scrivo per avere informazioni circa la procedura di trasporto a Roma (cimitero Verano) delle ceneri di mio zio,deceduto nella città di Zurigo dove risiedeva. Oltre alla cittadinanza svizzera, mio zio ha mantenuto anche la cittadinanza italiana, e le sue ultime volontà erano di essere cremato e che le sue ceneri fossero portate in Italia, nella stessa tomba della sua famiglia di origine.
Ci hanno detto che il comune di Zurigo provvederà a tutti i documenti che serviranno per il trasporto, ma non abbiamo capito se questi stessi documenti ci saranno utili anche per la tumulazione in Italia o se ne dobbiamo esibire anche
Grazie
X Barbara
Le urne cinerarie – adeguatamente sigillate – possono esser trasportare liberamente a mezzo auto, treno aereo
(anche come bagaglio a mano). L’urna – di qualsiasi materiale
si fabbricata – deve contenere un recipiente metallico (o di plastica) che
verrà chiuso ermeticamente prima della consegna al “trasportatore”.
Stante la particolare attenzione verso possibili atti di terrorismo, il trasporto in aereo come bagaglio a mano (definito cabin baggage) deve sottostare ai controlli di sicurezza come tutti gli altri bagagli.
Queste misure variano da nazione a nazione (e anche da aeroporto a aeroporto) e possono arrivare anche all’apertura (come può accadere
negli Stati Uniti: infatti, in caso di arrivo dall’estero e proseguimento con un volo nazionale, il controllo è conforme alle norme USA – TSA, Transport Security Administration – che prevedono anche l’ispezione all’interno dell’urna.
Oltre al trasporto come bagaglio a mano, le urne possono essere spedite per via aerea come merci, nel qual caso esse dovranno essere rivestite esternamente con una copertura resistente e imbottita: legno (ormai non più usato) oppure con tela di juta, un telone o speciali contenitori in cartone.
Ottenuto il titolo di viaggio è sempre opportuno informare il comandante dell’aeromobile del trasporto “speciale”.
Mi presente una situazione simile a l’ultimo commento che ho letto qui. Ho una amica morta e cremata negli Stati Uniti che ha lasciata la sua volonta di avere le sue cenere in Sicilia. Ho ottenuto le dovute permessi per trasportare e tenere le cenere presso la mia residenza in Sicilia. Ora ho degli problemi per trovare un mezzo di trasporto dagli Stati Uniti fino a Sicilia. Lei puo dare qualche consiglio? Grazie
Ho tutte le varie permessi per tenere presso la mia residenze in Sicilia le cenere di una mia amica americana. Sto avendo dei problemi per trovare un metodo per trasportare l’urna contenente le cenere dalle Stati Uniti fino a Sicilia. Graderei qualunque Vosro consiglio. Grazie
X Roberta,
Non so da quale regione Lei mi scriva, potrebbero, infatti, sussistere peculiari assimmetrie normative in forza di specifiche Leggi Regionali nel frattempo approvate (tutte le regioni si stanno dotando di un proprio corpus legislativo in materia di polizia mortuaria), così, in questa risposta al Suo specifico quesito mi limiterò ad un’analisi delle norme nazionali (DPR 10 settembre 1990 n. 285) immediatamente applicabili al caso da Lei segnalato.
nella fattispecie occorrono:
1) Autorizzazione all’estumulazione del feretro ex Art. 88 DPR n. 285/1990
2) autorizzazione alla cremazione postuma ex Art. 79 DPR n. 285/1990 (cioè dopo un primo periodo di diversa forma di sepoltura) del defunto rilasciata dal comune secondo le procedure di cui al paragrafo 14.2 della Circolare Ministeriale Esplicativa 24 giugno 1993 n. 24, il quale individua altressì il soggetto territorialmente competente. Si veda, anche il paragrafo 4 della Circ. MIn. 31 luglio 1998 n. 10, per maggiore completezza.
Una volta cremato il feretro precedentemente tumulato in cappella di famiglia bisogna provvedere al trasporto internazionale delle ceneri, il Costa-Rica non aderisce all’Accordo Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, così, per l’estradizione dell’urna, anche considerando l’Art. 80 comma 5 DPR n.285/1990 e la stessa Legge n. 130/2001, si segue il dettato dell’Art. 29 DPR n. 285/1990 da coordinarsi, per analogia, con il paragrafo 8.1 della Circ. MIn. 24 giugno 1993 n. 24.
L’autorizzazione al trasporto, seppure non vi siano prescrizioni sulla forma, dovrebbe essere redatta, oltre che in lingua italiana, anche in altre lingue, almeno il francese (o, meglio anche francese ed inglese)-
Per i documenti si rinvia all’art. 29 dPR 10/9/1990, n. 285.
Spetta a chi richiede il rilascio dell’autorizzazione al trasporto (estradizione) all’estero presentare i documenti necessari.
Si ricorda che il nulla-osta consolare deve essere legalizzato (art. 33, 4 dPR 28/12/2000, n. 445).
Lì’istanza cosi’ come il provvedimento autorizzatori sono soggetti, fin dall’origine, all’imposta di bollo.
Va data comunicazione dell’autorizzazione al Prefetto della provincia di “frontiera”
Spetta alle parti richiedenti l’eventuale traduzione in altra lingua dell’autorizzazione di cui all’art. 74 commi 2 e 3 del REgolamento di Stato Civile, se sia necessaria per la normativa vigente nello Stato di destinazione.
Una volta giunti a destinazione si procederà a dissigillare l’urna ed a disperdere le ceneri in essa contenute in base alla legislazione nazionale o locale di quel preciso Stato Estero.
Mi madre è venuta a mancare in Cina. Le ceneri verrebbero trasportate in Italia dal marito e tenute da lui in casa. Al consolato ci dicono che dobbiamo contattare un’agenzia di pompe funebri in Italia con esperienza in questo servizio e che si occupi di tutto assieme a loro. Ne ho contattate tre e dicono tutte che se c’è chi fisicamente puó trasportare le ceneri, la procedura è molto semplice e non serve il loro servizio, basta che il consolato ci faccia avere passaporto mortuario e nulla osta, e poi le ceneri potrebbero essere imbarcate con il marito. È così semplice? Che documenti deve fornire il consolato affinché le ceneri possano essere portate dal marito in aereo? Qual’è la procedura esatta? Grazie mille in anticipo per l’aiuto
X Alex,
il comunque prezioso supporto, che l’impresa funebre potrebbe garantirvi nell’espletamento di tutte le operazioni x il rimpatrio ceneri, sarebbe di tipo amministrativo, per ad esempio presentare al Comune di affido dell’urna, alcune necessarie istanze.
Sarebbe bene si stabilisse un saldo canale comunicativo tra le rispettive autorità competenti al rilascio delle relative autorizzazioni (trasporto e successivo affido), anche per rispettarne la tempistica non sempre sincrona.
Non serve normalmente rivolgersi ad un’impresa funebre per il trasporto delle urne cinerarie. Non si debbono, infatti, rispettare determinate misure tecniche di cautela igienico-sanitaria, invece prescritte tassativamente per il trasferimento di feretri.
Il NULLA OSTA Consolare all’ingresso delle ceneri in Italia altro non è se non un “via libera” (per le ceneri molto light, invero come complessità generale dell’atto) in cui verificate determinate condizioni legali minime (tra cui il titolo di accoglimento in Italia, in un sepolcro, anche domestico, come accade proprio per l’affido) si avvia un procedimento burocratico (un po’macchinoso, a dire il vero) che si chiuderà parallelamente al trasporto, una volta fisicamente effettuato. Tutto ciò in pura teoria, nella realtà i passaggi sono, se si ha anche solo una piccola dimestichezza con il diritto funerario, ancora più snelli, rapidi e veloci.
Se avete pazienza e riuscite ad orientarvi anche grazie a questo “sportello on line” di primo soccorso funerario, potreste seriamente pensare autonomamente al disbrigo pratiche burocratiche, risparmiando anche qualche Euro (marche da bollo escluse). Si rimane a disposizione per ulteriori chiose o chiarimenti, che si rendessero utili, in corso d’opera.
Grazie mille della risposta, piú chiara e rapida di quella delle autorità competenti. Il consolato non sembra avere molta dimestichezza con il diritto mortuario, ed é per questo che ci spingono a trovare un agenzia di onoranze funebri che faccia da tramite, la quale però offre solo il “pacchetto completo”, a svariate migliaia di euro. Dicono che il nulla osta consolare non c’é (forse non sanno cosa sia o come si faccia?). Tra i documenti richiesti dal consolato che ancora non abbiamo, tolti quelli che palesemente non servono (come ad esempio quelli sulle norme igieniche), rimangono:
– Autorizzazione all’espatrio dell’urna (dicono solitamente rilasciato dall’agenzia di onoranze funebri??ma quale? Di sicuro non quella cinese visto che già abbiamo chiesto).
– Autorizzazione del Comune all’introduzione delle ceneri in Italia. (Sentendo il comune, essendo una situazione molto particolare, visto che il marito é cinese e verrebbe in Italia in un domicilio temporaneo per un paio di settimane per poi solo successivamente prendere la residenza permanente in un altra abitazione; dicono che non é un problema, lui può avere un affido temporaneo presso il suo domicilio recandosi da loro nei giorni successivi al suo arrivo in Italia, e poi cambiarlo una volta presa la residenza…ma allora questa autorizzazione del comune all’introduzione delle ceneri serve o non serve all’arrivo in aeroporto?chi la deve richiedere? Verrà richiesta in aeroporto?).
Vorrei inoltre chiedere se i documenti di cui sopra sono necessari (oltre al certificato di morte e a quello di cremazione) per l’ottenimento del passaporto mortuario. Grazie mille della vostra disposizione e pazienza
X Alex,
il Consolato italiano DEVE necessariamente conoscere ed applicare l’art. 27 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria.
Per le ceneri soprattutto il nulla osta al rimpatrio dell’urna consiste senza tante formalizzazioni in un atto liberatorio basato solo sulla valutazione dei titoli formali prodotti nell’istruttoria, se con ci sono problemi con la Giustizia, di ordine pubblico o igienico sanitario (inesistente, appunto, per le ceneri) e previa verifica del titolo di accoglimento in luogo ITALIANO deputato alla deposizione dell’urna (questo elemento è importantissimo, l’unico forse veramente di sostanza) via libera all’introduzione dell’urna in territorio italiano. Il Consolato cui Vi siete rivolti trasmetterà tutta la documentazione al Comune di destinazione, che rilascia la relativa autorizzazione al trasporto. L’urna quando arriva in Italia deve esser in possesso dei seguenti titoli: “autorizzazione al trasporto/decreto di trasporto internazionale/titolo di viaggio/passaporto mortuario (ed altre denominazioni simili) e autorizzazione all’affido.
Vi conviene attivarvi presso il Comune di destinazione ultima delle ceneri perchè perfezioni già da prima i provvedimenti di propria pertinenza, il Consolato di conseguenza agirà, accordandovi i relativi permessi. Non si entra volutamente sulla specificità del procedimento sin qui analizzato, poichè sarebbe necessaria una risposta più dettagliata, ottenibile come soluzione on demand al caso concreto, tramite quesito a pagamento. (tariffe ragionevoli!).
Buona sera vorrei sapere come devo fare per portare in costa rica mio fratello e disperdere le sue ceneri nel mare, so che può sembrare strana come cosa ma era la sua volontà, lui ora e’ tumulato in una cappella di famiglia in Italia. Aspetto ansiosa vs consigli. Grazie
La definizione di incaricato di pubblico servizio ex paragrafo 5 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24, risulta rinvenibile nell’Art. 358 Codice Penale, ma va letta nell’insieme dei concetti di pubblico ufficiale (Art. 357 C.P.) e di esercente un servizio di pubblica necessità (Art. 359C.P.).
In caso di avaria del mezzo meccanico l’incaricato del trasporto di cadavere si deve preoccupare di richiedere l’intervento di altro mezzo per portare a compimento il trasferimento del feretro. L’art. 32 e’ applicabile solo in via presuntiva. Pertanto se durante il trasporto del cadavere, per contingenze impreviste si superano le 24 ore di tragitto, non è necessario fare il trattamento conservativo.
vorrei sapere da qualcuno fino a dove arriva la responsabilità del conducente del carro funebre se si trovasse in difficoltà se c’è il penale anche x lui in quanto dipendente di oo.ff oppure sarei grato a chiunquemi mandasse informazioni grazie è molto importante
Non esistono convenzioni Italia Giappone in questa materia. Vale pertanto l’art. 80 e il 28 del DPR 285/90.
La cremazione DEVE essere autorizzata UNICAMENTE da un’Autorità italiana.
Quindi NON sono validi eventuali autorizzazioni rilasciate dalle autorità straniere che emettono il passaporto mortuario.
L’autorizzazione alla cremazione può essere rilasciata – oltre che dal Comune italiano di destinazione finale del defunto – anche dall’autorità diplomatica italiana all’estero. Una volta giunta in Italia l’urna cineraria, il Comune di Milano autorizzerà la dispersione dlel ceneri se ne sussistono le condizioni in base alla legge statale 130/01 e alla normativa della Regione Lombardia (se cioé vi è la volontà alla dispersione del de cuius)
Mi si presenta questa situazione, che in parte può fare riferimento a quanto sopra.
E’ morto in Giappone ed è quindi stato cremato un mio vecchio amico giapponese. Le figlie, che vivono in Australia, vorrebbero portare parte delle ceneri in Italia, in quanto sono consapevoli che il loro papà amava il nostro Paese, dove ha lavorato per anni e dove io l’ho conosciuto.
Si tratta quindi di approfondire gli accordi Italia/Giappone per il trasporto delle ceneri, nonché le procedure per la dispersione a Milano, visto che è uno straniero non residente.
Ringrazio se vorrete aiutarmi.
Patrizia