Trasporto internazionale di ceneri

 

Vi proponiamo, la risposta ad un quesito formulatoci da un nostro lettore che ci ha contattati attraverso www.crematori.org.

Cara redazione,

un’urna arriva dall’Estero accompagnata da un familiare del defunto e deve essere posta in una cappella di famiglia: una volta arrivato all’aeroporto di destinazione del volo (situato in una città diversa dal comune di destinazione finale dell’urna), quali adempimenti ha il familiare che accompagna l’urna?

Risposta:

L’ordinario trasporto di salme, cadaveri, ossa, ceneri o esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo rientra sempre nella fattispecie del trasporto funebre ed è pertanto sempre soggetto a preventiva autorizzazione amministrativa. Si parlerebbe, al contrario, di trasporto necroscopico quando esso dati i requisiti di necessità ed urgenza indifferibili fosse disposto dalla Pubblica Autorità (paragrafo 5 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24) o dall’Autorità Sanitaria.

Nei trasporti tra Stati per l’ovvio principio della gerarchia tra le fonti del diritto valgono solo le norme Internazionali (Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937), Convenzione Tra Santa sede e Stato Italiano del 28 aprile 1938 e quelle del DPR 10 settembre 1990 n. 285 (approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria) L’Italia, infatti, non aderisce all’Accordo di Strasburgo (26 ottobre 1973).

La circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 al paragrafo. 8.1 così recita: “La convenzione internazionale di Berlino…. non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti”.cream01

Da questa disposizione consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il Sindaco a rilasciare l’autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese, in quanto, quest’ultima è tradizionalmente molto più usata nelle relazioni diplomatiche.

L’autorizzazione dovrà recare le generalità del de cujus, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione ai sensi del la Legge 31 ottobre 1955 n.1064 e del DPR 2 maggio 1957 n.432.
Ovviamente con la formula linguistica” resti mortali” il legislatore intende strettamente gli avanzi ossei racchiudibili in cassetta ossario di cui all’Art. 36 comma 2 DPR 285/1990 e non certo gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo (cadaveri corificati, mummificati o saponificati) le cui modalità tecniche di trasferimento e movimentazione sono dettate dalla Circolare Ministeriale 31 luglio 1998 n. 10 e dalla Risoluzione del Ministero della Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004., mentre per le autorizzazioni meramente amministrative il riferimento di Legge è l’Art. 3 comma 5 DPR 15 luglio 2003 n. 254.

Anche a prescindere da eventuali inconvenienti dovuti a percolazioni di liquidi postmortali un esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo mantiene un ingombro notevole e richiede pur sempre un contenitore di dimensioni pari ad una normale bara. Appare pertanto inopportuno consentirne il trasporto con un mezzo privato (ci si può immaginare il contenzioso nel caso di controlli casuali della pubblica sicurezza (Dr. Andrea Poggiali, Problematiche rimaste nell’Ombra, I Servizi Funerari n.3/2001.

Il trasporto dell’urna rigorosamente sigillata (o della cassetta di resti) non è soggetto ad alcuna delle precauzioni sanitarie stabilite per il trasporto dei feretri (Art. 36 DPR 285/1990), l’unica eccezione potrebbe esser l’urna contenente ceneri contaminate da nuclidi radioattivi (D.Lgs. 9/5/2001, n. 257).

Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede sempre le normali autorizzazioni di cui agli artt. 28 e 29 del DPR 285/90, tra le quali spicca sempre il Nulla Osta consolare dello Stato nel quale le ceneri o i resti saranno introdotti (Art. 29 comma 1 lettera a DPR 10 settembre 1990 n. 285), ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto di cadaveri.

Pertanto il trasporto di ceneri provenienti dalla cremazione fra stati aderenti alla convenzione di Berlino è libero.

Dovrà però essere accompagnato dall’autorizzazione del Sindaco, in lingua ufficiale dello stato ed in lingua francese, recante le generalità, la data di morte e di cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria, recante all’esterno il nome e il cognome del defunto.

Il cremato all’estero non richiede la documentazione per esclusione di morte sospetta, violenta o dovuta a reato di cui all’Art. 79 DPR 285/90 ed
all’Art. 116 Decreto Legislativo di attuazione al codice di Procedura Penale

E’ necessaria autorizzazione alla tumulazione del comune sede del cimitero di sepoltura sulla base del titolo di accoglimento ex Art. 50 DPR 285/1990
(nella fattispecie atto di concessione ed appartenenza jure sanguinis alla prosapia del concessionario o per effetto di benemerenza, ). non ci deve essere
quindi un inibizione da parte del fondatore del sepolcro a che il de cuius(o meglio le sue ceneri) possano trovar sepoltura in quel determinato tumulo.
Il posto potrebbe anche esser stato preventivamente riservato ad altro defunto). La tomba deve aver capacità ricettiva almeno per l’urna (si veda il paragrafo 31.1 della Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24).

Si fa presente come le ceneri potrebbero esser anche disperse in cinerario comune (Ex Art. 80 comma 6 DPR 285/90), oppure ancora interrate o sparse nel giardino delle rimembranze.

Il cimitero di conferimento dovrebbe allora esser quello del comune di morte (ipotesi improbabile, siccome l’una proviene dall’estero) o residenza del de cuius.

Il famigliare affidatario dell’urna per il solo trasporto consegna urna e
documentazione al servizio di custodia del cimitero di sepoltura, oppure trattiene presso di sé il decreto di trasporto qualora sia stato preventivamente autorizzato a custodire le ceneri presso il proprio domicilio ex DPR 24 febbraio 2004.

Sulla responsabilità del vettore ex Art. 34 comma 2 DPR 286/1990 c’è stato un interessante pronunciamento della magistratura (Tribunale di Busto Arsizio, sentenza del 28 gennaio 2005, cui è seguita la Circolare Sefit n. 1169 del 31/07/2007), ricordando come il cosiddetto “vettore” si ponga in posizione meramente strumentale rispetto al titolare del decreto di trasporto, la cui funzione, invece, è delineata dal’Art. 358 Codice Penale e comprende in sé i concetti di pubblico ufficiale (Art. 357 Codice Penale) e di “Esercente un esercizio di pubblica necessità (Art. 359 Codice Penale).

La vicenda ha origine a seguito dell’incidente aereo avvenuto in Venezuela alla fine di gennaio 2001, con il decesso, tra gli altri, quattro italiani (due coniugi e due fratelli), per i quali si era proceduto alla cremazione e all’inoltro in Italia delle urne contenenti le loro ceneri.

Le quattro urne giungevano all’aeroporto di Milano-Malpensa, per altro sito in provincia di Varese e nel circondario giudiziario di Busto Arsizio, ma esse, lasciate temporaneamente incustodite nelle fasi di scarico dal vettore, venivano sottratte da ignoti e, per questo, non consegnate ai familiari.

Solo successivamente venivano ritrovati elementi delle urne, nonché ceneri, che, dalle analisi di alcuni campioni, risultavano dalla commistione del contenuto delle quattro urne cinerarie.

Di particolare interesse le valutazioni del giudice sulle responsabilità dei diversi soggetti chiamati nonché dei rapporti tra loro intercorrenti, individuandosi le responsabilità in capo alle società cui competevano le operazioni di cosiddetto “handling” delle merci.

La sentenza può essere rilevante, nei suoi principi, in relazione anche, in termini di analogia, alle attività di trasporto di cadavere e, nelle regioni in cui sia stato introdotto l’istituto, anche di trasporto di salma; in particolare, nel caso di trasporto di cadavere non mancano situazioni nelle quali le famiglie commissionano il servizio ad un’impresa di onoranze funebri di propria scelta, la quale potrebbe avvalersi di un soggetto terzo per l’effettuazione materiale del trasporto o per ragioni di particolari caratteristiche del trasporto oppure per l’esigenza di uso di mezzi di terzi non assimilabili ad autofunebri (come nel caso in cui si utilizzino vettori aerei, per via di acqua o per ferrovia (ipotesi ormai rara), anche tenendo presente l’art. 34, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Questione analoga potrebbe porsi per quelle situazioni regionali, segnalatamente in Lombardia (dove, a seguito delle modifiche al Regolamento regionale n. 6/2004 del 9 novembre 2004 introdotte dell’entrata in vigore del Regolamento regionale n. 1/2007) o In Emilia Romagna (Art 1 comma 3 lettera d Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19), è possibile che, di fatto, vi sia la co-presenza, per il trasporto, di necrofori incardinati in soggetti giuridici diversi e tra cui sussistano rapporti contrattuali di avvilimento), anche al di là della previsione del paragrafo 5.4 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 dove si delinea la figura dell’addetto al trasporto quale soggetto lavoratore dipendente, persona fisica o ditta a ciò commissionata E’ la fattispecie del trasporto funebre erogato in modo disgiunto rispetto agli altri servizi propri dell’attività funebre.

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Bibliografia essenziale: chiunque sia interessato a questo argomento potrà reperire materiale ed informazioni di sicuro interesse sul sito www.crematori.org e consultando questi testi:

Trasporto di salme, ceneri e resti tra Stati di Giovanni Maria Airoldi, I Servizi Funerari n.3/2004

Trasporti Internazionali, di Emanuele Vaj, I Servizi Funerari 2/2005

Il trasporto internazionale di salme, Cristiana Fioravanti e Daniele Fogli, La nuova Antigone n.3/1991

Circolare SEFIT n. 4770 del 24.07.2002

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Carlo Ballotta

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18 thoughts on “Trasporto internazionale di ceneri

  1. http://www.funerali.org è uno spazio di discussione pubblico, aperto a tutti e, quindi, gratuito (chissà per quanto tempo ancora?): per consulenze private, personalizzate e, quindi, a pagamento c’è il sito, sempre della stessa casa editrice, http://www.euroact.net.

    In linea generale, al momento dell’accoglimento in cimitero, dovrebbero essere prodotti e preventivamente verificati i “documenti di viaggio”, cioè le autorizzazioni, su supporto cartaceo, che sono state utilizzato come titolo al fini dell’introduzione nello Stato dell’urna “in arrivo”.

    Trattandosi di documenti formati dalle Autorità del Paese di “partenza” (e non applicandosi alle urne l’art. 28 dPR n. 285/1990, valido, invece, per il trasporto dei feretri,) non é immediatamente individuabile di quale atto giustificativo avrebbe dovuto trattarsi, ma, comunque, trattasi pur sempre di una pezza d’appoggio formale tale da legittimare il trasporto, in effetti nei rapporti di diritto internazionale vige pur sempre il postulato di Sovranità tra i singoli Stati (detto brutalmente: ognuno è padrone in casa sua e decide autonomamente quali regole darsi e, poi, seguire).

    La faccenda non andrebbe affrontata ex-post, quanto al momento stesso dell’arrivo, come condizione per l’accettazione, tanto che il responsabile del servizio di custodia non dovrebbe procedere all’accoglimento e, contemporaneamente, invitare il “trasportatore” a presentare i documenti.

    Il trasporto internazionale delle ceneri deve effettuato sulla base di autorizzazioni rilasciate “alla partenza”. il decreto di trasporto internazionale (chiamiamolo così) era ed è regolato dalla Legge del luogo di partenza/provenienza e, probabilmente, nulla esclude che la documentazione possa anche essere stata considerata, in partenza, dalle Autorità Locali statunitensi idoneo titolo di viaggio.
    2) L’urna va “recapitata” subito al comune (e cimitero) di destinazione. Se l’urna è introdotta senza apposito decreto di trasporto, sarà cura del trasportatore avvertire, tramite le Autorità Aeroportuali l’Autorità Amministrativa Italiana (Comune) affinchè essa rilasci un apposito ed ordinario decreto di trasporto interno ai confini nazionali ex Artt. 23 e 24 DPR n. 285/1990 recante l’approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
    3) Fatti salvi i tempi tecnici del trasporto, dopo l’ingresso in Italia, La conservazione dell’urna fuori dal cimitero costituisce infrazione (salvo non vi sia stato provvedimento di affidamento dell’urna da parte del comune di attuale conservazione), la cui competenza, territoriale e funzionale, all’accertamento e’ del Comune in cui vi sia una tale indebita conservazione.
    Il luogo di temporaneo “parcheggio” delle urne cinerarie ancora prive di una stabile sistemazione è la camera mortuaria del cimitero, presso il comune dove le ceneri materialmente si trovano (= principio della competenza territoriale in ambito funerario.).

    Poiché non ragioniamo di eventuale introduzione di feretro, ma di una cineraria, tenderei ad escludere, per una possibile sanzione ex art. 358 Testo Unico Leggi SAniraie ma considerare (e, forse (vedi di seguito) il solo art. 339 Testo Unico Leggi SAnitarie.

    Applicandosi, forse (come visto), l’art. 339 TULLSS, dovrebbe provvedersi nei confronti del soggetto che, materialmente, consegnerà l’urna cineraria al servizio di custodia cimiteriale (Lascerei perdere, ormai, questi aspetti endo-procedimentali e valuterei solo se l’urna cineraria abbia titolo (a mente dell’art. 93, 1 dPR 10/9/1990, n. 285) ad essere accolta in quel dato sepolcro. E ciò potrebbe anche essere ‘sanabile’ a posteriori.

    in caso di trasporto aereo vi sarebbero da seguire pure le norme IATA.

  2. Devo rimpatriare le ceneri di mio padre (cittadino Italiano e statunitense) da Miami Florida a Roma. Le ceneri attualmente sono presso la sua abitazione privata di Miami, custodite dalla seconda moglie che ha acconsentito al trasporto a Roma e alla tumulazione presso il cimitero del Verano. Io però devo occuparmi di tutto.
    Ho trovato una società che si occupa di questo tipo di trasporti e che mi ha fornito anche un preventivo che copre tutti i servizi, dal ritiro dell’urna da Miami alla consegna per la tumulazione al cimitero del Verano. Per effettuare il trasporto mi hanno chiesto solo i miei documenti e copia del passaporto di mio padre Non mi hanno chiesto per esempio il certificato di morte con “Apostille” peraltro in mio possesso. Il decesso di mio padre è già stato trascritto all’anagrafe di Roma. La soc. di trasporto funebre non ha fatto cenno al fatto che sembra essere necessaria anche una autorizzazione preventiva al trasporto da parte del comune di Roma né alla necessità di coinvolgere per questo il consolato d’Italia a Miami.
    Chiedo: è possibile che la società di trasporto si occupi di trasportare l’urna fino a Roma con i soli documenti rilasciati negli Stati Uniti? In questo caso cosa succede all’arrivo in Italia? Dove verrebbe conservata l’urna all’arrivo in Italia? Quali documenti è necessario produrre per il trasporto e la tumulazione al cimitero del Verano? È assolutamente necessario il passaporto mortuario per la spedizione di un urna cineraria dagli Stati Uniti?
    Ho paura di essere raggirata e non riesco a trovare su internet Società che si occupino di questi servizi per chiedere più di un preventivo. Potreste aiutarmi dandomi delle indicazioni anche sulla mia mail privata? Grazie.

    1. x Francesca o chi ha vissuto un caso analogo
      Dovrei rimpatriare dagli USA l’urna cineraria di mio zio e visto che hai vissuto la stessa situazione vorrei chiederti:
      1) oltre al passaporto del defunto, il certificato di morte e l’apostille, ti hanno richiesto altri documenti da produrre in USA prima della spedizione aerea?
      2) Hai dovuto generare il passaporto mortuario in lingua inglese e italiana presso un cosolato italiano in USA?
      3) Ti ricordi come hai gestito la spedizione dell’urna tramite aereo e con quale vettore aereo?
      Se hai altre info ti chiedo di illuminarmi al meglio
      Grazie per l’aiuto

  3. X Ornella,

    In linea generale, al momento dell’accoglimento in un cimitero italiano , dovrebbero essere prodotti i “titoli di viaggio”, cioè quanto è stato utilizzato al fini dell’introduzione nello Stato dell’urna “in arrivo” e quelli di destinazione finale.

    Trattandosi di documenti formati dalle autorità del Paese di “partenza” (e non applicandosi alle urne l’art. 28 dPR 285/1990) non è immediatamente individuabile la tipologia dell’atto in questione, comunque, occorre pur sempre una “carta” rilasciata, dallo stato “ a quo” che legittimi il trasporto, il quale, altrimenti sarebbe “clandestino”o, peggio ancora, abusivo.

    La faccenda non andrebbe affrontata ex-post, quanto al momento stesso dell’arrivo, come condizione per l’accettazione in cimitero, tanto che il responsabile del servizio di custodia non deve procedere all’accoglimento e, contemporaneamente, invitare il “trasportatore” a presentare i documenti, qualora l’urna giunga a destinazione “sine titulo” ossia senza aver, prima, dimostrato il suo diritto di sepolcro in quel dato camposanto e nella tomba di famiglia, ai sensi dell’Art. 93 comma 1 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR n.285/1990. Conviene attivarsi presso il Comune di Roma, il quale, ex Art. 102 DPR n. 285/1990 autorizzerà la tumulazione delle ceneri in base a titoli di sepoltura acquisiti, ovvero una volta verificato lo Jus Sepulchri.

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