Ammettettiamo ora, la trasformazione di un sepolcro da gentilizio (cioè, di famiglia) ad ereditario (aspetto sui cui si entra di seguito), per esplicita previsione del regolamento comunale di polizia mortuaria.
Il rapporto di concessione, quando sia sorto, continua alle medesime condizionio di diritto originarie, mutando unicamente la figura del concessionario.
In ogni caso, sia che permanga quale sepolcro di famiglia, o si trasformi in ereditario, deve escludersi la possibilità di estumulazione di feretri tumulati, salvo che nel caso di cui all’art. 88 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, stante l’espressa previsione in tal senso presente nell’art. 86, comma 1 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Un’eventuale estumulazione richiesta in applicazione dell’art. 88 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 dovrebbe essere richiesta dai soggetti che hanno titolo di disporre delle spoglie mortali, cioè, al solito, dal coniuge o, in mancanza di questi, dai parenti nel grado più prossimo ed, in caso di pluralità di parenti nel grado più prossimo, da tutti questi in ordine paritario.
Concessa, quindi, la trasformazione del sepolcro da gentilio in ereditario, chi subenti, in quanto erede, assume la qualità di concessionario, anche ai fini dell’art. 93, comma 1 dPR 10 settembre 1990, n. 285 (posto che vi siano posti feretro ancora disponibili).
Un eventuale testamento non potrebbe individuare le persone aventi titolo alla tumulazione, in quanto per questo opera la riserva dell’appena citato art. 93, comma 1 dPR 10 settembre 1990, n. 285, ma dovrebbe, invece, individuare l’erede che, separatamente, potrebbe assuumere, in quanto erede, la qualità di concessionario se ed in quanto il sepolcro si trasformi da gentilizio in ereditario.
Indipendentemente, dalla natura di sepolcri di famiglia od altro, il comune – in via generale- potrebbe stabilire tariffe per le singole tumulazioni e non solo i classici canoni concessori.
Si tratta di un sistema di tarriffazione che non è largamente impiegato, prevalendo, in termini di diffusione, il criterio di conserirare la tumulazione come, in qualche modo, inclusa nella tariffa di concessione, prassi abbastanza “suicida” sotto il profilo delle entrate, ma che sarebbe del tutto ammissibile, come si desume dall’art. 103 dPR 10 settembre 1990, n. 285. Per altro, una tale ipotesi dovrebbe essere generalizzata.
Quando si parli di trasformazione del sepolcro di famiglia (detto, anche, gentilizio) in ereditario, deve considerarsi pure come la qualità di erede non derivi solo da testamento, ma anche da successione legittima.
Ne consegue che, a seguito del decesso delle persone attualmente concessionarie (che si presume sianmo subentrate al concessionario primo/fondatore del sepolcro, nei modi e forme stabiliti per un tale subentro dal regolamento comunale di polizia mortuaria, “fonte”, però spesso silente. In quest’ipotesi si deve considerare quale concessionario ancora il fondatore del sepolcro, mentre coniuge e discendenti sarebbero solo persone aventi diritto di sepoltura e, quindi, sprovvisti della qualità/titolarita’ a disporre per testamento, quanto meno per quanto riguardi il sepolcro, proprio per il fatto di non essere a loro volta concessionari)
Qualora, invece, non vi sia testamento (da parte dell’ultimo concessionario in vita), e se il sepolcro si tramuta da gentilizio ad ereditario, dovrà farsi riferimento alle persone che siano eredi dell’ultimo concessionario, secondo le regole proprie della successione legittima.
Per quanto riguarda l’eventuale trasformazione del sepolcro da gentilizio in ereditario, va ricordato come questa avvenga quando la famiglia del concessionario (quale individuata, a tale fine, dal Regolamento comunale di polizia mortuaria) venga ad estinguersi (Corte di Cassazione, sez. 1^ civ. sent. n. 1672 del 16 febbraio 1988; Sez. 2^ civ., sent. n. 5015 del 29 maggioo 1990; Sez. 2^ civ., sent. n. 112957 del 29 settembre 2000; Sez. 2^ Civ. sent. n. 1789 del 29 gennaio 2007, tra le altre).