Schema di regolamento attuativo dell'art. 23bis per servizi pubblici locali aventi rilevanza economica

Di seguito si riporta, nella versione bozza provvisoria del 26 febbraio 2009, lo:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione dell’art. 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l’articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del ;

Acquisito il parere della Commissione…….della Camera dei deputati in data e della Commissione…….del Senato della Repubblica in data ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Ministro per i rapporti con le regioni;

 

EMANA

il seguente regolamento

 

Art. 1

(Ambito di applicazione)

 

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di seguito denominato “articolo 23-bis”, si applica ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito denominati “servizi pubblici locali”.

2. Sono esclusi dall’applicazione del presente regolamento i servizi strumentali all’attività o al funzionamento degli enti affidanti.

 

Art. 2

(Modalità di affidamento)

 

1. I servizi pubblici locali sono affidati:

a) in via ordinaria, a imprenditori o società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica secondo quanto disposto dall’articolo 23-bis, comma 2, nonché a società a partecipazione mista pubblica e privata a condizione che la selezione del socio avvenga mediante le stesse procedure, nel rispetto dei principi di cui al medesimo articolo 23-bis, comma 2, che abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio;

b) in deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui alla lettera a), a società a capitale pubblico secondo quanto disposto dall’articolo 23-bis, commi 3 e 4, e comunque nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell’attività svolta dalla stessa con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.

2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in forza dell’autonomia organizzativa e funzionale attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, individua, con propria delibera, le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali di cui all’articolo 23-bis, comma 3, assumono rilevanza ai fini della tutela della concorrenza.

 

Art. 3

(Norme applicabili in via generale per l’affidamento)

 

1. Le procedure competitive ad evidenza pubblica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.

2. Al fine di promuovere e proteggere l’assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara:

a) esclude che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l’effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;

b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell’oggetto della gara sia tale da garantire la più ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;

c) assicura, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, che i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e tariffa del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;

d) indica, ferme restando le relative discipline di settore, la durata dell’affidamento commisurata alla tipologia e alla rilevanza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell’affidamento non può essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;

e) può escludere la partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese comunque denominati e di consorzi se i soggetti che ne fanno parte possiedono singolarmente i requisiti economici e tecnici richiesti per l’ammissione, qualora tale partecipazione, in base a un’analisi del mercato, sia idonea a produrre effetti distorsivi della libera concorrenza;

f) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall’ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;

g) indica i criteri e le modalità per la determinazione dell’eventuale indennizzo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

3. I rapporti degli enti locali con i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali e con i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, che devono prevedere i livelli dei servizi da garantire, adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli stessi, nonché penali e misure sanzionatorie.

 

Art. 4

(Patto di stabilità interno)

 

1. Gli affidatari diretti di servizi pubblici locali, assoggettati al patto di stabilità interno, sono i seguenti:

a) i soggetti affidatari ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 3;

b) le società a capitale interamente pubblico, partecipate dall’ente locale, in possesso dei requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la gestione in house e affidatarie ai sensi della disciplina previgente all’articolo 23-bis.

2. Gli enti locali sono responsabili dell’osservanza, da parte dei soggetti indicati al comma 1 al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e per i rapporti con le Regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono definite le modalità e la relativa modulistica per l’assoggettamento al patto di stabilità interno dei soggetti di cui al comma 1.

 

Art. 5

(Acquisto di beni e servizi da parte delle società in house e delle società miste)

 

1. Le società in house e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l’acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

2. L’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione del servizio per il quale le società di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se la scelta del socio privato è avvenuta secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del presente regolamento. Restano ferme le altre condizioni stabilite dall’articolo 32, comma 3, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

 

Art. 6

(Assunzione di personale da parte delle società in house e delle società miste)

 

1. Le società in house, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l’assunzione di personale, quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Le società miste a partecipazione pubblica di controllo, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l’assunzione di personale, quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Il presente articolo non si applica alle società quotate su mercati regolamentati.

 

Art. 7

(Gestione dei servizi pubblici locali in forma associata)

 

1. Al fine di assicurare un adeguato svolgimento delle funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali, i comuni con un limitato numero di residenti, nell’ambito delle rispettive competenze, possono fare ricorso a forme associate.

2. I comuni di cui al comma 1 sono quelli che hanno popolazione pari o inferiore a tremila/cinquemila abitanti.

3. Per un esercizio idoneo e coerente con gli obiettivi di ciascun comune, la gestione associata di cui al comma 1 è svolta di norma mediante lo strumento della convenzione prevista dall’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

4. Restano ferme le forme associate previste dalle relative discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

Art. 8

(Distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione)

 

1. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell’ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei medesimi servizi. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell’incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali.

2. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.

3. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all’articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.

4. I componenti della commissione di gara per l’affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.

5. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale, di cui al comma 3, non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.

6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause di astensione previste dall’articolo 51 cod. proc. civ..

8. Nell’ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall’ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell’ente locale stesso.

9. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali ai sensi dell’articolo 23-bis, commi 3 e 4, e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall’ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell’ente locale, alla vigilanza dell’organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

 

Art. 9

(Regime transitorio degli affidamenti)

 

1. Gli enti affidanti prevedono tempi differenziati per allineare progressivamente alla data del 31 dicembre 2010, prevista dall’articolo 23-bis, comma 9, le gestioni in essere all’entrata in vigore del medesimo articolo affidate con procedure diverse da quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Resta fermo il limite massimo stabilito dall’ordinamento di ciascun settore, con riguardo alla fase transitoria, qualora antecedente al 31 dicembre 2010.

2. Il comma 1 non si applica alle gestioni in essere alla data di entrata in vigore dell’articolo 23-bis qualora sussistano le condizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo. A tal fine l’ente affidante chiede, entro il 31 maggio 2010 e con le stesse modalità previste dall’articolo 23-bis, comma 4, il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle autorità di regolazione del settore, ove costituite. Il parere deve essere reso nel medesimo termine di cui all’articolo 23-bis, comma 4.

3. È esclusa ogni proroga o rinnovo di affidamenti diretti in essere alla data di entrata in vigore dell’articolo 23-bis.

4. Il comma 1 non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.

5. Il presente articolo non si applica al servizio idrico, il cui regime transitorio resta disciplinato dall’articolo 23-bis, comma 8.

 

Art. 10

(Principio di reciprocità)

 

1. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l’affidamento di omologhi servizi.

 

Art. 11

(Misure in tema di liberalizzazione)

 

1. Gli enti locali verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, circoscrivendo l’attribuzione di diritti di esclusiva, ove non diversamente previsto dalla legge, ai soli casi in cui la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

2. Gli enti locali, allo scopo di assicurare agli utenti l’erogazione di servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, definiscono gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo, ove necessario, le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe.

3. All’attribuzione di diritti di esclusiva ad un’impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue l’applicazione di quanto disposto dall’articolo 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

4. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall’articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

 

Art. 12

(Cessione dei beni in caso di subentro)

 

1. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dall’ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.

2. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 1 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.

3. L’importo di cui al comma 2 è indicato nel bando di gara per l’affidamento del servizio pubblico locale, indetta a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

4. Restano ferme le disposizioni contenute nelle relative discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

Art. 13

(Tutela non giurisdizionale)

 

1. I contratti di servizio o, se previste, le carte dei servizi concernenti la gestione di servizi pubblici locali prevedono la possibilità, per l’utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che avviene entro trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.

2. La procedura conciliativa prevista al comma 1 è avviata secondo lo schema-tipo di formulario di cui all’allegato A del presente regolamento.

3. Restano ferme le disposizioni contenute nelle relative discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

Art. 14

(Abrogazioni e disposizioni finali)

 

1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 113, commi 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 11, 14 e 15-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

b) articolo 150, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ad eccezione della parte in cui individua la competenza dell’Autorità d’ambito per l’affidamento e l’aggiudicazione;

c) articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ad eccezione della parte in cui individua la competenza dell’Autorità d’ambito per l’affidamento e l’aggiudicazione.

2. Le leggi, i regolamenti, i decreti, o altri provvedimenti, che fanno riferimento ai commi 5, 7 e 11 dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, abrogati dal comma 1, lettera a), si intendono riferiti, rispettivamente, al comma 1 dell’articolo 2 e ai commi 1 e 3 dell’articolo 3 del presente regolamento.

3. Per il trasporto pubblico locale, il presente regolamento si applica, a decorrere dall’entrata in vigore delle disposizioni del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007, in quanto compatibile con le predette disposizioni comunitarie.

4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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