Salme, cadaveri e resti mortali

In nuce, una distinzione operativa, se non ancora semantica tra salme e cadaveri è già contenuta nell’Art. 17 DPR 10 settembre 1990 n. 285, foto 11568010 40100quando si prescrice il trasporto “a cassa aperta” per i corpi esanimi durante il periodo d’osservazione, per converso il trasporto a cassa aperta dopo il periodo d’osservazione si configura come una violazione all’Art. 30 DPR 10 settembre 1990 n. 285 ed è passibile di sanzione amministrativa ex Art. 358 Regio Decreto 1265/1937 il cui importo è stato novellato dall’Art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n.196.

Cercheremo, allotra, qui di seguito, di enucleare la differenza concettuale tra il concetto di “salma” e quello di “cadavere”, necessario per ilmlementare i cosidetti trasporti a cassa aperta.

Nel DPR 285/1990 questo discrimen non esiste, siccome si usano le due definizioni in modo promiscuo.

Ecco un esempio abbastanza sintomatico: Art 87 del DPR 285/1990: “E’vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore rispetto alle casse con le quali [il cadavere] fu collocato nel loculo al momento della tumulazione”. Detto Art. è funzionale al limite di capienza fisica dettato dall’Art. 93 comma 2 DPR 285/1990.

In questo caso non solo si usano indistintamente le parole “cadavere” e “salma” ma si continua a parlare di “cadavere” e “salma” anche in caso di estumulazione ordinaria, ovvero quando sia scaduta la concessione o, più semplicemente sia trascorso il periodo minimo di sepoltura legale, pari a 20 anni, dopo l’entrata in vigure del DPR 15 luglio 2003 n. 254.

Per effetto del DPR 254/2003, però, dopo i 20 anni dalla sepoltura in nicchia muraria l’esito da fenomeno cadaverico (il cosidetto “inconsunto cimiteriale”), che si rinviene all’atto dell’estumulazione, non è più nè cadavere, nè salma, ma solo resto mortale.

Per i risvolti penali inerenti ad atti contra legem esercitati su cadaveri o resti mortali vi invitiamo a consultare l’articolo proposto nella dal titolo “TUTELA PENALE DEL CADAVERE”, liberamente reperibile in archivio.
Il legislatore, in questi anni, ha cercato di novellare la terminologia della polizia mortuaria per meglio definire determinate fattispecie “effettuali”.

Certi atti oppure determinate precauzioni riguardano esclusivamente, di volta in volta, cadaveri, salme o resti mortali.

Le salme (ossia i corpi umani senza vita prima del decorso del periodo d’osservazione e dell’avvenuta visita necroscopica) ex Art. 8 DPR 10 settembre 1990 n. 285 non possono esser:

  • racchiuse nel cofano mortuario
  • sottoposte a trattamenti conservativi (siringazione cavitaria, cella frigorifera oppure tanatoprassi)
  • sepolte (tumulate o inumate)
  • cremate
  • imbalsamate

Per la loro movimentazione si impiegano solitamente casse lignee foderate internamente con involucri flessibili ed ermetici ai sensi dela paragrafo 5 Circ.Min. n.24/1993 (così da evitare perdite di umori organici), body bag (ossia sacchi muniti di maniglie e cerniere, con il fondo impermeabile), barelle “a cucchiaio”, cassoni di plastica o vetroresina purchè facilmente lavabili e disinfettabili per un nuovo utilizzo

I cadaveri, invece, non possono esser trasportati se non a cassa chiusa, possono esser soggetti a trattamenti conservativi e possono esser inviati feretro2alla loro destinazione prescelta (sepoltura ovvero incinerazione e, almeno, teoricamente anche imbalsamazione ex Art. 46 DPR 285/1990, sebbene quest’ultima si ponga come pratica del tutto residuale e rarissima, almeno in Italia).

I resti mortali, infine, ex DPR 254/2004, possono esser inviati direttamente alla cremazione, anche se provenienti da estumulazione (art. 86, comma2 del DPR 285/90), mentre con la precedente disciplina quest’ultimi avrebbero dovuto obbligatoriamente esser inumati per almeno 5 anni (comma 3 art. 86 DPR 285/90), prima della loro incinerazione.

Il regime dell’autorizzazione al trasporto e le modalità del trasporto stesso sono, poi, radicalmente diversi se riguardano cadaveri oppure resti mortali.

Certe cautele igieniche, infatti, (ad esempio la duplice cassa lignea e metallica, oppure il dispositivo di plastica biodegradabile con effetto impermeabilizzante, in sostituzione dello zinco) indispesabili per i cadaveri non si applicano sempre al trasferimento dei resti mortali (Art. 36 DPR 285/90 e paragrafo 8.1 Circ.Min. 24 Giugno 1993 n. 24), intesi, però, come avanzi ossei .

Con la formula “resti mortali assimilabili ad ossa umane” si è voluto escludere dalle esenzioni dell’Art 36 l’esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativi/conservativo che dovesse presentare ancora percolazione di liquami dovuta alla presenza residua di parti molli.

Cadaveri e resti mortali differiscono, poi, sotto un ulteriore aspetto: i cadaveri di persone decedute prima dell’entrata in vigore del DPR 285/90 e magari tumulati meno di 20 anni fa (altrimenti decorsi i 20 anni, ad oggi, in regime di DPR 254/2003, questi cadaveri, magari ancora incorrotti ed integri, sarebbero in tutto e per tutto equiparabili a resti mortali) possono esser cremati solo quando venga rinvenuta una dichiarazione postuma del de cuius in favore della cremazione, non surrogabile da terzi, inibendo così il potere di disposizione accordato dall’Art. 79 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285 a coniuge in primis, e poi agli altri congiunti individuati dagli Artt. 74, 75, 76, 77del Codice Civile, mentre il resto mortale secondo la disciplina del sullodato DPR 254/2003, come abbiamo dimostrato in precedenza, può sempre venire cremato su domanda degli aventi titolo.

Per i feretri inumati, invece, il problema non sussiste più, perché il periodo di sepoltura legale per salme sepolte in campo di terra (10 anni) è già abbondantemente trascorso dall’entrata in vigore del DPR 285/90. (avvenuta il 27/10/1990).

L’unica eccezione potrebbe esser rappresentata da quei Comuni che, per le caratteristiche fisiche dei terreni nelle quadre di inumazione avessero, tramite provvedimento del Ministro della Sanità, prolungato il periodo di sepoltura legale oltre i 10 anni canonici (art. 82 comma 2 DPR 285/90).

Si pone un ulteriore problema con la nuova definizione di “resti mortali” intesi come esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo (nella vulgata “necroforese”: cadaveri indecomposti o inconsunti)

Per le esumazioni ordinarie non serve la presenza dell’ASL (induttivamente tale disposizione è ricavabile dall’Art. 83 comma 3 DPR 285/1990) semmai è l’ordinanza del sindaco (Art. 82 comma 4 DPR 285/1990) con cui si regolano le operazioni cimiteriali, a dettare un protocollo operativo (e magari con un ordine di servizio si individua nel necroforo caposquadra il soggetto legittimato a valutare le situazioni dubbia di parziale mineralizzazione)

Se un resto mortale risultasse inconsunto e dovesse essere trasportato in altro cimitero fuori comune, come ci si dovrebbe comportare?

Entriamo, allora, inmedias res: alcuni comuni, quando viene loro inoltrata l’istanza di parte volta ad ottenere la traslazione della spoglia mortale in altra sede, senza già conoscerne lo stato di mineralizzazione, prevedono subito il rilascio dell’autorizzazione al trasporto senza, però, specificare l’oggetto del trasporto stesso (ossia semplice ossame oppure esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo)

Se si tratta di esumazione straordinaria, come visto prima, non vige l’obbligo di presenza del personale sanitario; qualora, però, l’incaricato del trasporto sia già in possesso del relativo decreto per resti ossei ed invece all’atto dell’esumazione si rinviene un inconsunto (pur essendo passati più di 10 anni) bisogna, forse, attivare l’ASL posteriori per ottenere una sorta di certificazione sulla tenuta del feretro e sulla stato di conservazione del cadavere prodromica al trasporto stesso?

Di norma, dovrebbero prima disposti di trattamenti previsti dalla circolare del Ministero della sanita’ n. 10 del 31/7/1998 oppure, di riconfezionamento del feretro ex Art. 88 comma 2 (applicabile in via estensiva anche alle esumazioni).

Si ritene comunque un atto dovuto l’avviso di intervento all’ASL, ai sensi dell’Art. 88 comma 2, soprattutto se il trasferimento sarà alla volta di una altro cimitero, anche se ciò potrebbe provocare comprensibili discrasie organizzative ed inevitabili ritardi.

Secondo la piuù autorevole dottrina, infatti, ( Cfr. BRUSCHI – PANETTA, Nuovo ordinamento di polizia mortuaria, Bologna, 1991, 180 ss.) Gli articoli IM001946small83 ed 88 richiedono la presenza del coordinatore sanitario quando si debba procedere ad esumazioni e ad estumulazioni straordinarie. La presenza di tale figura non è invece richiesta per le estumulazioni e le esumazioni ordinarie Tuttavia, l’art.83, nel dettare la disciplina per l’esumazione straordinaria si limita a richiedere la presenza del coordinatore sanitario, mentre l’articolo 88 che regola l’altra fattispecie assegna al coordinatore sanitario un duplice compito: a. constatare la perfetta tenuta del feretro; b. dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. A giudizio della dottrina, quindi, l’articolo 83 si riferirebbe al trasporto in altre sepolture o crematoi del medesimo cimitero, invece l’articolo 88 si riferirebbe alle estumulazioni di feretri per il trasporto anche in altri cimiteri. Da queste considerazioni consegue l’ammissibilità della delega, accompagnata da dettagliate istruzioni di profilassi in caso di esumazioni ed estumulazioni straordinarie finalizzate al trasporto dei feretri all’interno del medesimo cimitero. Nel caso in cui tali operazioni fossero finalizzate al trasporto in altra sede si propende per l’inammissibilità della delega.

Si procederà, poi a correggere il provvedimento dirigenziale (ex Art. 107 comma 3 lettera f) Decreto Legislativo 267/2000) di autorizzazione al trasporto, anche se tecnicamente l’indecomposto è resto mortale (art. 3, 1, lett. b) dPR 15/7/2003, n. 254), si pongono in essere le stesse misure precauzionali come se ci si travasse dinnanzi ad un cadavere, anche, persino, laddove necessario, sostituendo l’originaria cassa con un nuovo cofano (Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10 e Risoluzione del Ministero della Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004) e praticando il cosidetto rifascio (avvolgimento della cassa con il nastro di zinco esterno saldato)

La piena corrispondenza del feretro a tutti i precetti di Legge dovrà esser verbalizzata (dall’ASL o dal personale del cimitero in funzione delle diverse disposizioni regionali) ed è titolo prodromico all’ottenimento ed all’esecuzione del decreto di trasporto.

Come notato dalla risoluzione ministeriale n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004 del Dicastero della Salute solo se si ravvisa la sussistenza di parti molli, con conseguente percolazione di liquidi post mortali, è necessaria l’adozione di una cassa con tutti i sistemi di ritenuta di cui all’Art. 30 DPR 285/1990, richiesti per il trasporto di cadavere; ovviamente tale requisito è da ritenersi rispettato se, anche in rapporto alla nuova destinazione del defunto, la cassa di zinco è sostituita da un dispositivo plastico ad effetto impermeabilizzante. Se il resto mortali, invece, sarà ritumulato è di rigore l’impiego della doppia cadda lignea e metallica, mentre se non si rilevassero fenomeni percolativi basterebbe la sola cassa di legno (paragrafo 3 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10)o ,forse, secondo un’interpretazione piuttosto avveniristica anche il contenitore di cui alla citata risoluzione ministeriale n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004.

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Carlo Ballotta

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27 thoughts on “Salme, cadaveri e resti mortali

  1. voglio sapere se e’ legale seppellire i resti mortali nella terra senza bara o sacco o lenzuolo di copertura cioe’ nudo e buttare la terra sopra nel campo degli indecomposti grazie

    LOMBARDIA

  2. La risposta è positiva: innanzi tutto si può fare!

    I passaggio amministrativi e tecnici sono i seguenti:

    1) Istanza di estumulazione della cassetta ossario, soggetta sin dal’origine ad imposta di bollo ex DPR 26/10/1972 n. 642, degli aventi diritto a disporre della spoglia mortale, individuati dagli Artt. 74 e seguenti Codice Civile, seconto il princio di poziorità enunciato dall’Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990. Ovviamente, agli atti del comune, non debbono sussistere disposizioni in senso contrario alla traslazione da parte del de cuius, siccome lo Jus Eligendi Sepulchrum è, prima di tutto, un diritto personalissimo, prerogativa innanzi tutto della persona, quando essa sia ancora in vita.

    2) Produzione preventiva del titolo di jus sepulchri (la tumulazione, ancorchè di ossame si configura sempre come una sepoltura privata data in concessione ex Art. 92 DPR n.285/1990). Deve, cioè esser chiara, prima di autorizzare l’estumulazione, quale sarà la destinazione della cassetta ossario (una sepoltura nello stesso cimitero, il trasporto ad altra sede? La cremazione ex D.M. 1 luglio 2002???)

    3) rilascio, in bollo ex DPR 26/10/1972 n. 642, da parte del comune, nella persona del dirigente di cui all’Art. 107 comma 3 lettera f) di autorizzazione all’estumulazione ed al trasporto, se la cassetta ossario dovrà uscire dal recinto cimiteriale per esser trasferita in altro sito sepolcrale, o, magari anche all’Estero. SE le ossa permarranno, in altro tumulo, ma nello stesso cimitero basta solo l’annotazione sui registri cimiteriali di cui all’Art. 52 comma 2 DPR n.285/1990. Le due autorizazioni appena menzionate possono esser contestuali, ossia insistere fisicamente sullo stesso supporto cartaceo.

    4) Pagamento: a) delle tariffe vigenti fissate per le operazioni cimiteriali ex Art. 1 comma 7bis Legge n.26/2001 ed Art.117 Decreto Legislativo n.267/2000; b) degli eventuali diritti fissi e di segreteria.

    5) materiale esecuzione della traslazione anche ai sensi del paragrafo 13.2 V periodo Circ.Min. 24 giugno 1993 n.24, sempre che essa, non essendo, in quanto semplice atto istruttivo, fonte di diritto, ancorchè secondario, non sia in contrasto con il regolamento comunale di polizia mortuaria. Se detto regolamento comunale nulla dispone a tal proposito si può richiamare la sullodata circolare n.24/1993 con un semplice ordine di servizio; in caso contrario bisogna procedere ad una modifica del regolamento locale, anche perchè il regolamento comunale in termini di servizi cimiteriali ha rango costituzionale, si veda a tal proposito L’Art. 117 comma 6 III periodo Cost. dopo la riforma al titolo V introdotta con Legge di REvisione Costituzionale n.3/2001

    5) Non è richiesta la presenza di personale ASL in quanto ex Art. 36 comma 1 DPR n.285/1990, la movimentazione di semplice ossame umano non è soggetta alle precauzioni igienicho-sanitarie stabilite, invece, per il trasporto di salme, cadaveri e resti mortali con parti molli e conseguente percolazione di liquami (Paragrafo 3 Circ.Min. San. n.10/1998 e risoluzione ministeriale del Dicastero della Salute p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004. Si veda anche la Deliberazione della Regione Molise 27/06/2003, n. 797 per la sospensione delle competenze ASL in tema di servizi cimiteriali. La cassetta, comunque, dovrà esser sigillata così da evitare, durante il trasferimento la diretta vista delle ossa, la loro caduta accidentale o, peggio ancora eventuali atti di profanazione, come, appunto, accade per la sottrazione non autorizzata ex Art. 43 DPR n.285/1990.

  3. COMUNE DI CAMPOMARINO (CB)- REGIONE MOLISE
    QUAL E’ LA PROCEDURA DA ADOTTARE PER TRASLARE UNA CASSETTA CONTENENTE I RESTI OSSEI , DA UNA CELLETTA OSSARIO AD UN LOCULO (ALL’INTERNO DELLO STESSO CIMITERO) IN COSEPOLTURA CON IL CONIUGE DECEDUTO NEL 2010?
    INOLTRE VORREI SAPERE SE PER TALE OPERAZIONE E’ NECESSARIA LA PRESENZA DEL MEDICO COMPETENTE . GRAZIE

  4. Gentile Leandro,

    sono d’obbligo alcune precisazioni.

    Se non ho frainteso Lei lavora presso il comune di Capri.

    1) La Legge (Art. 117 comma 6 III periodo Cost., Artt. 62, 82 comma 4 DPR .N.285/1990, Regio DEcreto 2322/1865, Artt. 344 e 345 Regio DEcreto n.1265/1934 e, da ultimo Art. 9 Legge Regionale Campania 24 novembre 2001, n. 12) impone ai comuni di dotarsi di un proprio regolamento locale di polizia mortuaria. Perchè il Suo comune ne è sprovvisto? Si tratta di una grave inadempienza.

    2) Se il cimitero dei Protestanti di cui Lei mi parla è un cimitero particolare preesistente all’entrata in vigore del Regio Decreto n.1265/1934 si applica l’Art. 104 comma 4 DPR n.285/1990 che assoggetta questi campisanti alla vigilanza dell’autorità comunale, in perfetta simmetria con l’Art. 51 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, è, quindi l’ente locale a disporre controlli sulla gestione dei cimiteri particolari e sulle operazioni svolte entro il loro recinto, con i soliti strumenti di diritto amministrativo (ordinanze, autorizzazioni, determine dirigenziali…) con cui si governa normalmente il fenomeno funerario.

    3) Se le violazioni contestateLe sono il frutto di operazioni compiute in conformità ad ordini e direttive impartite dal dirigente del servizio oppure sono state compiute in assenza di disposizioni da parte della medesima autorità, la responsabilità è da ascriversi a quest’ultima in quanto ha diramato istruzioni illegittimi oppure è rimasto inerte rispetto all’obbligo di organizzare e dirigere i suoi subalterni, essendo titolare ultimo della funzione dispositiva ex Art. 2104 C.C Se, invece, chi ha materialmente agito non ha rispettato le direttive e gli ordini relativi alla procedura in esame, la responsabilità è Sua e non del dirigente. Per il cambio di destinazione d’uso della cappella acattolica sconsacrata da luogo di culto a locale “tecnico” adibito al deposito temporaneo di materiali e contenitori mortuari, deve esser stato adottato dai Suoi superiori un atto formale (non pretendo una revisione del piano regolatore cimiteriale, che, pure, sarebbe necessaria, ma almeno una delibera, una statuizione oppure un semplice ordine di servizio debbono pur esserci, giusto per dimostrare come Lei non abbia agito per capriccio o di propria iniziativa.

    4) Ogni ospedale, nosocomio, struttura sanitaria che operi in regime di ricovero deve disporre di una propria sala mortuaria (Art. 2, lettera G) Regio Decreto n.1631/1938 ed Art. 19 lettera M) Legge12 febbraio 1968, n. 132, senza mai dimenticare il DPR 14 gennaio 1997, tuttavia ai sensi dell’Art. 64 comma 3 DPR n.285/1990, il quale, implicitamente rinvia all’Art. 14 anche la camera mortuaria del cimitero può fungere da deposito d’osservazione, a questo punto deve esser in regola con i requisiti tecnici previsti dal sullodato DPR 14 gennaio 1997 e dagli Artt. 11 e 12 DPR n.285/1990.

    5) La separazione funzionale tra il servizio necroscopico (deposito d’osservazione/obitorio) e quello cimiteriale (camera mortuaria) riguarda, appunto la distinzione semantica tra obitorio (Art. 13 DPR n.285/1990) e deposito d’osservazione (Art. 12), la camera mortuaria non c’entra niente.

    6) Ai sensi dell’Art. 15 comma 2 DPR n.285/1990 l’ASL valuta il fabbisogno di celle frigorifere, mentre il comune deve provvedere ad allestimento ed esercizio di questo servizio necroscopico necessario ed indispensabile (D.M. 28 maggio 1993).

  5. sono d’obbligo alcune considerazioni di tipo tecnico-giuridico, naturamente declinate in linguaggio “necroforese”.

    Dai fatti esposti si ravvisano le seguenti violazioni, si rileva infatti la non osservanza di:

    1) Art. 36 DPR n.285/1990 (raccolta delle ossa in cassetta di zinco chiusa…mi raccomando)
    2) 2 comma 3 DPR n.254/2003
    3) ordinanza sindacale ex Artt. 82 comma 4 ed 86 comma 1 DPR n.285/1990.

    La trasgressione al regolamento nazionale di polizia mortuaria (Art. 107 DPR n.285/1990) implica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’Art. 358 Regio DEcreto n.1265/1934, così come novellato, nell’importo dall’Art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n.196. (dai tre ai 18 milioni delle vecchie Lire, ovviamente da tradurre in Euro ex n. 213 del 24 giugno 1998, ed oblabili in 60 giorni nella maniera più favorevole). La sanzione è elevata dall’ASL secondo le procedure di cui alla Legge n.689/1981 e compete al bilancio del comune (Titolo III ex Art. 165 comma 3 Decreto Legislativo n.267/2000) in cui si è registrato il mancato rispetto delle norme in questione. Il mancato introito della somma implica un danno erariale e, quindi, la responsabilità patrimoniale dinnanzi alla Corte dei Conti ai sensi dell’Art. 93 DEcreto Legislativo n.267/2000.

    Se, invece, si è contravvenuto solo all’ordinanza del sindaco ed il comune si è dotato di un proprio sistema di diritto punitivo (Art. 16 Legge n.3/2003) la sanzione sanzione amministrativa varierà da Euro 25, 00 ad Euro 500 e sarà irrogata con le modalità di cui sopra.

    Bisogna poi, considerare le eventuali sanzioni disciplinari (dalla semplice censura, sino alla extrema ratio del licenziamento, ipotesi, invero poco praticabile…e dove trovano altrimenti un altro necroforo???))
    Ai rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, inrelazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi enon pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplinano la gestione dei rifiuti. Ora il suddetto “Decreto Ronchi (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) è stato abrogato (Art. 264, c. 1, lett. i) dal più recente D.L.g 152/2006 (codice dell’ambiente), ma entrambi per il trattamento non corretto o non autorizzato dei rifiuti cimiteriali di cui al DPR n.254/2003 prevede sanzioni penali (per la sanzione penale esiste la riserva di Legge Statale ed il DPR n.254/2003 è solo una fonte del diritto secondaria, in quanto norma regolamentare)

    Ai termini dell’Art. 12 comma 3 DPR n.254/2003 il comune deve individuare un’apposita area dove stoccare, per deposito temporaneo i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, si veda a tal proposito questa massima: Il Tribunale di Pistoia (sentenza 22 gennaio 2004) ha, infatti sancito che il raggruppamento di rifiuti effettuato (prima della raccolta) in un luogo diverso da quello di produzione configura sempre il reato di deposito incontrollato di rifiuti (ex articolo 51, comma 2 D.Lgs. 22/1997). La sentenza ha inoltre ribadito che i rifiuti misti di costruzioni e demolizioni possono sì sfuggire alla disciplina dettata dal D.Lgs. 22/1997 (cd. “decreto Ronchi”); ma ciò alla duplice condizione che il riutilizzo sia certo, e che non sia necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle contemplate nell’allegato C del D.Lgs. 22/1997. Non può configurarsi come deposito temporaneo lo stoccaggio di rifiuti misti di costruzioni e demolizioni (derivanti da attività di manutenzione) presso la sede legale dell’azienda.

    Molti sono i modi per definire il luogo in cui impiantare il deposito temporaneo dei rifiuti al cimitero:

    Ordine di servizio
    determina dirigenziale
    ordinanza del sindaco emanata ex Artt. 82 comma 4 ed 86 comma 1 DPR n.285/1990
    disposizione del sindaco in qualità di responsabile ultimo della funzione cimiteriale ai sensi dell’Art. 51 DPR n. 285/1990.
    Meglio ancora sarebbe una specifica previsione non piano regolatore cimiteriale di cui agli Artt. 54 e segg. e 91 DPR n.285/1990.

    In ogni caso nel reato contestatoLe si evidenzia l’elemento soggettivo della colpa (negligenza e trascuratezza ed indolenza), ben peggio sarebbe il dolo (= precisa volontà di far del male e porre in essere un comportamento illegale). Scatterrebbe la fattispecie di cui all’Art. 328 C.P. solo se il custode fosse intenzionalmente venuto meno ai suoi doveri (si rammenta la vigenza dell’Art. 17 DPR n.254/2003 che fa sorgere il capo al custode, quale pubblico ufficiale, l’obbligo di sovrintendere alla corretta applicazione della disciplina su esumazioni ed estumulazioni. Si pensi anche all’Art. 2104 Codice Civile sulla diligenza da prestarsi nelle mansioni lavorative da parte del dipendente.

    Tra l’altro ’art.52 del DPR 10 settembre 1990, n.285, dispone che il responsabile del servizio di custodia debba annotare molto diligentemente tutti i movimenti in ordine alle salme, inumate ed esumate, tumulate ed estumulate, cremate, trasportate altrove.

    Ma l’ASL deve controllare la preventiva sigillatura prima di conferire il nulla osta al trasporto? Sì: il effetti la sigillatura e’ prescritta per il trasporto di cadaveri, ma altresì per il trasporto di cassettine ossario, dovendosi abnche in questo caso verificare (da parte dell’ASL) la coerenza con le prescrizioni dell’art. 36 dPR 10/9/1990, n. 285. Anche se, molto, sroppo spesso, sembra che cio’ non avvenga (il che’ non produce la legittimita’ di comportamenti.

    (fine prima parte)

  6. x Carlo. Sono di nuovo costretto a disturbarlaper un quesito relativo al sequestro nel nostro cimitero da partre dell’Autorità Giudiziaria della camera mortuaria e di una ex cappella chiusa al pubblico e al culto trovandosi in uno spazio di cimitero protestante e adibita a stoccaggio di rifiuti speciali per mancanza di locali idonei. Lei si ricorderà certamente della fitta corrispondenza intercorsa con il sottoscritto. Ora purtroppo siamo giunti all’epilogo finale con le incriminazioni a mio carico e a carico dell’Assessore ai Servizi Cimiteriali. Le elenco i capi d’imputazione : in quualità di responsabile del cimitero del reato p.ep. dagli artt.110 c.p. e 256 del D.L.g 152/2006 per aver effettuato una raccolta di rifiuti nella sala mortuaria abbandonando in buste di plastica(1 busta derivante da n esumazione effettuata nella giornta del sequestro) aperte e cassette di zinco non sigillate (provenivano da una recente ristrutturazione di un nicchiario), resti umani derivanti dalle esumazioni (eran solo ossa) ed all’interno della Cappella Acattolica (più di cappella si tratta di una ex sala mortuaria di un cimitero protestante )rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali senza la prescritta autorizzazione. Del reato p.ep. dall’art.404 c.p. nella qualità e nella condotta sopraindicata, ovvero con l’abbandono di resti umani derivanti da esumazioni e rifiuti solidi urbani, offendevano il culto religioso. Le chiedo pertanto un suo giudizio, visto che il mio difensore è un pò titubante e mi ha preannunciato una causa molto rischiosa visti i capi d’imputazione. Le riporto anche il mio inquadramento all’interno della struttura cimiteriale categoria b6 responsabile servizi cimiteriali . La ringrazio anticipatamente per la Sua attenzione e la saluto .

  7. Secondo la dottrina prevalente le spese per il trasporto necroscopico sono a carico del comune anche ai sensi del parere espresso dal Ministero dell’interno, Sportello delle autonomie, prot. n. 15900/1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007.
    Il trasporto necroscopico è, quindi, un servizio istituzionale a carico del comune anche ai sensi del D.M. 28 maggio 1993 e può esser assicurato attraverso le forme di gestione enumerate dall’Art. 113 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
    Va, poi, ricordato come l’attuale testo unico in materia di spese di giustizia (testo A), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. modif.), innovando sulla c.d. “Tariffa penale” (R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, così abrogata), escluda espressamente – art. 69 – dalle spese di giustizia quelle per la sepoltura dei defunti, che, secondo alcuni tribunali (vedi circolare SEFIT n. 983/AG del 23 marzo 2007, Allegato 3) tendono a interpretare in modo estensivo, comprendendo anche le spese antecedenti alla sepoltura, tra cui il trasporto e la custodia delle salme decedute sulla pubblica via o in altro luogo pubblico.

  8. In base all’Art. 86 comma 5 DPR 285/1990 nelle estumulazioni (ed a maggior ragione in quelle straordinarie di cui all’Art. 88 del citato DPR) deve sempre esser garantita la presenza di persobale sanitario a meno che:

    1) sia intervenuta apposita norma regionale per “demedicalizzare le operazioni di polizia mortuaria
    2) il personale necroforo operi su delega del responsabile del servizio ASL
    3) l’ASL di concordo con il sindaco cui compete ex Art. 86 comma 1 la regolazione delle estumulazioni abbia fissato preventivamente un protocollo operativo cui il personale necroforo debba necessariamente adeguarsi

    Si potrebbe far riferimento alla circolare Ministero sanità n. 10/1998, che identifica con chiarezza le procedure da seguire e che prevede la presenza obbligatoria dell’ASL solo in presenza di parti molli e al D.P.R. 254/03. Quindi, con specifica ordinanza del sindaco (in quanto autorità sanitaria locale) che regola – ai sensi art. 83 e 89 D.P.R. 285/90 – le esumazioni ed estumulazioni, su cui vi sia il parere favorevole dell’ASL si potrebbe rivedere l’intera materia.

  9. Spett. le sito,
    dopo aver letto questo articolo mi ritrovo con un pò di confusione. Resto mortale è ciò che rimane di un cadavere dopo 20 anni che è stato tumulato (parliamo di tumulazioni). Al 21esimo anno devo estumulare e traslare un “corpo”, che secondo definizione è resto mortale, devo richiedere ugualmente la presenza del medico della Asl? In base all’art. 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20) non serve. Fino a quanti anni serve il medico della Asl?

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