Pubblicata in Gazzetta ufficiale la manovra economica e quindi la riforma dei servizi pubblici locali

La riforma dei servizi pubblici locali, di rilevanza economica, è legge ed è in vigore da oggi 22 agosto 2008. Difatti il Supplemento Ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 pubblica la L. 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, che contiene la riforma.
Si rendono necessarie sia delle interpretazioni della norma, sia la emanazione di provvedimenti secondo i criteri e i tempi indicati nella legge.
In particolare il problema maggiore è la applicazione della normativa al settore dei servizi senza rilevanza economica.
I nodi maggiori riguardano il campo di applicabilità. La norma riguarda i servizi pubblici locali di rilevanza economica. Ma manca la definizione giuridica e per identificarli si fa riferimento a quanto ha fino ad ora elaborato la giurispridenza.
Inoltre lo scontro politico per limitare o meno il raggiodi azione delle società in house, si è tradotto in una penalizzazione della soluzione dlele società miste (pubblico-privato) e in una formulazione ambigua sulle in house, che potrà essere chiarita solo in sede di regolamentazione e con i pronunciamenti giurisprudenziali.
Di seguito si riporta il testo dell’articolo.

                            Art. 23-bis.
(( Servizi pubblici locali di rilevanza economica ))
((   1.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  disciplinano
l'affidamento  e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica,  in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di
favorire  la  piu'  ampia  diffusione dei principi di concorrenza, di
liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti
gli  operatori  economici  interessati  alla  gestione  di servizi di
interesse  generale in ambito locale, nonche' di garantire il diritto
di  tutti gli utenti alla universalita' ed accessibilita' dei servizi
pubblici  locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi
dell'articolo   117,   secondo   comma,   lettere   e)  e  m),  della
Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti,
secondo  i  principi  di  sussidiarieta',  proporzionalita'  e  leale
cooperazione.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente articolo si
applicano  a  tutti  i  servizi  pubblici  locali  e prevalgono sulle
relative discipline di settore con esse incompatibili.
2.  Il  conferimento  della  gestione dei servizi pubblici locali
avviene,  in via ordinaria, a favore di imprenditori o di societa' in
qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive
ad  evidenza  pubblica,  nel  rispetto  dei principi del Trattato che
istituisce  la  Comunita' europea e dei principi generali relativi ai
contratti  pubblici  e, in particolare, dei principi di economicita',
efficacia,  imparzialita',  trasparenza,  adeguata  pubblicita',  non
discriminazione,   parita'   di  trattamento,  mutuo  riconoscimento,
proporzionalita'.
3.  In  deroga  alle modalita' di affidamento ordinario di cui al
comma  2,  per  situazioni  che, a causa di peculiari caratteristiche
economiche,   sociali,  ambientali  e  geomorfologiche  del  contesto
territoriale  di  riferimento,  non  permettono  un  efficace e utile
ricorso  al  mercato,  l'affidamento  puo'  avvenire nel rispetto dei
principi della disciplina comunitaria.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata
pubblicita'  alla  scelta,  motivandola  in  base  ad  un'analisi del
mercato  e  contestualmente  trasmettere una relazione contenente gli
esiti della predetta verifica all'Autorita' garante della concorrenza
e  del  mercato  e  alle  autorita'  di  regolazione del settore, ove
costituite,  per l'espressione di un parere sui profili di competenza
da  rendere  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione della predetta
relazione.
5.  Ferma  restando  la  proprieta'  pubblica  delle  reti, la loro
gestione puo' essere affidata a soggetti privati.
6.   E'   consentito  l'affidamento  simultaneo  con  gara  di  una
pluralita'  di  servizi  pubblici locali nei casi in cui possa essere
dimostrato  che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo
caso  la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo'
essere  superiore  alla media calcolata sulla base della durata degli
affidamenti indicata dalle discipline di settore.
7.  Le  regioni  e  gli  enti  locali, nell'ambito delle rispettive
competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, e successive
modificazioni,   possono   definire,  nel  rispetto  delle  normative
settoriali,  i  bacini  di  gara per i diversi servizi, in maniera da
consentire  lo  sfruttamento  delle  economie  di  scala e di scopo e
favorire  una  maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei
servizi,  nonche'  l'integrazione  di  servizi  a  domanda debole nel
quadro  di servizi piu' redditizi, garantendo il raggiungimento della
dimensione  minima efficiente a livello di impianto per piu' soggetti
gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.
8.  Salvo  quanto  previsto dal comma 10, lettera e) le concessioni
relative  al  servizio  idrico  integrato  rilasciate  con  procedure
diverse  dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la
data del 31 dicembre 2010, senza necessita' di apposita deliberazione
dell'ente  affidante.  Sono  escluse  dalla cessazione le concessioni
affidate ai sensi del comma 3.
9.  I  soggetti  titolari della gestione di servizi pubblici locali
non  affidati  mediante  le  procedure competitive di cui al comma 2,
nonche'  i  soggetti  cui  e'  affidata la gestione delle reti, degli
impianti  e  delle  altre  dotazioni  patrimoniali degli enti locali,
qualora  separata  dall'attivita'  di  erogazione  dei  servizi,  non
possono  acquisire  la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti
pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o
altre  societa'  che  siano  da  essi  controllate o partecipate, ne'
partecipando  a  gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si
applica  alle  societa'  quotate in mercati regolamentati. I soggetti
affidatari  diretti  di  servizi  pubblici  locali  possono  comunque
concorrere   alla  prima  gara  svolta  per  l'affidamento,  mediante
procedura  competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio
gia'  a  loro  affidato.  In ogni caso, entro la data del 31 dicembre
2010,  per  l'affidamento  dei  servizi si procede mediante procedura
competitiva ad evidenza pubblica.
10.  Il  Governo,  su  proposta  del Ministro per i rapporti con le
regioni  ed  entro  centottanta giorni alla data di entrata in vigore
della   legge   di  conversione  del  presente  decreto,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto   1997,   n.  281,  e  successive  modificazioni,  nonche'  le
competenti Commissioni parlamentari, emana uno o piu' regolamenti, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
al fine di:
a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di
servizi pubblici locali al patto di stabilita' interno e l'osservanza
da  parte  delle  societa' in house e delle societa' a partecipazione
mista  pubblica  e  privata  di  procedure  ad  evidenza pubblica per
l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;
b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalita' e di
adeguatezza  di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni
con  un  limitato  numero  di  residenti possano svolgere le funzioni
relative   alla   gestione  dei  servizi  pubblici  locali  in  forma
associata;
c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione
e  le  funzioni  di  gestione  dei  servizi  pubblici  locali,  anche
attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilita';
d)   armonizzare   la   nuova  disciplina  e  quella  di  settore
applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme
applicabili  in  via  generale  per  l'affidamento di tutti i servizi
pubblici  locali  di  rilevanza  economica  in  materia  di  rifiuti,
trasporti, energia elettrica e gas, nonche' in materia di acqua;
e)  disciplinare,  per  i settori diversi da quello idrico, fermo
restando  il  limite  massimo  stabilito  dall'ordinamento di ciascun
settore  per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure
diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase
transitoria,  ai  fini del progressivo allineamento delle gestioni in
essere  alle  disposizioni  di  cui  al presente articolo, prevedendo
tempi  differenziati  e che gli affidamenti diretti in essere debbano
cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocita' ai fini
dell'ammissione alle gare di imprese estere;
g)  limitare, secondo criteri di proporzionalita', sussidiarieta'
orizzontale  e  razionalita'  economica, i casi di gestione in regime
d'esclusiva  dei  servizi  pubblici  locali,  liberalizzando le altre
attivita'  economiche di prestazione di servizi di interesse generale
in  ambito  locale  compatibili  con  le garanzie di universalita' ed
accessibilita' del servizio pubblico locale;
h)  prevedere  nella disciplina degli affidamenti idonee forme di
ammortamento  degli  investimenti  e  una  durata  degli  affidamenti
strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli
investimenti;
i)  disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni,
di  proprieta'  del precedente gestore, necessari per la prosecuzione
del servizio;
l)  prevedere  adeguati  strumenti  di tutela non giurisdizionale
anche con riguardo agli utenti dei servizi;
m)  individuare  espressamente  le  norme  abrogate  ai sensi del
presente articolo.
11.  L'articolo  113  del  testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,   e   successive   modificazioni,   e'   abrogato   nelle  parti
incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
12.  Restano  salve  le  procedure di affidamento gia' avviate alla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto )).



                      Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo del secondo comma dell'art. 117
          della Costituzione:
              «Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle seguenti
          materie:
                a)  politica  estera  e rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d)  difesa  e  Forze  armate;  sicurezza dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f)  organi  dello  Stato e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g)  ordinamento e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h)  ordine  pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l)  giurisdizione  e  norme  processuali; ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m)   determinazione   dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   Comuni,  Province  e  Citta'
          metropolitane;
                q)   dogane,   protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r)   pesi,   misure   e   determinazione  del  tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s)  tutela  dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
          culturali.»
              - Per il riferimento all'art. 8 del decreto legislativo
          n.  281  del  1997  vedasi i riferimenti normativi all'art.
          6-quinquies.
              - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Si riporta il testo dell'art. 118 della Costituzione:
              «Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
          ai  Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
          siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
          Stato,   sulla   base   dei   principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza.
              I  comuni,  le  province e le citta' metropolitane sono
          titolari  di  funzioni  amministrative  proprie e di quelle
          conferite   con  legge  statale  o  regionale,  secondo  le
          rispettive competenze.
              La  legge statale disciplina forme di coordinamento fra
          Stato  e  Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
          del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
          di  intesa  e  coordinamento nella materia della tutela dei
          beni culturali.
              Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
          favoriscono  l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
          associati,  per  lo  svolgimento  di attivita' di interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 113 del gia' citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000:
              «Art.  113  (Gestione  delle  reti  ed  erogazione  dei
          servizi  pubblici  locali  di rilevanza economica). - 1. Le
          disposizioni  del  presente  articolo  che  disciplinano le
          modalita'  di  gestione ed affidamento dei servizi pubblici
          locali  concernono  la  tutela  della  concorrenza  e  sono
          inderogabili  ed  integrative  delle discipline di settore.
          Restano  ferme le altre disposizioni di settore e quelle di
          attuazione  di  specifiche  normative  comunitarie. Restano
          esclusi  dal  campo di applicazione del presente articolo i
          settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999,
          n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.
              1-bis  Le  disposizioni  del  presente  articolo non si
          applicano  al  settore  del  trasporto  pubblico locale che
          resta  disciplinato  dal  decreto  legislativo  19 novembre
          1997, n. 422, e successive modificazioni.
              2.  Gli  enti  locali  non possono cedere la proprieta'
          degli   impianti,   delle  reti  e  delle  altre  dotazioni
          destinati  all'esercizio  dei  servizi  pubblici  di cui al
          comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
              2-bis  Le  disposizioni  del  presente  articolo non si
          applicano   agli  impianti  di  trasporti  a  fune  per  la
          mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree montane.
              3.  Le  discipline  di  settore stabiliscono i casi nei
          quali  l'attivita'  di gestione delle reti e degli impianti
          destinati  alla  produzione  dei servizi pubblici locali di
          cui al comma 1 puo' essere separata da quella di erogazione
          degli  stessi.  E',  in ogni caso, garantito l'accesso alle
          reti  a  tutti  i  soggetti  legittimati all'erogazione dei
          relativi servizi.
              4.  Qualora  sia  separata dall'attivita' di erogazione
          dei  servizi,  per la gestione delle reti, degli impianti e
          delle  altre  dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche
          in forma associata, si avvalgono:
                a)  di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di
          societa'  di  capitali con la partecipazione totalitaria di
          capitale  pubblico  cui  puo'  essere affidata direttamente
          tale attivita', a condizione che gli enti pubblici titolari
          del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo
          analogo  a  quello  esercitato  sui propri servizi e che la
          societa'  realizzi  la  parte piu' importante della propria
          attivita'   con   l'ente   o   gli  enti  pubblici  che  la
          controllano;
                b)   di   imprese  idonee,  da  individuare  mediante
          procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
              5.   L'erogazione   del  servizio  avviene  secondo  le
          discipline  di  settore  e  nel  rispetto  della  normativa
          dell'Unione europea, con conferimento della titolarita' del
          servizio:
                a)  a  societa'  di  capitali  individuate attraverso
          l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
                b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
          quali    il   socio   privato   venga   scelto   attraverso
          l'espletamento  di  gare con procedure ad evidenza pubblica
          che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e
          comunitarie  in  materia di concorrenza secondo le linee di
          indirizzo  emanate  dalle  autorita'  competenti attraverso
          provvedimenti o circolari specifiche;
                c)  a  societa'  a  capitale  interamente  pubblico a
          condizione  che  l'ente  o  gli  enti pubblici titolari del
          capitale  sociale  esercitino  sulla  societa' un controllo
          analogo  a  quello  esercitato  sui propri servizi e che la
          societa'  realizzi  la  parte piu' importante della propria
          attivita'   con   l'ente   o   gli  enti  pubblici  che  la
          controllano.
              5-bis  Le  normative  di  settore,  al fine di superare
          assetti   monopolistici,   possono  introdurre  regole  che
          assicurino  concorrenzialita' nella gestione dei servizi da
          esse    disciplinati   prevedendo,   nel   rispetto   delle
          disposizioni  di  cui  al  comma  5, criteri di gradualita'
          nella scelta della modalita' di conferimento del servizio.
              5-ter  In  ogni  caso  in  cui  la gestione della rete,
          separata  o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia
          stata  affidata  con  gara ad evidenza pubblica, i soggetti
          gestori    di    cui   ai   precedenti   commi   provvedono
          all'esecuzione  dei  lavori comunque connessi alla gestione
          della  rete  esclusivamente mediante contratti di appalto o
          di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di
          procedure  di  evidenza  pubblica,  ovvero  in economia nei
          limiti  di cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n.
          109,  e  all'art. 143 del regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  21  dicembre  1999,  n. 554.
          Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la
          gestione  dei  servizi, sia stata affidata con procedure di
          gara,  il  soggetto  gestore puo' realizzare direttamente i
          lavori   connessi   alla   gestione   della  rete,  purche'
          qualificato  ai  sensi della normativa vigente e purche' la
          gara  espletata  abbia avuto ad oggetto sia la gestione del
          servizio  relativo  alla  rete, sia l'esecuzione dei lavori
          connessi.  Qualora,  invece, la gara abbia avuto ad oggetto
          esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete,
          il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure
          ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.
              6.  Non  sono ammesse a partecipare alle gare di cui al
          comma 5 le societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono
          a  qualunque titolo servizi pubblici locali in virtu' di un
          affidamento  diretto,  di  una  procedura  non  ad evidenza
          pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si
          estende  alle  societa'  controllate o collegate, alle loro
          controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate
          con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui
          al comma 4.
              7.  La  gara  di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto
          degli  standard  qualitativi,  quantitativi, ambientali, di
          equa  distribuzione  sul territorio e di sicurezza definiti
          dalla  competente  Autorita'  di  settore o, in mancanza di
          essa,  dagli enti locali. La gara e' aggiudicata sulla base
          del  migliore  livello  di  qualita'  e  sicurezza  e delle
          condizioni  economiche  e  di prestazione del servizio, dei
          piani  di  investimento  per lo sviluppo e il potenziamento
          delle  reti  e  degli  impianti,  per  il  loro  rinnovo  e
          manutenzione,   nonche'   dei   contenuti   di  innovazione
          tecnologica   e   gestionale.  Tali  elementi  fanno  parte
          integrante  del contratto di servizio. Le previsioni di cui
          al  presente  comma  devono  considerarsi integrative delle
          discipline di settore.
              8.  Qualora  sia  economicamente  piu'  vantaggioso, e'
          consentito   l'affidamento  contestuale  con  gara  di  una
          pluralita' di servizi pubblici locali diversi da quelli del
          trasporto   collettivo.   In   questo   caso,   la   durata
          dell'affidamento,  unica  per  tutti  i  servizi,  non puo'
          essere  superiore  alla  media  calcolata  sulla base della
          durata  degli  affidamenti  indicata  dalle  discipline  di
          settore.
              9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito
          alla  successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti
          e  le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti
          locali  o  delle societa' di cui al comma 13 sono assegnati
          al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore
          le  reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni
          realizzate,  in attuazione dei piani di investimento di cui
          al  comma  7, dal gestore uscente. A quest'ultimo e' dovuto
          da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei
          beni  non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato
          nel bando di gara.
              10.  E'  vietata  ogni  forma  di  differenziazione nel
          trattamento  dei  gestori di pubblico servizio in ordine al
          regime  tributario,  nonche'  alla  concessione da chiunque
          dovuta  di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del
          servizio.
              11.  I  rapporti  degli  enti locali con le societa' di
          erogazione del servizio e con le societa' di gestione delle
          reti  e  degli  impianti  sono  regolati  da  contratti  di
          servizio,  allegati  ai  capitolati  di  gara, che dovranno
          prevedere  i  livelli  dei  servizi da garantire e adeguati
          strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
              12.  L'ente  locale  puo'  cedere  tutto  o in parte la
          propria partecipazione nelle societa' erogatrici di servizi
          mediante  procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla
          scadenza  del  periodo  di  affidamento.  Tale cessione non
          comporta  effetti  sulla  durata  delle concessioni e degli
          affidamenti in essere.
              13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi
         in  cui non sia vietato dalle normative di settore, possono
          conferire la proprieta' delle reti, degli impianti, e delle
          altre   dotazioni   patrimoniali   a  societa'  a  capitale
          interamente  pubblico,  che  e'  incedibile.  Tali societa'
          pongono   le  reti,  gli  impianti  e  le  altre  dotazioni
          patrimoniali  a  disposizione  dei gestori incaricati della
          gestione  del servizio o, ove prevista la gestione separata
          della  rete,  dei  gestori  di quest'ultima, a fronte di un
          canone stabilito dalla competente Autorita' di settore, ove
          prevista,  o  dagli enti locali. Alla societa' suddetta gli
          enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera
          a)  del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il compito
          di espletare le gare di cui al comma 5.
              14.  Fermo  restando quanto disposto dal comma 3, se le
          reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la
          gestione  dei  servizi di cui al comma 1 sono di proprieta'
          di  soggetti  diversi  dagli  enti  locali,  questi possono
          essere  autorizzati  a gestire i servizi o loro segmenti, a
          condizione  che  siano  rispettati  gli  standard di cui al
          comma  7 e siano praticate tariffe non superiori alla media
          regionale,  salvo che le discipline di carattere settoriale
          o  le  relative  Autorita'  dispongano diversamente. Tra le
          parti  e' in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un
          contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le
          misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
              15.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  alle  regioni a statuto speciale e alle province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano, se incompatibili con le
          attribuzioni  previste dallo statuto e dalle relative norme
          di attuazione.
              15-bis  Nel  caso in cui le disposizioni previste per i
          singoli  settori  non  stabiliscano  un  congruo periodo di
          transizione,  ai  fini  dell'attuazione  delle disposizioni
          previste  nel  presente articolo, le concessioni rilasciate
          con   procedure   diverse  dall'evidenza  pubblica  cessano
          comunque  entro  e  non oltre la data del 31 dicembre 2006,
          relativamente  al  solo  servizio  idrico  integrato  al 31
          dicembre  2007,  senza necessita' di apposita deliberazione
          dell'ente  affidante.  Sono  escluse  dalla  cessazione  le
          concessioni  affidate  a societa' a capitale misto pubblico
          privato  nelle  quali  il  socio  privato  sia stato scelto
          mediante  procedure  ad  evidenza pubblica che abbiano dato
          garanzia  di  rispetto delle norme interne e comunitarie in
          materia  di concorrenza, nonche' quelle affidate a societa'
          a  capitale  interamente pubblico a condizione che gli enti
          pubblici  titolari  del  capitale  sociale esercitino sulla
          societa'  un  controllo  analogo  a  quello  esercitato sui
          propri  servizi  e  che  la societa' realizzi la parte piu'
          importante  della  propria  attivita' con l'ente o gli enti
          pubblici  che  la  controllano. Sono altresi' escluse dalla
          cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre
          2003  a  societa'  gia' quotate in borsa e a quelle da esse
          direttamente partecipate a tale data a condizione che siano
          concessionarie  esclusive  del servizio, nonche' a societa'
          originariamente  a  capitale interamente pubblico che entro
          la  stessa  data abbiano provveduto a collocare sul mercato
          quote   di   capitale   attraverso  procedure  ad  evidenza
          pubblica,   ma,   in   entrambe  le  ipotesi  indicate,  le
          concessioni  cessano  comunque  allo  spirare  del  termine
          equivalente  a  quello della durata media delle concessioni
          aggiudicate  nello stesso settore a seguito di procedure di
          evidenza  pubblica,  salva  la  possibilita' di determinare
          caso  per caso la cessazione in una data successiva qualora
          la  stessa  risulti  proporzionata  ai tempi di recupero di
          particolari investimenti effettuati da parte del gestore.
              15-ter  Il  termine del 31 dicembre 2006, relativamente
          al  solo  servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, di
          cui  al  comma  15-bis  puo'  essere  differito ad una data
          successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la
          Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:
                a)  nel  caso  in cui, almeno dodici mesi prima dello
          scadere  del  suddetto termine si dia luogo, mediante una o
          piu'  fusioni,  alla  costituzione  di  una  nuova societa'
          capace  di servire un bacino di utenza complessivamente non
          inferiore  a due volte quello originariamente servito dalla
          societa'  maggiore;  in  questa ipotesi il differimento non
          puo' comunque essere superiore ad un anno;
                b)  nel  caso  in  cui,  entro il termine di cui alla
          lettera a) , un'impresa affidataria, anche a seguito di una
          o   piu'   fusioni,  si  trovi  ad  operare  in  un  ambito
          corrispondente  almeno  all'intero  territorio  provinciale
          ovvero  a  quello  ottimale,  laddove  previsto dalle norme
          vigenti;   in  questa  ipotesi  il  differimento  non  puo'
          comunque essere superiore a due anni.
              15-quater A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il
          divieto  di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti
          dell'espletamento  delle  prime  gare  aventi  ad oggetto i
          servizi  forniti  dalle  societa'  partecipanti  alla  gara
          stessa.  Con  regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
          modificazioni,   sentite   le  Autorita'  indipendenti  del
          settore  e  la  Conferenza  unificata di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, il Governo
          definisce  le  condizioni  per  l'ammissione  alle  gare di
          imprese  estere,  o  di  imprese italiane che abbiano avuto
          all'estero  la  gestione  del  servizio  senza  ricorrere a
          procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo
          caso,  sia fatto salvo il principio di reciprocita' e siano
          garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi
          mercati.».


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