Passa al Senato la manovra finanziaria 2011. Ora è alla Camera

Il Senato ha approvato ieri la manovra economica con il voto di fiducia. I SI sono stati 161, i NO 135, tre gli astenuti. Determinante è stato l’atteggiamento dell’opposizione che ha evitato ogni manovra ostruzionistica nei lavori parlamentari, pur criticandone fortemente i contenuti. L’ANCI è profondamente preoccupata e i riflessi sul costo delle prestazioni di servizio saranno rilevanti. Il decreto è in discussione in queste ore all’esame della Camera, dove si presume venga approvata oggi sempre col voto della fiducia. Il testo della manovra, così come licenziato da Palazzo Madama, è reperibile in PDF cliccando su MANOVRA 2011-2014.

La versione della manovra che si appresta a divenire legge nei prossimi giorni, è cambiata – perr i Comuni – rispetto al primo testo presentato. E’ meno pesante per i tagli ai Comuni, che sono però importanti. Inoltre vengono inseriti meccanismi premianti i comuni virtuosi e tra i criteri che sono stati introdotti per la cosiddetta visrtuosità vi è anche la dismisisone di servizi pubblici locali, norma fortemente voluta da Confindustria. Infine si incentiva l’associazione dei piccoli comuni. Di seguito si riporta l’esatto testo della modifica dell’articolo 20:

a) al comma 1, alla fine dell’ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché le modalità e le condizioni per l’eventuale esclusione dall’ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.» e, conseguentemente, il quinto periodo è soppresso;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini di ripartire l’ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall’anno 2013, dal comma 5, nonché dall’articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;

b) rispetto del patto di stabilità interno;

c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell’ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all’ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all’inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse ai fini dell’applicazione del comma 2-ter;

d) autonomia finanziaria;

e) equilibrio di parte corrente;

f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;

g) rapporto tra gli introiti derivanti dall’effettiva partecipazione all’azione di contrasto all’evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;

h) effettiva partecipazione degli enti locali all’azione di contrasto all’evasione fiscale;

i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;

l) operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.».

c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti territoriali nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosità di cui al comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2.

2-quater. All’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 31 è sostituito dal seguente:

“31. Il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati. I comuni assicurano comunque il completamento dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo:

a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all’articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;

c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009.».

d) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Le disposizioni del primo periodo si applicano per le province a decorrere dall’anno 2012.”;

al secondo periodo le parole: “di cui al primo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai primi due periodi”;

all’ultimo periodo, le parole: “può essere ridotto” sono sostituire dalle seguenti: “è ridotto”.

e) i commi 6, 7 e 8 sono abrogati.

f) conseguentemente, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

«17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente, ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte dell’importo di 700 milioni per l’anno 2013 e di 1.400 milioni annui a decorrere dall’anno 2014.».

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