Nella seduta di mercoledì 30 aprile 2014, il Senato ha approvato definitivamente il provvedimento di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (ddl n. 1450), c.d. decreto "Salva Roma".
Un provvedimento che, all’articolo 3 recita, tra l’altro, che nei comuni con popolazione superiore a 20mila abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall’esito delle misure di riduzione di almeno il venti per cento dei costi dei servizi nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipate, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell’ente, l’ente stesso può raggiungere l’equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l’esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. E’ il caso che riguarda diversi Comuni (e quindi non solo Roma).
Lo afferma la senatrice Venera Padua che chiarisce come, dopo un iter molto tribolato, caratterizzato da una serie di intoppi di vario tipo, finalmente è stato raggiunto l’obiettivo a lungo atteso.
“L’articolo della legge in questione – spiega la senatrice Padua – reca numerose modifiche al testo unico degli enti locali finalizzate a dare maggiore flessibilità alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli stessi enti locali. Si ammette la presentazione di un nuovo piano anche a seguito del diniego da parte del Consiglio comunale o della Corte dei conti. Si ampliano i tempi nel quale l’ente locale può avvalersi della procedura di riequilibrio e si consente l’attivazione di mutui oltre i limiti vigenti, permettendo una rimodulazione dei piani in taluni casi. Inoltre, nei Comuni con più di ventimila abitanti che programmino una riduzione di almeno il venti per cento dei costi dei servizi e la razionalizzazione delle società partecipate, si consente che sia raggiunto l’equilibrio entro un periodo massimo di tre anni”.
Fino al raggiungimento dell’equilibrio e per i tre esercizi successivi, dice ancora la norma approvata in Senato e quindi con efficacia di legge a tutti gli effetti, l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente trasmette al ministero dell’Interno, entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull’efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti dall’esercizio stesso.