Nessun obbligo di dismissione di partecipazioni societarie per farmacie comunali nei Comuni con meno di 30.000 abitanti

Non c’è obbligo, per i Comuni con meno di 30.000 abitanti di dismissione delle partecipazioni societarie riguardanti le farmacie. Lo prevede un parere della Corte dei conti sez. Marche (n.57/2013 del 7 agosto 2013) che ha operato una distinzione positiva tra i servizi pubblici locali e le Farmacie Comunali che, oltre certamente a svolgere un servizio per un determinato territorio, garantiscono anche un più universale diritto alla salute dei cittadini e pertanto non deve rientrare nel novero dei servizi ‘contendibili sul mercato’. Di conseguenza i giudici contabili hanno ritenuto che l’esercizio dell?attività di gestione di una Farmacia da parte del Comune non ricada nell’obbligo di dismissione delle partecipazioni societarie previsto dall’art. 14, comma 32, del d.l. 78/2010.

“Un risultato pienamente positivo – ha dichiarato il Presidente di A.S.SO.FARM. Venanzio Gizzi – che conferma quanto sosteniamo da anni: le Farmacie Comunali hanno natura e finalità non compatibili con gli obblighi connessi alla disciplina generale dei servizi pubblici locali e del patto di stabilità”.

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