Cara Redazione,
vi sottopongo questo quesito:
il signor “Mario Rossi” ha presentato richiesta di operazione cimiteriale di traslazione dell’urna contenente le ceneri di sua madre “Rosa Bianchi ved. Rossi” tumulata in un loculo di una piccola tomba di famiglia di proprietà del defunto “Enrico Bianchi” ed eredi del quale sono un nipote di nome anch’egli “Enrico Bianchi” e la di lui madre “Grazia Neri ved. Bianchi” (cognata della defunta di cui sopra). “Enrico Bianchi” (nipote) e “Maria Neri ved. Bianchi” sono, rispettivamente, cugino e zia del nostro sig. “Mario Rossi”.
Tra di loro non corre buon sangue, tant’è che i rapporti parentali si sono interrotti da circa 40 anni (così almeno riferisce “Mario Rossi”).
Personalmente non conosco i trascorsi relativi alla tumulazione dell’urna di “Rosa Bianchi ved. Rossi” avvenuta nel 1998 nella tomba di famiglia “Enrico Bianchi”, se cioè tale tumulazione fosse stata autorizzata da qualcuno degli eredi o fosse stata fatta senza chiedere il loro consenso od altro motivo ancora; sta di fatto che avendo, ora, il sig. “Mario Rossi” ediificato la propria tomba di famiglia, intende traslarvi l’urna contenente le ceneri della mamma.
Recentemente i signori “Enrico Bianchi” e sua madre “Grazia Neri ved. Bianchi” che vivono a Torino, vengono a sapere della richiesta di traslazione dell’urna presentata da “Mario Rossi” che vive a Roma e chiedono al Comune di Fermo di essere informati di qualsiasi operazione riguardante la tomba di famiglia di cui sono eredi.
Circa venti giorni fa il Dirigente di Settore da cui dipende il Servizio Cimiteriale li porta a conoscenza della richiesta fatta dal signor “Mario Rossi”, dando loro assicurazione che li avrebbe informati “con congruo anticipo in merito alla data dell’operazione”.
Per quanto mi riguarda, dietro sollecitazione rivoltami dal sig. “Mario Rossi” fisso per il 15 settembre 2009 la data della traslazione e la comunico al Dirigente di Settore che di nuovo scrive agli eredi per rinformarli del giorno della operazione richiedendo nel contempo “il tempestivo rilascio dell’autorizzazione all’apertura del locu.o…”-
Lo scorso 14 settembre, non avendo ricevuto il necessario nulla osta, raggiungo telefonicamente la signora “Grazia Neri ved. Bianchi” per chiedere lumi circa il consenso all’apertura del loculo e la stessa mi dice che l’operazione cimiteriale richiesta:
“non può assolutamente avvenire” dal momento che, aggiunge, sulla loro tomba e senza alcuna autorizzazione, sono state fatte numerose “trasformazioni” tanto che lei stessa ed il figlio Enrico non avranno la “possibilità di poter riposare quando Dio vorrà accanto ai loro congiunti”.(Cosa intendesse la signora con tali parole non mi è dato sapere ma da informazioni chieste al personale necroforo sembra che la stessa nel 2001 ebbe una corrispondenza epistolare con il Comune di Fermo perché, sosteneva la signora che a causa di un abbassamento del terreno causato dalla realizzazione di altre tombe la loro costruzione perse due loculi in parte sprofondati (!)
Pertanto e concludendo: gli eredi della tomba non intendono dare l’autorizzazione alla estumulazione dell’urna e per contro il sig. “Mario Rossi” chiede al Comune di rientrare in possesso della cassetta cineraria della mamma per tumularla nella sua tomba di famiglia!
Cosa fare per dirimere questa controversia? Consideri che il sig. “Mario Rossi” venuto a conoscenza del divieto imposto dai suoi parenti circa l’estumulazione ha minacciato di adire le vie legali a tutela dei propri interessi.
Attendo fiducioso di conoscere il Vostro punto di vista sulla questione che mi intriga un bel po’!
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RISPOSTA:
la faccenda va risolta a livello di regolamento comunale di polizia mortuaria.
Onestamente richiedere un nulla osta ai concessionari per l’apertura della tomba e la traslazione dell’urna cineraria ci pare pleonastico, anche perchè espone gli aventi titolo sulla spoglia del de cuius ad eventuali vendette trasversali o ritorsioni dovute a rapporti poco idilliaci tra parenti. Tuttavia molti comuni adottano questa prassi, e di ciò bisogna pur sempre tener conto, anche per l’impasse operativo che comporta nella gestione dei cimiteri.
Una decisione salomonica (o in stile Ponzio Pilato???) sarebbe mantenere fermo lo status quo sino a quanto si sia addivenuto ad un accordo tra i parenti o il giodice si sia pronunciato, quale soggetto istituzionalmente preposto a dirimere le controversie.
Ad ogni modo è giusto informare i concessionari sull’operazione cimiteriale, ma ciò non può inibire l’atto di disposizione in termini di “poziorità jure sanguinis” del Sig. Mario Rossi, semmai a quest’ultimo saranno imputate le spese dei lavori per il ripristino in toto della lapide con le originali iscrizioni antecedenti alla sepoltura della di lui madre.
Di solito il nulla osta è richiesto e vincolante per nuove immissioni nella tomba famigliare di cadaveri o loro trasformazioni di stato, ma vale per i defunti “in entrata” e non “in uscita”.
Per gli atti di disposizione, anche dopo un periodo di prima sepoltura, vale sempre la regola enunciata dall’Art. 79 comma 2 del DPR 285/1990, ossia lo jus inferendi in sepulchrum spetta al coniuge in primis, poi a tutti i discendenti sino al sesto grado di parentela, così come individuati dagli Artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile.
A rigor di logica per autorizzare lo spostamento dell’urna occorrono solo:
1) Titolo di accettazione nel nuovo sepolcro (leggasi verifica dello jus sepulchri preordinata rispetto all’autorizzazione al trasporto)
2) Volontà degli aventi diritto secondo consanguineità ad esprimersi.
3) decreto di trasporto ex Artt. 23 e seguenti DPR 285/1990 se la traslazione interessa due o più cimiteri (se rimane intra moenia nel cimitero di prima sepoltura basta, invece, la semplice annotazione negli appositi registri comunque necessaria per la movimentazione di feretri, ossa o ceneri ex Art. 52 comma 2 lettera d) DPR 285/1990).
Trattandosi di ceneri non vale l’Art. 88 DPR 285/1990 sulla verifica della tenuta del feretro, perchè non serve il rifascio basterà quindi una semplice verbalizzazione da conservare agli atti del cimitero con il controllo dei dati anagrafici, per non incorrere in un maldestro scambio di urna e dell’integrità dell’urna così ex Art. 411 codice penale da evitare malaugurati sversamenti accidentali delle ceneri.
Ovviamente la regolamentazione locale può specificare ulteriori adempimenti rispetto a quelli minimi fissati dal DPR 285/1990, senza però ex Art. 2 Legge 241/1990 aggravare ulteriormente tutto l’iter autorizzativo.
I lavori sul sepolcro, per ristrutturarlo, ricostruirlo o semplicemente riattarlo ex Art. 106 DPR 285/1990 (ma, oggi, nella regione da cui Lei ci scrive la procedura è ancor più semplificata e non si segue più obbligatoriamente l’allegato tecnico di cui al paragrafo 16 della Circ. MIn. 24 giugno 1993 n. 24) possono solo essere richiesti dal concessionario o dai suoi aventi causa e debbono esser autorizzati dal competente ufficio comunale (Art. 94 comma 1 DPR 285/1990).
Il comune se ha concesso solo l’area e non il costruito può imporre ai concessionari, a pena di decadenza, la manutenzione straordinaria sulle opere murarie, altrimenti provvederà lui stesso in prima persona per ripristinare l’efficienza ricettiva della tomba.
Saluti
Carlo