Lo zibaldone della polizia mortuaria (Parte III)

Vediamo ora le competenze dell’Azienda Sanitaria Locale almeno nel dettato del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Se i comuni, come si è detto, sono i titolari della funzione di polizia mortuaria, è evidente che per lo svolgimento di tale funzione essi necessitano di un supporto tecnico in ambito igienistico e di medicina pubblica. I comuni hanno cioè bisogno di figure dotate di professionalità tecnico – sanitarie che sono incardinate nelle ASL. Le figure in esame possono poi essere individuate in diversi servizi – igiene pubblica, medicina legale, ecc. – a seconda dell’assetto organizzativo che le Regioni, da cui dipendono le ASL, si sono date.
Le competenze delle ASL in materia sono dunque numerose. Ne citiamo alcune senza la pretesa di essere esaustivi: tenuta dei registri delle cause di morte, funzioni dei medici necroscopi, denuncia della causa di morte, autorizzazioni alla sepoltura ed al trasporto dei feti e dei prodotti abortivi, vigilanza sul trasporto dei cadaveri, periodo di osservazione, attestazioni di prescrizioni sul feretro, riscontro diagnostico sui cadaveri, autopsie, vigilanza sul funzionamento dei cimiteri, vigilanza su esumazioni straordinarie ed estumulazioni, vigilanza sul rispetto delle norme del DPR 285/90.

Sono compiti precipui della Azienda Unità sanitaria Locale:
Le indicazioni per migliorare il servizio di trasporto.
Coordinamento e consulenza sulle attività di medicina necroscopica (si pensi, ad esempio all’Art. n. 8 comma 1 della legge regionale Emilia Romagna n.19 del 29 luglio 2004)
Nelle regioni Emilia Romagna (Art. 10 Legge n19/2004) e Lombardia (Art. 4 comma 4 Legge n.22/2003 ed Art. 39 regolamento attuativo n.0006 del 27/10/2004) attraverso il medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale (la guardia medica, il necroscopo, il medico curante di medicina generale, il medico del 118, oppure altri individuati dalla regione) autorizza il trasporto della salma dal luogo del decesso verso un luogo terzo (casa funeraria, struttura del commiato, deposito d’osservazione, obitorio servizio mortuario ospedaliero…) dove continuare il periodo d’osservazione, escludendo la morte dovuta a reato oppure eventuali pregiudizi per la salute pubblica che il trasferimento a “cassa aperta” potrebbe comportare.
La potestà di dettare prescrizioni nel caso in cui il trasporto funebre riguardi cadavere deceduto per malattia infettiva o diffusiva (trasporto che non può essere vietato, ma solo eseguito con l’osservanza delle prescrizioni stabilite).
L’adozione di tutte le misure cautelative necessarie per la tutela della salute pubblica quando un decesso si sia verificato per malattia infettivo-diffusiva (Art. 11 DPR 285/90).
Il riscontro diagnostico sui cadaveri ed autopsie. Il medico incaricato redige la scheda sulla causa di morte e la consegna al comune.
La valutazione su idoneità del luogo e non pericolosità della salma in caso di trasporti “a cassa aperta” in luoghi diversi da servizio mortuario ospedaliero, obitorio, deposito d’osservazione in cui continuare il periodo d’osservazione (si pensi alla veglia funebre che si tenga in chiese, sedi di associazioni, clubs, partiti politici per le esequie di persone molto note, alti prelati, uomini di stato).
Il parere su:

  • compatibilità del luogo di decesso a fungere da deposito di osservazione (abitazioni inadatte o pericolose, presenza di persone facilmente impressionabili alla vista di un cadavere…).
  • recupero e riuso del patrimonio cimiteriale precedente, per modalità e criteri costruttivi, all’entrata in vigore del DPR 285/90 (27 ottobre 1990) secondo il dettato dell’Art. 106 DPR 285/90.
  • costruzione dei cimiteri e delle are crematorie.
  • soppressione dei cimiteri.
  • edificazione di manufatti cimiteriali da parte di soggetti privati su aree sepolcrali avute in concessione dal comune, oppure collocate in posizione esterna rispetto al recinto cimiteriale.
  • La tenuta dei registri causa di morte,
    La denuncia morte senza assistenza medica (la scheda è compilata dal medico necroscopo).
  • Le funzioni di medicina necroscopica e di vigilanza sulle operazioni cimiteriali.

In diverse regioni come Abruzzo, Molise, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, senza aver pretesa di esser esaustivi non v’è più l’obbligo della La presenza di personale sanitario durante esumazioni straordinarie (Art. 83 comma 3 DPR 285/90) o le estumulazioni (Art. 88 comma 1 DPR 285/90) in quanto non risulta documentata da dati scientifici ed epidemiologici l’ipotesi della persistenza di un rischio infettivo in momenti successivi a quello della sepoltura, a causa della manipolazione di tombe e sepolture o della ri-esumazione di cadaveri.

L’autorizzazione per il trasporto e la sepoltura dei prodotti abortivi, feti o parti anatomiche. Il trasferimento e la destinazione ultima delle parti anatomiche, riconoscibili o meno, oggetto di amputazione, è presa in esame dal DPR 254/2003.
La verifica dell’idoneità delle autofunebri e delle relative rimesse. Bisogna, però, sottolineare come nella legislazione di diverse regioni le autofunebri non necessitano più della verifica annuale igienico sanitaria.

Il controllo sul corretto confezionamento dei feretri (circ. SEFIT p.n. 3626 del 15/10/96 e p.n. 3768 del 10/9/97): Nelle regioni Abruzzo, Piemonte, Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Umbria il controllo del feretro prima della chiusura (ex paragrafo 9.7 Circ.Min.) e l’apposizione dei sigilli per il trasporto fuori comune non viene più effettuato dai vigili sanitari, essendo sufficiente l’autocertificazione dell’incaricato al trasporto. Per i trasporti internazionali e soprattutto per quelli tra Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino (10 febbraio 1937) è, invece, ancora competente l’A.U.S.L.

I trattamenti antiputrefattivi. In diverse regioni come Abruzzo, Piemonte, Molise, Emilia Romagna, Lazio le punture conservative non sono più obbligatorie, anche se si disapplica semplicemente o si sospende l’Art. 32 del DPR 285/1990 senza, quindi abrogarlo In Emilia Romagna solo per i trasporti funebri entro il territorio regionale non si applica, quindi, l’Art 32 del DPR 285/90 che imponeva la siringazione cavitaria. Detta disposizione, però, è ancora valida per i trasferimenti di cadaveri fuori dei confini regionali. In questo caso, però, potrebbe esser l’addetto al trasporto a praticare il trattamento antiputrefattivo. Nelle altre regioni è il medico necroscopo a decidere, secondo una sua prudente valutazione, basata sull’effettualità della situazione in esame, quando procedere alla siringazione cavitaria, magari per trasporti molto lunghi, diretti verso l’estero.
Ogni tipo di vigilanza sulle attività cimiteriali (esumazioni, manufatti. Ampliamento e soppressione dei cimiteri…)
Individuazione dei comuni soggetti all’obbligo di impiantare sistemi frigoriferi per la conservazione dei cadaveri.
Gli esami tecnici in caso di rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali oppure ossame umano.
L’applicazione delle sanzioni circa il mancato rispetto dei disposti del TULLSS e dello stesso DPR 285/90.

MINISTERO DELLA SALUTE:
L’autorizzazione per nuovi materiali per bare (artt. 31 e 75 DPR 285/90 implementati con: D.M. 7 febbraio 2007, D.M. 12 aprile 2007 D.M. 28 giugno 2007)) e per valvole e altri dispositivi (art. 77 DPR 285/90), è invece materia che resta allo Stato, sulla base di un cavillo normativo (per altro, già utilizzato per l’emanazione del DM 7 febbraio 2002), ritenendo tali fattispecie inquadrabili nella previsione di cui all’art. 115, comma 1, lettera b) del D.Lgs 112/98;
Fornisce ex Art. 345 Regio Decreto 27 luglio 1937 n. 1265 l’omologazione per i regolamenti comunali di polizia mortuaria.

Written by:

Carlo Ballotta

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