Lo zibaldone della polizia mortuaria (Parte II)

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SINDACO (in qualità di Autorità Sanitaria Locale) e, per esteso, l’autorità amministrativa comunale di cui all’Art. 114 comma 2 Cost.

Va preliminarmente premesso che l’autorizzazione al trasporto di cadaveri (così come molte altre funzioni e compiti previsti dal DPR 10 settembre 1990, n. 285) non compete al sindaco, seppure tale sia l’indicazione nominalistica rinvenibile nel DPR 10 settembre 1990, n. 285, in quanto, precedentemente alla sua emanazione ed entrata in vigore, era già entrata in vigore la legge 8 giugno 1990, n. 142, poi sostituita dalla Legge 127/97, che aveva profondamente modificato le competenze degli organi dei comuni, introducendo precise distinzioni tra le funzioni degli organi di governo e quelle di organi non di governo, ma unicamente al dirigente (o per i comuni privi di figure dirigenziali, di chi svolga le relative funzioni sulla base delle norme attualmente vigenti), Questa asimmetria terminologica nell’individuazione di compiti e responsabilità comporta di dover valutare in termini critici le disposizioni del già citato DPR 10 settembre 1990, n. 285 quando indichi la competenza di un determinato organo comunale rispetto ad una certa funzione o compito.
una ricca rassegna di atti attribuiti al sindaco, ma aventi le caratteristiche qui prese in considerazione possono essere reperite nel regolamento di polizia mortuaria, di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che viene assunto a parametro, in quanto appare particolarmente significativo per alcune ragioni: a) si tratta di una norma a carattere regolamentare, b) ha portata nazionale, c) è stato emanato dopo la legge 8 giugno 1990, n. 142, ma d) presenta indicazioni con essa quanto meno incongrue (che erano però abbastanza omogenee con l’assetto di poteri e competenze degli organi regolato dai testi unici della legge comunale e provinciale), e) risulta abbastanza all’ambiente dei servizi demografici.
Richiami:

” art. 5: comunicazione al sindaco in caso di rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali, ossa umane;
” art. 6: autorizzazione al seppellimento (ufficiale dello stato civile, ma si tratta di una funzione del sindaco, peraltro delegabile sulla base della speciale legge sull’ordinamento dello stato civile);
” art. 21: comma 1: individuazione delle località idonee all’ubicazione di rimesse di carri funebri con provvedimento del sindaco, in osservanze delle norme dei regolamenti locali;
” art. 23: autorizzazione del sindaco al trasporto di cadaveri, in generale;
” art. 24: autorizzazione del sindaco al trasporto di cadaveri, resti mortali, ossa umane sia all’interno che comune che in altro comune, con comunicazione del “decreto” al comune di destinazione ed, eventualmente, di sosta intermedia;
” art. 26: autorizzazione del sindaco al trasporto per la cremazione e del trasporto delle ceneri;
” art. 34: autorizzazione del sindaco al trasporto di cadavere fuori comune (riprende la previsione generale degli articoli 23 e 24, ma precisa la competenza territoriale in quella del sindaco del luogo di decesso).
” art 46: autorizzazione del sindaco all’effettuazione di trattamenti di imbalsamazione;
” art. 57: fascia di rispetto, rispetto alla quale si potrebbe riesaminare la congruità delle disposizioni di cui all’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitaria, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ma la questione esula dall’ambito della presente ricerca;
” art. 62: si introduce il concetto di concessione di aree;
” art. 78: attribuzione al consiglio comunale della competenza ad approvare i progetti di costruzione dei crematori;
” art. 79: autorizzazione del sindaco alla cremazione di cadavere;
” art. 80: autorizzazione da parte dell’autorità comunale (non meglio definita) al personale che esegue la cremazione;
” art. 83: autorizzazione del sindaco all’effettuazione di esumazioni straordinarie, cioè prima del turno di rotazione;
” art. 88: autorizzazione del sindaco alle estumulazioni in qualsiasi tempo;
” art. 90: concessione da parte del comune (anche qui non definendone l’organo competente) di aree cimiteriali;
” art. 92: possibilità del comune di imporre determinati obblighi con l’atto di concessione;
” art. 93: facoltà di tumulazione di persone terze, secondo criteri stabiliti dai regolamenti comunali;
” art. 94: approvazione da parte del sindaco dei progetti di costruzione di sepolcri privati;
” art. 96: soppressione, con deliberazione del consiglio comunale (?), di un cimitero;
” art. 100: concessione del sindaco di aree cimiteriali alle comunità straniere;
” art. 101: autorizzazione del sindaco alla costruzione di sepolcri privati fuori dai cimiteri;
” art. 102: nulla osta del sindaco alla tumulazione in cappelle private fuori dai cimiteri:
” art. 104: soggezione alla vigilanza dell’autorità comunale (anche qui non definendone gli organi) delle cappelle private fuori dai cimiteri.

N.B.: Per effetto dalla circolare n. 4 del 12 marzo 2003, emanata dal Ministero per gli Affari Interni, debbono intendersi implicitamente abrogate le disposizioni relative alle attribuzioni in materia esercitate dal Prefetto, per fargli subentrare negli stessi compiti il sindaco.

Il Sindaco:

” Accoglie, secondo il DPR 285/90 la denuncia sulla causa di morte ( essa, in realtà, come dimostrato prima, viene ricevuta dallo Stato Civile).
” Definisce i tempi di osservazione sui cadaveri. Su proposta dell’autorità sanitaria il sindaco attraverso un procedimento derogatorio connotato dagli elementi di contingenza, urgenza ed indifferibilità (Art 10 DPR 285/90) può disporre la riduzione del periodo d’osservazione a meno di 24 ore in qualità di autorità sanitaria locale
” Stabilisce i criteri generali per la fissazione degli orari di trasporto funebre e circa il loro svolgimento (dall’art. 22 del DPR 285/90).
” Con proprio provvedimento di individuazione delle località per le quali possono essere ubicate rimesse di carri funebri (art. 21 del DPR 285/90).
” Disciplina con ordinanza le esumazioni, estumulazioni ed altre operazioni cimiteriali
” Riduce o protrae i turni di rotazione in campo di terra per le esumazioni (se c’è stata subdelega regionale ex DPCM 26 maggio 2000)
” Dispone la cremazione massiva dell’ossame contenuto in ossario comune (questa autorizzazione, potrebbe, però, spettare al dirigente)
” Autorizza la procedura di deroga (ex Art. 106 DPR 285/90) su attivazione del responsabile del cimitero previo parere favorevole dell’A.U.S.L competente per territorio. (in Emilia Romagna, almeno, si seguiva questo protocollo prima dell’avvento del Reg. Reg. 23 maggio 2006 n. 4).
” Assume il provvedimento di individuazione delle località per le quali possono essere ubicate rimesse di carri funebri (art. 21 del DPR 285/90).
” Adotta ordinanze contingibili ed urgenti sensi dell’art. 54, comma 2 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.
” Sovrintende alle funzioni cimiteriali (sepolture, Custodia, Manutenzione, Piano Regolatore, tariffe, ecc,) attraverso gli strumenti di regolamentazione, indirizzo e pianificazione.
” Fissa gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri (Art. 50 comma 7 Decreto Legislativo n.267/2000).

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Carlo Ballotta

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