Come abbiamo visto ieri, nel celebrare l’anniversario del D.P.R. n. 285/1990, evidenziandone vizi occulti, discrasie con altre fonti del diritto e pregi, proseguiamo ora la carrellata delle novelle veicolate nell’Ordinamento funerario italiano già nel lontano anno 1990, con l’approvazione del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria. Per i più giovani, abituati, ormai, a confrontarsi con la congerie delle Leggi Regionali, non si tratterà di cose eclatanti, in quanto date ormai come acquisite e scontate, per i più attempati, sarà l’occasione di un proficuo amarcord, (o rimembranza, se preferite!) su come sia cambiato il modo di lavorare in questi ultimi 3 decenni, pur sempre sotto l’imperio, ora sempre più residuale, del famigerato D.P.R. n. 285/1990.
Prescrizioni costruttive per le bare. Cautele per i trasporti funebri oltre una certa distanza. Valvole o altri dispositivi per fissare o neutralizzare i gas di putrefazione.
É assunto a obiettivo che i materiali da utilizzare nei contenitori atti al trasporto dei cadaveri debbano assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo (legno massiccio) e l’impermeabilità del feretro (zinco o lastra di piombo) quando è richiesta.
La cassa di legno può essere indifferentemente interna o esterna a quella metallica, anche se per motivi estetici è invalso l’uso di utilizzarla all’esterno.
La cassa metallica, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura (è ora permessa oltre alla saldatura a fuoco quella a freddo) continua ed estesa su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
Vengono inoltre minuziosamente descritte le specifiche da seguire per la costruzione delle bare in legno.
Il criterio base è che ogni parete, sia essa più o meno estesa, con funzioni di supporto o contenimento, deve essere costituita da tavole di un sol pezzo nel senso della lunghezza, saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Nel senso della larghezza possono essere utilizzate più tavole secondo quanto indicato dall’art. 30.
Scompare quindi l’obbligo dell’incastro con anima o continuo previsto nel precedente regolamento.
Con tali norme costruttive sono pertanto ammesse forme semplici (cofano a pianta rettangolare), classiche (spallate a pianta esagonale), elaborate (a pianta o sezione ottagonale, a pareti bombate, ecc.).
L’unico elemento richiesto è che lo spessore minimo del legno, a fondo intaglio, dopo la lavorazione, sia di almeno 25 mm (o 20 mm se il cofano è destinato ad inumazione/cremazione).
É ora prescritto che sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l’indicazione della ditta costruttrice.
Per trasporti in Italia da un comune ad un altro comune si usano criteri diversi per il confezionamento del feretro a seconda della distanza da compiere e ciò indipendentemente dalla pratica funebre o dal tipo di sepoltura prescelta.
Il legislatore ha inteso stabilire in 100 Km il discrimine fra l’uso di una sola cassa (di legno) o della doppia cassa (legno e metallica).
I 100 Km sono da intendersi come tragitto prevedibile, essendo alla partenza necessario verificare il tipo di feretro (nonché all’arrivo) da usarsi.
Cosicché, pur potendo interpretare letteralmente la norma nel senso di distanza da confine a confine di comune, purché uniti da strada percorribile da carro funebre, sarà più pratico fare riferimento alla distanza tra i 2 capoluoghi, così come riportata da carte stradali dell’Istituto Geografico Militare, intendendosi che detta interpretazione (oggettivamente riduttiva) potrà essere mitigata nell’applicazione pratica in relazione all’ampiezza territoriale di ciascun comune.
La norma di cui al comma 13 dell’art. 30 limita l’uso ad una sola cassa, di legno, se la distanza da coprire nel trasporto funebre è inferiore ai 100 Km
Essa è pertanto da intendersi nel senso che non è da prevedere né il controferetro metallico, né la cerchiatura con le liste di lamiera di ferro di cui al comma 11 dello stesso art. 30 Nel caso di feretro destinato a tumulazione occorre sia la cassa metallica che la cerchiatura.
Oltre i 100 Km., va la doppia cassa, anche se destinata ad inumazione o cremazione. Quella in legno sarà di spessore minimo di 25 mm; quella di zinco di 0,660 mm (di piombo di 1,5 mm, ma non è commercialmente utilizzata). Giunti a destinazione la cassa di zinco viene opportunamente squarciata prima della inumazione.
Sotto i 100 Km, viene usata una unica cassa solo se destinata ad inumazione o cremazione. Per l’inumazione e la cremazione se il trasporto è fuori del territorio del Comune si userà una cassa di spessore non inferiore a 25 mm; per trasporti interni al Comune destinati ad inumazione e cremazione lo spessore minimo è di 20 mm.
Per la tumulazione lo spessore minimo è sempre di 25 mm.
Spesso non viene considerata l’importanza dei seguenti fattori :
– spessore massimo della cassa di legno e di quella metallica;
– prodotti utilizzati nella verniciatura delle casse.
É opportuno che per i cofani destinati all’inumazione e alla cremazione vengano date indicazioni perché gli spessori massimi delle tavole a fine lavorazione (nelle parti di massimo spessore) siano contenuti (indicativamente in 35 mm). Ciò faciliterà la mineralizzazione delle salme.
I regolamenti di polizia mortuaria comunale possono inoltre stabilire le essenze lignee da prescrivere per cofani da inumare (sono preferibili legni teneri, facilmente degradabili).
Dal punto di vista logico, stante il fatto che la funzione della cerchiatura del feretro di cui all’art. 30 comma 11 è di contenimento meccanico della cassa di legno soggetta a pressione per rigonfiamento di quella interna metallica (dovuta alle sovrapressioni per effetto dei gas di putrefazione), si hanno due anomalie rilevabili dall’attuale testo di legge.
– qualora alla cassa metallica sia applicata una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas, si rende superflua la cerchiatura;
– se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica, la funzione della cerchiatura della cassa di legno interna, è inutile.
Dal questo dato si se ne deduce che la cerchiatura, pur essendo prevista dall’attuale testo, qualora fossero usate le valvole o i dispositivi di cui all’art. 77, nella pratica si rende superflua e antiestetica.
Altra novità consiste nell’obbligo di apporre una targhetta metallica sui feretri, con l’indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
Infine in base all’art. 77 il Ministro della sanità sentito il Consiglio di sanità, può autorizzare di volta in volta in relazione ai singoli brevetti, l’uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas di putrefazione.
Può altresì, in base all’art. 31, in relazione all’evolversi del mercato, consentire nelle bare e per la costruzione di esse, l’uso di materiali diversi da quelli oggi indicati, prescrivendone le caratteristiche per assicurare la resistenza meccanica e l’impermeabilità del feretro.
Detta autorizzazione è rilasciabile sia in forma singola (per brevetto, soluzione tecnica presentata da ditte interessate) sia in forma generale con l’indicazione dei nuovi materiali ammessi.