La tutela penale del cadavere

I recenti scandali nei cimiteri dell’interland napoletano, in cui si sono consumati addirittura dei reati, rendono quanto mai opportuno un piccolo exursus sulla tutela penale del cadavere.

Innanzi tutto si può meditare su questa massima:

Corte di Cassazione – Penale, Sentenza 21 febbraio 2003, n.17050:

“Il reato di vilipendio di cadavere è integrato da qualunque manipolazione di resti umani che consista in comportamenti idonei ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti, non resi necessari da prescrizioni tecniche dettate dal tipo di intervento o addirittura vietati, con la consapevolezza del loro carattere ultroneo o incompatibile con le prescrizioni proprie del tipo di attività svolto. Infatti, secondo consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità che, seppur risalente nel tempo, non è stato mai contrastato da pronunce di segno opposto, il dolo del reato di cui all’art. 410 c.p. è generico, di talché l’elemento psicologico di detto delitto è integrato dalla consapevolezza del fatto che, come nel caso di specie, l’azione posta in essere non è conforme alle prescrizioni o esigenze tecniche afferenti al tipo attività espletata ed è idonea ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti”.

Dopo questa doverosa citazione sono d’obbligo alcune riflessioni:

Il Codice Penale del 1930 ha previsto una molteplicità di fattispecie che contemplano condotte incriminatrici qualificate espressamente di vilipendio, la cui definizione non è tuttavia contemplata in alcuna norma e, di conseguenza, è rimessa all’elaborazione interpretativa di dottrina e giurisprudenza.

Tutte le fattispecie di vilipendio espressamente richiamate possono essere classificate, per materie omogenee, in due distinti gruppi:
– vilipendio in materia di delitti contro la personalità dello Stato (di cui al titolo 1 del libro Il del Codice);
– vilipendio in materia di sentimento religioso e pietà dei defunti (di cui al titolo IV del libro II del Codice).

i cadaveri non sono semplicemente res nullius (da questo punto di vista è significativo che venga penalmente punita ogni forma di commercializzazione del cadavere), costutuiscono, comunque, un esternalità negativa (sotto il profilo della salute pubblica) da smaltire presso quel particolare impianto igienico sanitario che è il cimitero (o in alternativa il crematorio).

ccvcvIl Codice penale prevede le attività illecite rivolte al cadavere nella sua interezza, a parti del cadavere o alle sue ceneri.

Per nozione comune si intende cadavere il corpo dell’uomo dopo la morte. La morte estingue la capacità giuridica, fa cessare la capacità di agire, annulla la persona fisica e la personalità, ma non per questo viene meno la tutela penale della spoglia che conservi in tutto o in parte le sembianze umane, sì da suscitare il sentimento di pietà verso i defunti.

 

Nella nozione giuridico-penale di spoglie umane non si annoverano pertanto le mummie, gli scheletri, i teschi e le ossa, conservati nei musei e negli istituti scientifici, che, per la loro destinazione e uso, hanno cessato di essere oggetto di venerazione e di pietà. Invece, la destinazione temporanea delle salme alle sale anatomiche non modifica tale nozione perciò ogni atto che non sia necessariamente connesso alle esigenze scientifiche può risultare punibile.

 

La tutela penale comprende le parti di cadavere, qualunque esse siano. purché sia riconoscibile la loro appartenenza al corpo umano privo di vi­ta. Ovviamente questa disposizione deve esser raccordata con la definizione di “parti anatomiche riconoscibili” fornita dall’Art. 3 comma 1 lettera b) del DPR 15 luglio 2003 n. 254.

Una parte anatomica riconoscibile (ad es. arto) può essere inumata, tumulata, cremata, a richiesta dell’avente titolo (ossia del soggetto che abbia subito la mutilazione. Se non vi è richiesta vi è inumazione (anche in forma massiva ed indistinta) o cremazione a seconda della presenza o meno di spazi cimiteriali e di crematori in zona, alle tariffe fissate dal gestore di crematorio o cimitero e con oneri a carico della struttura sanitaria dove è avvenuta l’amputazione.

Vi sono incluse anche le ceneri, prodotte dall’incenerizione del cadavere, dalla combustione del corpo umano o dal dissolvimento naturale (mineralizzazione) dei resti corporei. La normativa sulla destinazione atipica delle ceneri dopo la Legge 30 marzo 2001 n. 130, con cui si è novellato l’Art. 411 Codice Penale è quanto mai complessa, in seguito alle diverse leggi regionali con cui si sono introdotti nell’ordinamento italiano gli istututi di affido personale e soprattutto della dispersione in natura.

Addirittura la norma penale (Capo II titolo IV libro II concernente i delitti contro la pietà da tributare ai defunti fa riferimento alla fattispecie di “cadavere” “parte di esso” e “ceneri” con la massima promiscuità semantica. Oggi in forza dell’Art. 3 comma 1 lettera b) del DPR 15 luglio 2003 n. 254 con la formula di “resti mortali” ( si intendono escusivamente gli esiti di fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo, quando sia trascorso il periodo legale di sepoltura. Ad essi la Legge accorda una tutela affievolita con l’Art. 87 del D.P.R. 285/1990 (Si veda a tal proposito Cassazione Sez. 1^ Pen. con sentenza n.958 dell’ 9/11/1999).

Cadavere è indubbiamente quello del neonato che abbia vissuto anche per pochi istanti di vita autonoma extra-uterina, conformemente al concetto che per divenire cadavere è bastante la vita iniziata e spenta dopo brevissimo tempo.

 

La giurisprudenza, e gran parte della dottrina, considerano cadavere anche il corpo del feto nato morto, purché giunto a maturità tale da rendere evidenti le sembianze umane.

In realtà L’Art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non individua il termine di presunta età di gestazione di 22 settimane (termine presente in altre legislazioni, es.: quella francese), quanto tre ipotesi di presunta età gestazionale (meno di 20 settimane, tra le 20 e le 28 settimane, oltre le 28 settimane).

I prodotti del concepimento quando non richiesti ed al di fuori della casistica di cui all’Art. 7 DPR 285/1990 (quando, cioè abbiano maturato il diritto a sepoltura o cremazione) sono espressamente – considerati, ai fini del trattamento, come rifiuti sanitari potenzialmente infetti, con obbligo di termodistruzione, ai sensi dell’art. 14 comma 2 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, analogamente alle parti anatomiche non riconoscibili.

Solo la Regione Lombardia con la nuova formulazione dell’Articolo 11, commi 1.bis, 1,ter e 1.quater nel proprio regolamento regionale di polizia mortuaria (N. 6/2004 così come modificato dal Reg. Reg. N.1/2007) estende lo jus sepulchri a tutti i prodotti abortivi, prescindendo dal criterio cronologico.

 

I REATI DI MANOMISSIONE DEL CADAVERE

 

Per manomissione di cadavere si intende il compimento di quegli atti o trattamenti che comprendano il vilipendio, il deturpamento, la mutilazione, cassa estumalatala distruzione, la soppressione, la sottrazione, la dispersione, l’occultamento e l’uso illegittimo del cadavere. Queste manomissioni sono contemplate dalle quattro norme incriminatrici seguenti:

Il vilipendio di cadavere (art. 410): si verifica quando si compiano intenzionalmente atti idonei a manifestare oltraggio e disprezzo nei confronti del cadavere e delle sue ceneri, ad esempio, sputare sul cadavere o imbrattarlo (pena: reclusione da uno a tre anni). Se il colpevole deturpa, mutila il cadavere o commette su di esso atti di brutalità o di oscenità, il reato è aggravato.

La distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere (art. 411): la distruzione consiste nel ridurre al niente il cadavere bruciandolo o provocan­done il disfacimento con sostanze corrosive; la soppressione si ha quando il cadavere viene fatto sparire in modo da non essere più rinvenuto, ad esempio gettato in mare pio, gettato in mare; la sottrazione consiste nel trafugare e nascondere il cadavere in modo permanente e definitivo; la dispersione si ha quando si disseminano in luoghi diversi parti del cadavere o le sue ceneri. La pena è aumentata se il fatto è Commesso n cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.

 

L’occuItamento di cadavere (art. 412): L’occultamento del cadavere di una parte di esso o delle sue ceneri si distingue dalla sottrazione perché il nascondimento è solo temporaneo e fatto in modo che il cadavere possa essere prima o poi ritrovato. L’occultamento non presuppone lo sposta­mento della salma da un luogo all’altro, come invece avviene nella sottra­zione; un esempio: la madre, che tace la morte dcl figlio per ritardarne la rimozione e per tenerne le spoglie ancora presso di sé, potrebbe rispondere dell’occultamento, ma nessuno avrebbe il coraggio di condannarla.

 

L’uso illegittimo di cadavere (art. 413): è commesso da chiunque dissezioni o altrimenti adoperi un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici in casi non consentiti dalla legge.

 

Il dolo è generico quando vi sia stata la coscienza e la volontà di usare illegittimamente il cadavere in casi non consentiti, mentre è dolo specifico l’uso scientifico o didattico del cadavere intero o selezionato, qualora ne facciano abuso tutti coloro che possono divenire soggetti attivi del reato, cioè i medici, gli studenti di medicina, gli insegnanti e gli studiosi di medicina, gli inservienti delle sale anatomiche, i custodi degli obitori e chiunque altro si trovi a disporre del cadavere o di una parte di esso a scopi scientifici o didattici.

 

La dissezione comprende il riscontro diagnostico, l’autopsia, la dissezione anatomica predetta e gli esercizi di anatomia chirurgica. L’uso diverso dalla dissezione, fatto pur sempre a scopo didattico o scientifico, può aversi nello studio della tanatologia per ricerche sullo svolgimento dei fenomeni cadaverici e nell’insegnamento dell’anatomia artistica agli studenti delle scuole di scultura e di pittura.

 

La pena è aumentata se il fatto è commesso su un cadavere o su una parte di esso, che il colpevole sappia esser stato da altri mutilato, occultato o sottratto (es.: disseppellire un cadavere, compiendone la sottrazione, per sottoporlo a indagini scientifiche).

 

Possiamo allora trarre le seguenti conclusioni: delle manomissioni di cadavere il vilipendio ha interesse sessuologico comprendendo gli atti di necrofilia; la mutilazione e la soppressione hanno interesse criminologico quando, dopo l’omicidio, il cadavere viene smembrato; la soppressione e l’occultamento del ca­davere di neonato può concorrere col delitto di infanticidio; l’uso illegittimo del cadavere, infine, ha interesse deontologico perché riguarda la responsabilità professionale nei casi di utilizzazione delle salme per scopi non consentiti dall’ordinamento giuridico.

E’interessante un’ultima nota giurisprudenziale; nell’era della comunicazione globale e dell’abuso dell’immagine da parte dei media si registrano, infatti, due importantissimi pronunciamenti:

  • Sentenza n. 293/2000 della Corte costituzionale: “Il divieto di pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante non contrasta con la Costituzione perché è diretto a tutelare la dignità umana”.
  • Sentenza della Cassazione (sezione terza penale) n. 23356 dell’8 giugno 2001: “La pubblicazione di fotografie del cadavere della vittima di un omicidio può costituire reato se le immagini sono caratterizzate da particolari impressionanti e raccapriccianti, lesivi della dignità umana”.

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Carlo Ballotta

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30 thoughts on “La tutela penale del cadavere

  1. si e certi che le ceneri che ti vengono restituite siano quelle giuste,come si procede per esserne certi. grazie.

    1. X Fernando,

      dubbio amletico, nevvero?

      In realtà, per scongiurare ab orgine, l’accidentale scambio delle ceneri o la commistione delle stesse tra diversi defunti, sono previste procedure molto rigide che se rispettate offrono un elevato livello di garanzia.
      IN primis all’accoglimento nel cimitero dove insiste l’impianto di cremazione il feretro è accompagnato dai titoli di trasporto ed appunto cremazione, i quali vengono subito posti agli atti nell’archivio cimiteriale, consentendo una tracciabilità, nel percorso, quasi infallibile.
      IN secondo luogo nel forno di cremazione, assieme alla bara, è inserita una medaglia, realizzata in materiale termo-refrattario su cui sono incisi gli estremi anagrafici del de cuius, nell’urna dove vengono raccolte le ceneri, a cremazione appena eseguita, saranno quindi impressi gli stessi dati identificativi del defunto, recuperati dalla medaglia stessa.

  2. Buongiorno, sono erede testamentario della moglie di mio padre.
    Al momento della morte si è occupato di tutto il suo unico nipote che ha deciso per la cremazione.
    Al momento del ritiro delle ceneri ha messo a verbale che le avrebbe tumulate in un certo cimitero ma, dopo 12 mesi dal ritiro, nel cimitero non hanno nulla.
    È stato commesso un reato con questo comportamento?
    Ad oggi purtoppo non sappiamo dove poter onorare la salma della defunta.
    Grazie.

    1. X Cristiano,

      giusto un paio di appunti procedimentali e due o tre – al massimo – suggestioni.

      1) La dichiarazione mendace o forzata è punita penalmente ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000
      2) ogni tumulazione (anche di urna cineraria) costituendo un sepolcro privato all’interno di un cimitero è soggetta ad un’autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria, in cui – sostanzialmente – una figura dirigenziale ex art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000 (o chi assolva le stesse funzioni nei Comuni privi di “apicali”) valutato il titolo di accoglimento (sussiste la concessione della celletta? il defunto ha diritto di sepolcro, cioè può effettivamente esser deposto in quel dato tumulo) consente l’esecuzione della sepoltura. Di questi atti vi è sempre traccia negli archivi comunali.
      3) Nei “libri” cimiteriali (di pubblica consultazione ex art. 10 D.Lgs n. 267/2000) deve esser diligentemente annotato ogni movimento (in entrata ed uscita) di ossa, feretri, ceneri e resti mortali per garantire nel tempo la tracciabilità delle sepolture.
      4) ex art. 81 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 il verbale di consegna delle ceneri è redatto in triplice copia: l’una è abbinata al decreto di trasporto, l’altra rimane agli atti del gestore del crematorio,l’altra ancora ritorna allo Stato Civile del Comune di decesso: lo stesso centro autorizzativo che ha rilasciato tutte le autorizzazioni conseguenti al decesso del de cuius (al trasporto, alla cremazione).

      Incrociando tutti questi dati ed elementi non dovrebbe riuscire impossibile risalire all’effettiva destinazione dell’urna cineraria in questione, in quanto ogni passaggio deve esser debitamente autorizzato e registrato.

  3. buongiorno, io e mia sorella abbiamo fatto un errore. Ns madre voleva essere cremata e alla domanda delle ceneri, la sua risposta e’ stata, voglio che vengano disperse, al limite fatelo con quelle di vs padre. Ora mio padre che e’ sottoterra verra’ disotterrato fra 2 anni per cui mia sorella ha fatto la pratica di affido “temporanea”,mi ricordo bene che chiedemmo questa cosa all’impiegato comunale ma eravamo distrutte dal dolore e forse lui aveva capito male…pensando che parlavamo unicamente della dispersione delle ceneri del papa’…..e disse di si.
    Adesso invece ci stanno dicendo che l’affido e’ per sempre, leggo di reati penali se si disperdono le ceneri. Ma non e’ la volonta’ della mamma, possibile che non si puo’ tornare indietro? spiegando che anche se abbiamo firmato x l’affido pensavamo che fosse temporaneo? o e’ come aver firmato il falso e giuridicamente e’ reato penale?

    1. X Liliana,

      Niente paura: l’autorizzazione all’affido non è mai un atto irreversibile, infatti, esso può esser revocato o semplicemente vi si può rinunciare, per ragioni di vario ordine che, in questa sede sarebbe ozioso scrutinare.
      Certo l’affido non è temporaneo, ma a tempo indeterminato, almeno sin quando non deceda l’affidatario o quest’ultimo decida per la retrocessione dall’affido stesso, così da conferire alle ceneri una diversa sistemazione.
      La dispersione delle ceneri richiede una procedura aggravata proprio perché presenta profili di natura penale, ecco allora il motivo per cui debba emergere chiaramente la volontà del de cuius per questa destinazione così atipica ed estrema delle proprie ceneri. Le modalità attraverso le quali questo volere debba esser manifestato sono tra le più svariate e molto dipendono dalla legge regionale di riferimento: c’è chi ammette la dichiarazione, ancorchè autenticata dei più stretti congiunti che in questo modo diverrebbero dei semplici portavoce del de cuius, mentre altre legislazioni locali decretano l’improcedibilità senza una volontà scritta della persona defunta. Anche qui si aprirebbe un capitolo pressochè infinito sulla forma in cui rendere la prefata volontà scritta: alcuni ammettono anche un informale “pizzino” (biglietto cartaceo datato e firmato, senza particolari rigori legalistici) altri, invece pretendono la pubblicazione presso un notaio di questa disposizione per il post mortem, assumendo essa tutte le caratteristiche sostanziali e la natura di un testamento olografo.
      Insomma: il caos regna sovrano.
      Non nascondo vi sia un grave problema di compatibilità tra le due istanze o di affido o di dispersione, poichè ambedue dovrebbero ricalcare perfettamente il volere del de cuius quindi o si opta per l’una o per l’altra, meglio, contestualmente alla domanda di cremazione e le dichiarazioni forzate o mendaci sono penalmente punite dalla legge (art. 76 D.P.R. n. 445/2000).
      Innanzi tutto: Lei da quale Regione scrive? Dovrebbe esser più precisa in questa indicazione affinché possiamo veramente aiutarla.
      Comunque: l’autorizzazione alla dispersione è rilasciata sempre dall’Ufficiale di Stato Civile nel rispetto della volontà del defunto, anche quando essa dovesse rivelarsi postuma.
      Io procederei così: si stabilisce un contatto con le competenti autorità comunali spiegando come l’atto di affido, in realtà nasca viziato da un errore, seppure commesso in buona fede, vale a dire è mancato il canale comunicativo per rendere agli atti la vera volontà del de cuius, ma la spiegazione del qui pro quo deve esser molto convincente e soprattutto particolareggiata (= non deve sembrare un capriccio dovuto solo ad un repentino cambio d’idea dell’affidatario) il Comune presa conoscenza delle mutate condizioni agisce in autotutela e per carenza di presupposti (manca la volontà, anche se nominalmente espressa) annulla/revoca l’atto di affido con proprio provvedimento di riesame, a questo punto l’urna rientra nella disponibilità degli aventi diritto a pronunciarsi (Lei e Sua sorella) i quali – adesso sì – potranno palesare il desiderio del de cuius per la dispersione o in alternativa studiare una nuova destinazione per le ceneri (temporaneamente tumulate in cimitero? Affidate ad un soggetto terzo rispetto all’originale affidatario, disperse in cinerario comune…?)
      Si rileva un certo margine di discrezionalità, data la situazione veramente confusa, da parte delle autorità comunali nell’accogliere o rigettare la nuova istanza, tuttavia la pubblica amministrazione ha l’obbligo di rispondere e motivare adeguatamente la propria decisione, sulla base di argomentazioni logico-giuridiche, indicando sempre l’autorità di garanzia cui eventualmente proporre ricorso amministrativo avverso il possibile diniego.

  4. So che entro breve mio nonno, morto 35 anni fa , verrà tolto dalla bara che mi si dice sia ancora in sede, nonostante il monumento funebre sia stato tolto circa due mesi fa , senza preavvertirmi. Avevo chiesto gia’ un anno fa al responsabile del cimitero se si sarebbe eseguita l’ estumulazione perché avevo visto gli appositi cartelli attaccati alle tombe vicine, ma mi era stato risposto che per il nonno non era previsto nulla.
    Ora ho fatto presente la mia contrarietà alla situazione all’ ufficio del responsabile cimiteriale: i materiali lapidei, pregevoli, mi vengono detti ” dispersi ormai” e mi è stato detto che verrò avvertito quando ci sarà l’ estumulazione dei resti perché ho voluto precisare che intendo mettere i resti del nonno in apposita cassetta per loculo adibito. Il mio vero timore è che altri aventi causa nella questione, abbiano barattato in qualche modo gli ottimi elementi lapidei, togliendo a suo tempo la pur pesante barretta di avviso di estumulazione del nonno e concordato di metterne i resti mortali in ossario comune, senza pagare spese convinti che io non mi accorgessi di niente perché abito molto lontano. In verità io ho affidato incarico di cura e vigilanza delle tombe dei miei a persona di fiducia. So per certo che un parente è andato a parlare di questa estumulazione in ufficio ancora un anno fa, ma sul verbale non risulta scritto nulla, solo la data del giorno che questo parente ha parlato con l’ addetto a scrivere della tomba del nonno. Tutto ciò non mi lascia sereno e vorrei sapere a questo punto come regolarmi. Avrei pensato a scrivere una A.R. al responsabile cimiteriale invitandolo a comunicarmi per iscritto data e ora di estumulazione del nonno ( mancano un pugno di tombe!!!) e di comunicare lui stesso agli altri aventi diritto, che lui conosce, la stessa cosa, onde procedere ad un dovuto confronto tra aventi diritto( tre) per la suddivisione delle spese della nuova tumulazione in cassetta . So che forse chiedo a Voi tanto, ma vorrei sapere cosa posso fare anche per riavere i materiali lapidei che vengono dati per ” dispersi” perché vorrei, pur pagando, riutilizzarli dopo un buon ripristino su altre sepolture di famiglia, previo consenso degli altri aventi causa.

    1. X Lorenzo,

      primo punto da Lei sollevato: sotto il profilo normativo centrale nella gestione dei “rifiuti” cimiteriali (= prodotti di scarto provenienti dalla ciclica azione di sepoltura/disseppellimento, compresi gli inerti ed i materiali lapidei installati ad ornamento delle tombe) risulta essere l’innovativo il D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, il quale:

      1) all’art. 2 comma 1 lett.) f n. 1 definisce queste “nuove” fattispecie, prima non sufficientemente considerate dal Legislatore (in effetti tutta la disciplina di polizia mortuaria sta diventando, ultimamente, un po’ vetusta ed inadeguata)
      2) all’art. 13 prevede la possibilità di un responsabile re-impiego degli stessi, o un loro recupero purché sempre all’interno della stessa struttura cimiteriale (vietata, dunque, la commercializzazione “sottobanco”!)

      Per elementi di particolare valore storico-artistico (specie per le tombe di pregio), ma non ancora sottoposti a vincolo della Sovrintendenza (Artt. 10,commi 1 e 3, lett.a) e 12, commi I e 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42,relativamente ai siti cimiteriali, dichiarati d’interesse culturale) il regolamento comunale di polizia mortuaria (di cui ogni comune deve necessariamente dotarsi!) può contemplare apposite procedure di salvaguardia e valorizzazione (altrimenti, come da Lei giustamente rilevato, tali opere, anche se raffinate ed in ottimo stato, finirebbero, ingiustamente, in discarica).

      Ora, sul possibile ulteriore avvio ad una nuova funzione dei materiali lapidei, dopo l’esumazione/estumulazione sussistono diverse filosofie ermeneutiche; a tal proposito l’art. 99 del Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, se sottoposto ad una lettura molto estensiva e “progressista” può esser spunto per qualche ragionamento. La legge, infatti, con questa norma ad hoc pare delineare un rapporto dialettico tra lo jus tollendi del Comune, quale titolare ultimo dell’impianto cimiteriale, e lo jus retinendi del concessionario, almeno riguardo alla proprietà di questi beni come, appunto, lastre tombali, arredi votivi e suppellettili funebri, ad ogni modo sembra pacifico il loro riuso sempre in ambito cimiteriale (per ovvi motivi di pietas, di opportunità anche – se si vuole – scaramantica e soprattutto per l’orientamento rigido impresso alla componente materiale dei sepolcri privati, la quale è ontologicamente finalizzata all’esercizio dello jus sepulchri, ciò esclude tassativamente l’uso di un bene cimiteriale per scopi non ammessi dalla legislazione speciale in materia di sepolcreti ( = non posso asportare un granito cimiteriale, ancorchè in scadenza di concessione, per pavimentare il salotto di casa: sarebbe un’azione immorale!). Un certo filone della dottrina, può rigido e risoluto fa cadere tutti queste entità decorative in esame, nell’istituto civilistico dell’accessione ( art. 934 Cod. Civile) per cui quest’ultime diverrebbero automaticamente proprietà del Comune, esso, dunque, potrà smaltirle nelle forme dettate dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.

      Seconda questione: quando i sepolcri privati (quali sono le tumulazioni tutte!) si avvicinano alla naturale esaurimento temporale del rapporto concessorio si apre il solito problema sul recupero delle spese per l’operazione, che data la natura privata del sepolcro non possono gravare sul bilancio del Comune, a pena di responsabilità patrimoniale ex art. 93 D.Lgs n. 267/2000, e la nuova sistemazione (ossario comune? Una nuova sepoltura privata e dedicata? Il campo indecomposti o la cremazione se il cadavere non è scheletrizzato al punto da consentire la raccolta delle ossa?) dei resti rinvenuti all’atto dell’apertura del feretro.

      E’buona norma (obbligo…almeno contabile) avvisare almeno il concessionario della sepoltura o i suoi aventi causa, in caso di suo sopravvenuto decesso, affinchè questi si assuma, spontaneamente o meno, i relativi oneri, si presume, infatti, che il concessionario (ma non sempre ciò accade) sia anche legittimato a disporre dei resti esumati/estumulati, in base al criterio dello jus coniugii o dello jus sanguinis.

      Lei, quale nipote, è pienamente titolato, nel caso di manifesto disinteresse degli altri parenti, magari, di grado più prossimo, i quali prevarrebbero nella decisione, ad assumersi gli oneri per il disseppellimento e la conseguente nuova “sepoltura” (da intendersi in senso lato e molto figurato!) delle ossa o di quanto dalla spoglia di Suo nonno residui.

      Contatti pure l’ufficio del Cimitero per tutelare la Sua posizione giuridica nei confronti degli avanzi mortali del nonno (in termini di pietas ed affetti struggenti anche nel post mortem) e degli altri congiunti, con i quali, mi par di capire) le relazioni endo-famigliari, non sono propriamente idilliache…o sbaglio, a causa di un eccesso di malizia funeraria???

  5. Buongiorno. Lavoro in un cimitero e spesso mi trovo a vedere utenti che fotografano lapidi, senza essere parenti. Lapide su cui sono presenti foto, nome defunto e dati sensibili. C’è qualche legge o regolamento che vieta di fare foto all’interno di un cimitero?
    Possono considerarsi dati sensibili?
    Grazie mille per l’attenzione. Cordiali saluti.

    1. X Giulia

      …e brava Giulia (come cantava Vasco tanti anni fa!) ad essersi posta un problema non di poco conto, che da tempo assilla i gestori dei nostri campisanti, data la rilevanza storico-artistica di molti cimiteri italiani, capaci persino di attrarre orde di turisti assatanati in preda a sussulti e manie da perfetto gothic revivial, tanto caro alla letteratura romantica.

      La questione è molto complessa e dibattuta, in quanto la natura del cimitero è demaniale e, dunque, pubblica per antonomasia, mentre le tombe (quasi tutte a sistema di tumulazione) dotate della caratteristica di monumentalità si configurano pur sempre come sepolcri privati realizzati nel cimitero comunale ex Capo XVIII del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Come al solito i conflitto tra principi primi si risolve per compressione o estensione di quest’ultimi, in un quadro dinamico a geometria variabile.

      La definizione ufficiale di dato sensibile, alla quale rinvio con formale deferenza (sono pur sempre le solenni parole del Legislatore!), è dettata dall’Art. 4 comma 1 lett.) d) del Codice sulla privacy di cui al D.Lgs n. 196/2003. Per la Legge ogni sepoltura deve esser contrassegnata dai dati anagrafici del de cuius e questa norma, per nulla peregrina, soddisfa l’interesse eminentemente pubblico dell’identificabilità delle singole tombe, siano esse semplici fosse di terra in campo comune o più sontuose cappelle gentilizie, altrimenti, ragionando per converso, si legittimerebbe la pratica tipicamente medioevale delle orrende fosse carnaie, dove i cadaveri, senza alcun riconoscimento, venivano ammassati indistintamente, mentre nei moderni ordinamenti di polizia mortuaria l’unica destinazione massiva e promiscua dei resti umani è rappresentata dall’ossario/cinerario comune.

      Si rammenta che in cimitero il soggetto istituzionale deputato al trattamento delle informazioni (si pensi alla tenuta del pubblici registri cimiteriali ed alla loro archiviazione) è il Comune, in quanto titolare ultimo dell’impianto stesso.

      Sotto lo specifico profilo dei réportages fotografici in cimitero, cioè per quanto riguarda i luoghi pubblici o aperti (e/o esposti) al pubblico, vanno ricordate le disposizioni di pubblica sicurezza (Titolo III del T.U.LL.P.S., R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e relativo Regolamento di esecuzione, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e loro succ. modif.), dove potrebbero citarsi gli artt. 75 (sulle produzioni, anche senza carattere di continuità ed indipendentemente da finalità commerciali) e 76 (esecuzione in luogo aperto od esposto al pubblico di azioni destinate ad essere riprodotte in “cinematografo”, per cui è prevista una preventiva comunicazione all’autorità locale di Pubblica Sicurezza.

      Secondo la mia modesta esperienza l’intrico in cui si sovrappongono desideri di estrema privacy ed interessi culturali (o anche morbosi???) si scioglie con una norma ad hoc nel regolamento comunale di polizia mortuaria da cui discenderà caso per caso una specifica autorizzazione da parte del preposto ufficio comunale.

  6. Buonasera ,avrei un quesito da porvi,e’ possibile chiedere l ‘ abbattimento di un edificio per cercare un cadavere che fu’ occultato nelle fondamenta dell’ edificio?Quali azioni legali intraprendere?

    1. X Nicola,

      bisogna investire della questione la Magistratura, ovviamente in sede penale,; solo l’Autorità Giudiziaria, infatti, può disporre il preventivo sequestro dell’immobile e l’abbattimento, con la dovuta prudenza, delle opere murarie necessario al rinvenimento del cadavere.

  7. Vi ringrazio del vostro commento di risposta alla mia domanda. Purtroppo come temevo le azioni da poter intraprendere sono poche e rischiose, dal momento che per l’ esame del dna su ossa o resti ci sono stati richiesti circa 2000 €, con un’attendibilità piuttosto bassa. Comunque il fatto che voi mi abbiate detto che non è rara questa procedura pressapochista e senza alcun rispetto per quello che un tempo era un padre e un nonno amato conferma i miei dubbi. Grazie ancora e buona giornata
    Liliana Cofano

  8. X Liliana,

    Spesso i parenti non sono ammessi, per ragioni di sicurezza, ad assistere allo scavo delle fosse in esumazione, ma è una scelta politica propria di ciascun comune.

    Nel caso d’inumazione in campo comune, decorso il turno di rotazione decennale, l’esumazione è disposta “d’ufficio”, senza che vi siano obblighi (giuridici) d’informazione.
    Di fatto, per altro, in molti, se non pressoché tutti, comuni é invalsa, per ragioni di opportunità e buoni rapporti con la cittadinanza, la prassi di portare a conoscenza gli interessati di tali operazioni con appositi avvisi, a volte posti in relazione ai campi interessati, altre volte anche sulla singola fossa, cosicché essi possano, poi, esercitare il loro Jus Sepulchri sui resti ossei esumati.

    E’ consigliabile rivolgersi al servizio di custodia del cimitero che, sulla base dei registri cimiteriali, tenuti in ordine cronologico delle sepolture, e dei verbali redatti all’atto dell’esumazione stessa, potrebbe fornire indicazioni specifiche, quanto meno sulla destinazione delle spoglie.

    In realtà Lei segnala e rappresenta un problema da tempo noto almeno a noi frequentatori cimiteriali: le ossa dovrebbero esser raccolte con cura e diligenza (e perché non adeguatamente pulite da avanzi di stracci, imbottiture ed altri rifiuti cimiteriali? Sarebbe un servizio di notevole qualità offerto alle famiglie!) ma questo difficilmente davvero avviene per mancanza di tempo, personale qualificato o carenze organizzative della “machina” cimiteriale.

    L’appartenenza delle ossa ad una determinata persona defunta dovrebbe esser assicurata dalla targhetta identificativa, realizzata in materiale indelebile, apposta sul coperchio del cofano funebre che di solito si rinviene all’atto dell’apertura della fossa, ma nel caso di esumazioni massive, purtroppo, può succedere lo scambio di ossa.

    L’unica soluzione sarebbe un esame dei reperti anche attraverso la prova del DNA. E’ sempre ammessa l’azione giudiziaria per l’accertamento del danno patito…ma con la farragine ed i tempi biblici della nostra giustizia civile.

    Chi ha sbagliato potrebbe esser soggetto a sanzioni disciplinari ed amministrative, qualora la sua responsabilità nell’accaduto, fosse realmente dimostrata.

  9. Buongiorno, avrei bisogno di sapere il vostro parere di esperti riguardo ad un problema che si è creato in sede di esumazione dei resti di mio nonno deceduto nel 1995. Nonostante la richiesta di mia madre di essere presente all’esumazione, i resti del nonno sono stati esumati prima che noi arrivassimo (ci avevano dato l’appuntamento ma lo hanno fatto prima) e dopo molte insistenze ci hanno mostrato una cassettina con dentro oltre ai resti anche calzini, pezzi di bara, il poggiamento (che peraltro a mio nonno nessuno aveva messo) e altro. Noi abbiamo il fortissimo dubbio che i resti che ci hanno mostrato non siano di mio nonno. Dal punto di vista legale che tutele hanno i resti riesumati del corpo? Cosa potremmo fare? Grazie e buona giornata

  10. X Costante,

    Dispositivo dell’art. 411 Codice Penale
    Fonti ? Codice Penale ? LIBRO SECONDO – Dei delitti in particolare ? Titolo IV – Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti (Artt. 402-413) ? Capo II – Dei delitti contro la pietà dei defunti
    Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso (1), ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni (2).
    La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia (3).
    Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto (4).
    La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da duemilacinquecentottantadue euro a dodicimilanovecentoundici euro.

    Note
    (1) Per quanto riguarda il concetto di parte, la giurisprudenza ha precisato che deve intendersi tale quei residui di salam che per entità, natura e specie siano idonei a suscitare l’idea del corpo umano inanimato.

    (2) Qualora vi sia vilipendio sul cadavere, si verifica concorso apparente di norme ex art. 15, di conseguenza il reato in esame assorbe la fattispecie di vilipendio prevista all’art. 410.

    (2) Si tratta di una circostanza aggravante speciale connessa al luogo di realizzazione del reatom per cui la sanzione sarà aumentata se la condotta viene a compiersi in un cimitero, ovvero nel luogo adibito alla sepoltura dei cadaveri e alla custodia delle ceneri, o negli altri luoghi di sepoltura diversi dai cimiteri, in cui si trovino i resti umani o tombe o sepolcri isolati, o infine nei luoghi di deposito o di custodia, come ad esempio le camere mortuarie delle cliniche o degli ospedali, le chiese, le sale anatomiche.

    (3) Tale comma è stato aggiunto dall’art. 2, della l. 30 marzo 2001, n. 130, che ha sottratto all’applicazione della norma la dispersione autorizzata dal defunto con le sue ultime volontà.

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