L’Agenzia delle Entrate con la FAQ 16/2/2016 riconosce che senza questo chiarimento ci si sarebbe trovati in una situazione complicata: cioè una platea indefinita di soggetti tenuti all’adempimento e un numero altrettanto indefinito di potenziali soggetti con possibilità di detrazione che, uniti ad un tetto troppo basso di detrazione (1.550 euro a funerale), potevano creare difficoltà di trasmissione e attribuzione.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate determina un importante chiarimento, perché circoscrive i soggetti tenuti all’obbligo trasmissivo in “esercenti l’attività di servizi di pompe funebri e attività connesse”.
A questo punto si apre una duplice possibilità interpretativa:
1) l’Agenzia voleva circoscrivere l’obbligo di inoltro alle sole imprese funebri?
2) o l’Agenzia ha voluto circoscrivere l’obbligo di inoltro ai soggetti che svolgono “Servizi di pompe funebri e attività connesse”, intendendo per tali quelli identificabili con il codice ATECO 96.03.00, che esattamente riporta tale definizione?
Se L’Agenzia delle Entrate avesse voluto circoscrivere l’obbligo alle sole imprese funebri, avrebbe parlato solo di queste, senza null’altro aggiungere. Ricordiamo che il codice ATECO 96.03.00 riguarda:
– inumazione e cremazione di cadaveri e di carcasse di animali domestici e attività collaterali: preparazione delle salme per l’inumazione, cremazione, imbalsamazione e servizi prestati dalle imprese di pompe funebri, fornitura di servizi di inumazione o di cremazione, affitto di camere ardenti
– affitto o vendita di tombe
– manutenzione di tombe e mausolei
– disbrigo di pratiche funerarie
Dalla classe 96.03 sono escluse:
– servizi di cura del verde all’interno dei cimiteri, cfr. 81.30
– esequie religiose, cfr. 94.91
Conseguentemente, a nostro avviso, salvo ulteriore chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, la interpretazione da dare per la identificazione dei soggetti obbligati alla comunicazione in oggetto è da ritenersi ampia.
Cosicché gli obbligati alla comunicazione all’Anagrafe tributaria sono i soggetti che svolgono una o più delle attività dell’elencazione propria del codice ATECO 96.03.00, tra cui anche i gestori di cimiteri e crematori, visto il richiamo espresso a inumazioni e cremazioni di cadaveri, contenuto nella specificazione del codice ATECO citato. Si ritiene poi che non ci si debba limitare alle sole imprese che forniscono servizi di inumazione e cremazione di cadaveri al funerale, ma anche di tumulazione (operazione cimiteriale non citata, ma essenziale per provvedere alla sepoltura di un defunto in loculo o tomba)