Il Governo vara la strategia dei controlli su Enti Locali e municipalizzate

Estratto dal DL 10 ottobre 2012, n. 174 Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche’ ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012

d) l’articolo 147 dell’Ordinamento degli Enti Locali D.lgs.vo 267/2000 e smi e’ sostituito dai seguenti:
«Art. 147. – (Tipologia dei controlli interni).
1. Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarita’ amministrativa e contabile, la legittimita’, la regolarita’ e la correttezza dell’azione amministrativa.
2. Il sistema di controllo interno e’ diretto a:
… omissis …
d) verificare, attraverso l’affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all’articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l’efficacia, l’efficienza e l’economicita’ degli organismi gestionali esterni dell’ente;
e) garantire il controllo della qualita’ dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’ente.
3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
4. Nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all’organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell’ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unita’ di controllo, laddove istituite.
5. Per l’effettuazione dei controlli di cui al comma 1, piu’ enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalita’ di costituzione e di funzionamento.

m) all’articolo 234 dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
“2-bis. Al fine di potenziare l’attivita’ di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, presso le province, le citta’ metropolitane, i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e quelli capoluogo di provincia, un componente del collegio dei revisori, con funzioni di Presidente, e’ designato dal Prefetto ed e’ scelto, di concerto, dai Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri.”;

Art. 147-bis. – (Controllo di regolarita’ amministrativa e contabile).

… omissis …

Art. 147-ter. – (Controllo strategico).

… omissis …

Art. 147-quater. – (Controlli sulle societa’ partecipate).

1. L’ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle societa’ partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell’ente locale, che ne sono responsabili.
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, l’amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all’articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la societa’ partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la societa’, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle societa’, i contratti di servizio, la qualita’ dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l’ente locale effettua il monitoraggio periodico sull’andamento delle societa’ partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente.
4. I risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Art. 147-quinquies. – (Controllo sugli equilibri finanziari).

1. Il controllo sugli equilibri finanziari e’ svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilita’.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari e’ disciplinato nel regolamento di contabilita’ dell’ente ed e’ svolto nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonche’ delle norme di attuazione dell’articolo 81 della Costituzione.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente in relazione all’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.”;

Art. 148 dell’Ordinamento degli Enti Locali D.lgs.vo 267/2000 e smi
(Controllo della Corte dei conti)
1. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimita’ e la regolarita’ delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascun ente locale, nonche’ il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, o il Presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non e’ prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarita’ della gestione e sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti; il referto e’, altresi’, inviato al Presidente del consiglio comunale o provinciale.

… omissis …

Art. 170 comma 6 dell’Ordinamento degli Enti Locali D.lgs.vo 267/2000 e smi

6. Per gli organismi gestionali dell’ente locale la relazione indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.

Written by:

@ Redazione

9.180 Posts

View All Posts
Follow Me :

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.