I principi del DDL sulle attività funerarie

Riportiamo un estratto dal testo di DDL unificato per la riforma dei servizi funerari, e precisamente l’articolo 1, nel quale sono contenuti i principi ispiratori della nuova legge e le attribuzioni generali:

Articolo 1
(Oggetto e attribuzioni)

1. La presente legge determina i principi fondamentali in materia funeraria, intesi come il complesso di servizi e di funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria.
2. I principi fondamentali cui deve ispirarsi la specifica disciplina in materia funeraria sono:
a) uniformità del trattamento del cadavere, delle ceneri cremate e delle ossa umane sul territorio nazionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della uniforme tutela delle condizioni igienico-sanitarie;
b) uniformità del trattamento amministrativo dei dati concernenti i cadaveri, le ceneri e le ossa umane, la cui competenza permane allo stato civile;
c) salvaguardia e tutela, nell’attuazione dei principi di cui alle lettere a) e b), dei diversi usi funerari propri di ogni comunità territoriale;
d) pari opportunità tra operatori nella gestione dei servizi attinenti alla materia funeraria e, in misura corrispondente, una adeguata tutela e una corretta informazione della persona che si avvicina a tali servizi
e) garanzia del rispetto della dignità di ogni persona e il diritto di ognuno di potere liberamente scegliere la forma di sepoltura o la cremazione.
3. L’ordine e la vigilanza sulle attività in materia funeraria spettano al sindaco del comune nel cui territorio si svolgono tali attività. Il sindaco, nello svolgimento di tali funzioni, si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente e per la polizia mortuaria del personale comunale espressamente incaricato.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

Come si potrà notare viene posta particolare enfasi al problema della uniformità del trattamento dei morti, anche dal punto di vista amministrativo, sul territorio nazionale, fermi restando gli usi e le tradizioni locali. Pco di nuovo alla luce del sole: vengono ribadite le funzioni del Sindaco, del Comune, dell’ stato civile, dell’ASL. In altre parti del testo talune precedenti ipotesi di variazione delel competenze (prima sbilanciate sullo stato civile) vengono ora più propriamente attribuite al Comune e sarà questi a riassegnarle al competente ufficio comunale. Un esempio vale per tutti: per trasporto e sepoltura, ma anche cremazione di resti mortali che senso avrebbe far spostare la persona interessata che si trova in cimitero ad un ufficio di stato civile in Comune? meglio attribuire tali incombenze al personale comunale che è presnte negli uffici cimiteriali.

 

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