Fissare i costi per i trasporti funebri?

Dato per assodato che:

1)dopo dopo il 1/1/2002 (art. 35, 12, lett. g) L. 28/12/2001, n. 448 non esiste più il diritto di privativa, anche se altri studiosi della materia funeraria propendono per far risalire questa eliminazione addirittura all’entrata in vigore della Legge 142/1990, la quale abrogava l’Art. 1, n. 8 TU di cui al RD 15/10/1925, n. 2578. (si veda anche la Circolare Sefit n. 5595 del 21.02.2005)

2) l’attività di trasporto funebre è libera.

La stessa Corte dei Conti, Sez. regionale del concarrotrollo per l’Emilia-Romagna, richiesta di un parere sulla possibilità di imposizione del diritto di privativa di cui all’articolo 19 comma 2 del DPR 285/90 con parere n. 6 del 13/3/2009 ha specificato che il servizio in questione è da ritenersi soggetto alla libera concorrenza.

Pur senza citarlo, di fatto, con implicita abrogazione, non, quindi, può applicarsi un diritto di privativa se la privativa non è più consentita.
Nello stesso parere si specifica la potestà comunale sia di effettuare il servizio di trasporto funebre in concorrenza coi privati, sia di regolamentazione, da parte del comune, del servizio di trasporto funebre.

 

In materia, tra l’altro vi è giurisprudenza costante, si sono infatti pronunciati diversi T.A.R. e la stessa Suprema Corte di Cassazione (1) ed anche molte legislazioni regionali si sono richiamate a questo principo con espliciti rimandi.

E’, allora,ancora possibile per il Comune fissare le tariffe dei trasporti sul territorio comunale da applicare da parte delle ditte di onoranze funebri.

Probabilmente e’ sostenibile tale legittimazione, in termini di valore massimo, sia in considerazione che l’art. 16, 1, lett. a) dPR 285/1995 sia per il DM 31/12/1983, dopo il suo “ripristino” nel testo originale da parte del TAR Lazio, sez. I.ter n. 7570 del 5/6/-11/9/2003, che ha annullato le modifiche apportatevi dall’art. 2, punto 4) del DM 1/7/2002.
La questione si sposta sull’opportunità o meno di stabilire un tetto a prezzi, così calmierati.

Tuttavia a a livello politico e per esercitare una vera vigilanza sul mercato avrebbe ancora un senso tutto ciò(tenendo conto che il prezzo varrebbe solo per i funerali con origine e termine nel territorio comunale)?

Nel passato, un’associazione di imprese funebri aveva elaborato dei tariffari, volti a fornire indirizzi di massima ai propri associati (anche con la funzione ‘politica’ di una trasparenza e di concorrenzialita’, per evitare che prezzi ‘apparenmtemente’ troppo bassi (cioe’ con oneri ‘scaricati’ su altre voci) dequalificasse la categoria, solo che l’Antitrust, come sempre fa in questi casi, ha ‘suggerito’ (intimato?) di cessare da tale pratica, considerandola foriera di cartelli tra imprese e quindi limitatrice della libera concorrenza.

In merito, poi, alle fatturazioni (Circolare SEFIT Federutility n. 1199 del 14.09.2007) si si tenga presente che esse non sono neppure emesse, essendo le prestazioni di onoranze funebri (in cui si tende a far confluire anche il trasporto) sono esenti IVA, con la conseguenza che le fatture sono rilasciate, quando richieste solo nel caso (e nella misura a cio’ idonea) che gli eredi le richiedano ai fini delle detrazioni fiscali (1.549,37 euro) importo spesso gia’ coperto da altro (es.: concessione del loculo, se sia richiesta questa pratica funebre).

E, poi, il comune non svolge funzioni proprie della GdF.

La sola strada, possibile, sembra quella (laddove, appunto, praticabile) di indicare nelle condizioni di esercizio di attività funebre l’obbligo dell’esposizione al pubblico della tariffa dei prezzi (alcune IOF gia’ attuano politiche di ‘prezzi’ esposti, per ragioni di trasparenza ed acquisizione della fiducia da parte dei clienti).

(1) – Consiglio di Stato, Sez. VI, 7/11-27/12/2006, n. 7950
– Consiglio di Stato, Sez. V, 11/10/2005, n. 5506
Corte di Cassazione, Sez. I, 06/06/2005, n. 11726
– T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. III, 15/12/2004, n. 4338
– Consiglio di Stato, Sez. V, 09/12/2004, n. 7899
– T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 02/07/2004, n. 9865
– T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 11/03/2004, n. 2844
– Consiglio di Stato, Sez. V, 06/03/2002, n. 1367
– Consiglio di Stato, Sez. V, 04/03/2002, n. 1269
– Consiglio di Stato, Sez. V, 28/02/2002, n. 1226
– T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. Un., 24/01/2002, n. 41
– T.A.R. Puglia, Sez. II, Bari, 28/03/2001, n. 815
– T.A.R. Piemonte, Sez. II, 08/02/2001
– T.A.R. Puglia, Sez. I, Bari, 20/03/2000, n. 1056

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Carlo Ballotta

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14 thoughts on “Fissare i costi per i trasporti funebri?

  1. Per la Regione Campania la normativa di riferimento è la Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12 (si veda, in particolare l’Allegato A)

    DIRITTI di Privativa? Jurassik Park, siamo nella preistoria, almeno, dopo il 1/1/2002 (art. 35, 12, lett. g) L. 28/12/2001, n. 448), salvo che gli atti di concessione (non piu’ considerati nel D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 … e, quindi, necessariamente antecedenti) non prevedano una durata eccedente (e tale istituto potrebbe sussistere fino alla scadenza del rapporto, senza possibilita’ di rinnovo, anche se fosse prevista originariamente, essendo venuto meno l’istituto).

    Ammettendo che si sia in presenza di una situazione ‘ad esaurimento’, l’art. 19, 2 dPR 285/1990 richiede 2 condizioni (a) che il comune non eserciti il servizio di trasporto (indifferentemente dalle forme di gestione! E qui l’esercita), b) che l’eserciti con diritto di privativa).
    Andrebbe ricordato come il riferimento all’art. 16, 1, lett. a) DPR 285/1990, sia ormai critico (stante l’abrogazione, implicita, dell’art. 16, 1, lett. b) per effetto dell’art. 1, 7.bis DL 27/12/2000, n. 392 convert. in L. 28/2/2001, n. 26 (vigente dal 2/3/2001) (vedi il suo terzo periodo), in quanto oggi (dal 2/3/2001) TUTTI i trasporto funebri sono sempre e comunque a titolo oneroso anche quando vi siano le condizioni per la gratuita’ dell’inumazione e (fino alla) esumazione ordinaria. In altre parole, allo stato attuale tutti i trasporti funebri rientrano nella previsione dell’art. 16, 1, lett. a) dPR 285/1990, eccetto il trasporto necroscopico (= recupero salme ex paragrafo 5.2 Circ.Min. 24 giugno 1993 n.24).
    Paradossalmente, il diritto fisso, sempre che si possa usare ancora questo termine, dell’art. 19, 3 dPR 285/1990 si fonda sul fatto che il trasporto eccede l’ambito del comune (art. 13 D. Lgs. 267/2000(, mentre all’interno del comune si e’ in presenza di una funzione propria), anche se non si puo’ escludere che anche le funzioni proprie (l’autorizzazione ex art. 23 e seguenti dpR 285/1990) possano essere assolte dietro un corrispettivo (non importa come si chiami).
    Siccome l’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione, per le attivita’ di verifica e controllo e quanto altro hanno delle innegabili componenti economiche, esse vanno (o… meglio: andrebbero) considerate (quanto meno in misura non inferiore a quanto possa determinarsi ex art. 117 D. Lgs. 267/2000)) in sede di determinazione della tariffa, diritto, corrispettivo, prezzo (o come lo si voglia denominare).

    Secondo me: 1) Il Comune è tenuto ad assumere un atto deliberativo (di autotutela) da parte del Consiglio Comunale di cessazione della esclusiva nel trasporto funebre e di adozione di regolamentazione locale del trasporto funebre. Vi è giurisprudenza costante di T.A.R., Consiglio di Stato e Cassazione civile (quest’ultima con la recente sentenza n. 11726 del 6/6/2005, Sez. I), contraria alla permanenza della privativa nel trasporto funebre. Inoltre si richiama pure la posizione contraria dell’Antitrust.

  2. Abbiamo mandato al comune di atripalda (av) la domanda per l’apertura di un agenzia di pompe funebri e trasporto funebre il 09/12/2009, ci rispondono dopo oltre 4 mesi il 19/04/2010 dicendo che siccome c’è una privativa con una ditta di atripalda org.fun R… (NdR). non potevano darci il trasporto. Noi abbiamo aperto a fine maggio 2010 per motivi personali (ristrutturazione locali ecc.) dopo tante litigate con il comune ricorsi al tar assistiti con un avvocato ci impongono di fare i servizi con le macchine della concorrenza con la pubblicita’ del comune. Pensa che dopo 40 anni di privativa ora si ricordano di fare pubblicita’ al comune, prima la ditta concessionaria (R…..) hanno sempre fatto la pubblicita’ loro su tutti i mezzi non hanno mai rispettato quello scritto sul contratto, la segretaria comunale si preoccupa di togliere la privativa perche’ non sa a cosa va incontro, io continuo a cacciare soldi per spese ricorsi e avvocati, abbiamo fatto 4 servizi : uno fuori comune tutto ok, 2 in citta’ e i vigili ci hanno fatto due multe da 1085 euro perchè abbiamo usato le nostre macchine, il quarto ci hanno obbligato di usare la macchina della concessionaria da casa del defunto alla chiesa, poi per andare fuori comune la nostra. Diritti fissi di privativa del comune 178,00 euro piu 118, di asl piu 46,00 euro di affissione ogni serie di manifesti comunque solo tra comune e asl ci sono voluti quasi 500,00 euro. Se potete datemi una mano. Io dico: ma se la privativa non esiste piu’ e c’è una legge perchè questi supprusi? grazie se potete datemi una risposta a breve

  3. Consiglio, per maggiori dettagli, la consultazione di questo link: https://www.funerali.org/?p=1208.

    Ai sensi dell’Art. 23 Cost. qualsiasi corresponsione di denaro, richiesta dallo Stato (inteso come Stato Italiano in tutte le sue articolazioni periferiche, cioè i comuni), può esser imposta solo in forza di una Legge.

    I diritti fissi, pertanto, debbono necessariamente esser legittimati, non per prassi, ma con ufficiale statuizione del Consiglio Comunale.

    Con un formale atto deliberativo del consiglio comunale (cui compete potestà regolamentare, quindi sovra-ordinata rispetto ai poteri normativi della Giunta) si possono fissare diritti fissi per i funerali:

    1) entro il territorio comunale
    2) fuori comune ma entro i confini italiani
    3) diretti verso l’estero
    Nei casi di trasporto verso l’estero l’importo sarà maggiore poichè bisogna tenere conto dell’istruttoria aggravata (bisogna redigere i documenti anche in lingua straniera).

    Ribadisco il concetto: il comune può esigere il versamento di un diritto fisso difforme da quelli originariamente contemplati dal DPR 285/90 poichè ISTITUISCE dei diritti fissi con una statuizione del consiglio comunale, ovvero l’organo con potere normativo di regolamentazione della municipalità.

    Ovviamente questi diritti fissi saranno (o meglio: dovrebbero esser) modulati in modo ragionevole, con cognizione di causa.

    Il loro vero scopo sarebbe coprire i costi gestionali dell’attività istruttoria e di vigilanza sull’azione di polizia mortuaria entro i confini del comune, ma molto spesso, senza troppo senso, servono solo a… “far cassa” e sono sentiti dalla cittadinanza come un’ingiusta ed inutile vessazione.

  4. Consiglio la consultazione di questo link per approfondire il diritto fisso sull’autorizzazione al trasporto funebre:

    https://www.funerali.org/?p=1208

    Sulla contestualità tra autorizzazione alla sepoltura e quella al trasporto riporto alcune coniderazioni:

    Potremmo porci la domanda se l’autorizzazione al trasporto di cadavere all’interno del comune possa essere, in qualche modo, essere contestuale con il permesso di seppellimento, se non altro
    per una semplificazione, anche cartolare, dei procedimenti.
    Se consideriamo l’articolo 11 legge 4 gennaio 1968, n. 15, emerge come la contestualità riguardi le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio: già qui la questione verrebbe meno sia per la
    considerazione che si è in presenza di due autorizzazioni e non di certificazioni, istituti nettamente distinti in ambito amministrativo, ma anche il secondo elemento risulta carente dal momento che i
    soggetti competenti, cioè l’ufficiale dello stato civile ed il Dirigente ex Art. 107 comma 3 lettera f) DEcreto Legislativo n.267/2000, sono distinti.

    Quindi:
    – se l’autorizzazione al trasporto è rilasciata su carta bollata non potrebbe, fisicamente, poter
    coesistere con un atto non indicato all’articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 quale un atto esente dall’imposta di bollo come è l’autorizzazione al seppellimento;

    – se l’autorizzazione al trasporto è rilasciata mediante previo assolvimento dell’imposta di bollo in modo straordinario (marche, bollo a punzone o, anche, bollo virtuale previa autorizzazione), potrebbe ben ammettersi la contestualità fisica dei due atti (autorizzazione al trasporto in calce al permesso di seppellimento.

    *************************************************

    Con un formale atto deliberativo del consiglio comunale (cui compete potestà regolamentare, quindi sovra-ordinata rispetto ai poteri normativi della Giunta) si possono stabilire diritti fissi per i funerali:

    1) entro il territorio comunale
    2) fuori comune ma entro i confini italiani
    3) diretti verso l’estero
    Nei casi di trasporto verso l’estero l’importo sarà maggiore poichè bisogna tenere conto dell’istruttoria aggravata (bisogna redigere i documenti anche in lingua straniera).

    Il corrispettivo, quindi, può esser richiesto per l’attività istruttoria.

    L’importo in questione non è commisurato alla mancata esecuzione di un trasporto funebre (ex diritto di privativa di cui all’Art. 19 commi 2 e 3 DPR n.285/1990), ma semplicemente per rilascio della autorizzazione.

    Per funerali da comune a comune con sosta autorizzata nel territorio di comuni intermedi, i comuni intermedi potrebbero esigere un diritto fisso non già per la privativa, ma per l’uso di impiani ed attrezzature, ad esempio il parcheggio (sembra paradossale, ma è così, come succede, ad esempio, per il trasito, entro i confini italiani, di trasporti funebri diretti all’Estero (Circolare del Ministero degli Affari Esteri n. 7 del 04-04-1979).

  5. X Carlo
    Gent.mo Carlo la sua preparazione in materia e’ troppo evidente per farmi pensare che non aveva capito che i diritti di cui parlavo non e’rano quelli ormai decaduti con la privativa, infatti se e’rano quelli non stavo a chiedere consigli ma avrei mostrato le varie sentenze a chi di dovere.
    in effetti le sa’ molto bene che i comuni in modo furbo passano dal art. 19 al art. 24 per non trovarsi in difetto, il prob. e’ quello di individuare l’entita’ della tariffa che richiedono in modo da contrabbattere a quelle che loro, anche se con delibere regolari, applicano a danno dei cittadini.
    cioe’ voglio dire, non si puo chiedere per il rilascio di uno stato di famiglia 0.80 cent di euro mentre per il rilascio di un autorizzazione al trasporto, tra l’altro in calce al permesso di seppelimento, si richieda somme tipo 150,00 250,00.
    saluti

  6. I diritti fissi legati alla privativa comunale sui trasporti funebri sono CESSATI, ESTINTI, DEFUNTI (non ci credete ancora!?? Volete vederne la Scheda ISTAT o il certificato NECROSCOPICO???), in quanto è decaduto lo stesso diritto di privativa sui trasporti mortuari, secondo alcuni giuristi addirittura dall’entrata in vigore della Legge 142/1990, mentre altri commentatori più “moderati” fanno risalire l’abrogazione delle privative comunali all’Art. 35, 12, lett. g) L. 28/12/2001, n. 448.

    Conseguentemente non si possono richiedere i diritti fissi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 19 del D.P.R. 285/1990, non fosse altro per l’orientamento costante della giurisprudenza (da ultimo Cassazione Civile con la recente sentenza n. 11726 del 6/6/2005, Sez. I).

    La giurisprudenza ha anche chiarito che non potendo più prevedere la privativa del trasporto funebre il Comune non può nemmeno esigere il diritto fisso di cui all’articolo 19 commi 2 e 3 del D.P.R. 285/90

    Il Comune può invece tariffare il rilascio di autorizzazione al trasporto dentro il Comune e per fuori Comune sul territorio nazionale, per l’estero, meglio se differenziate nei valori.

    Si può, quindi, con atto del Consiglio Comunale, istituire il diritto fisso/di segreteria per il rilascio di autorizzazione al trasporto funebre distinto in tre modalità: trasporto all’interno del Comune, in partenza dal Comune per il territorio nazionale ed in partenza per l’estero. Si suggeriscono valori congrui in base alla complessità del documento da redigere. Esempio: il passaporto mortuario per trasporti internazionali è un “papirone infernale” da stendere anche in lingua straniera, quindi, costerà di più.

    Le autorizzazioni di polizia mortuaria, così come i “Nulla Osta” sono soggette al diritto di segreteria di cui alla tabella D allegata alla Legge 8.6.1962 n. 604.

    Un’ulteriore fonte è rinvenibile nella Legge 15 maggio 1997, n. 127, la quale rinvia all’Art. 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonchè del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato Art. 10.

    Sul prossimo numero de: “I SERVIZI FUNERARI” (rivista cartacea pubblicata sempre dalla casa editrice di questo sito internet) sarà proposto proprio un testo dedicato al corrispettivo da esigere da parte del comune sulle autorizzazioni al trasporto funebre. Converrebbe abbonarsi…il periodico è molto bello anche perchè… ci scrivo anch’io!!!

  7. E sui diritti che i comuni essiggono ancora???? molte volte sproporzionati……
    non esistono sentenze che voi sappiate????????
    grazie e saluti

  8. Le tariffe massime sui trasporti imposte dal Comune di Venezia nel giugno 2008, quando il servizio era stato aperto al mercato, rompendo il monopolio di Veritas spa, sono state dichiarate illegittime. L’ha sentenziato il 7 luglio 2010 il TAR del Veneto, accogliendo il ricorso presentato all’epoca da un paio di imprese di pompe funebri e dall’Associazione che le rappresenta in Veneto, l’Assivof.
    Secondo gli avvocati Antonio Sala e Stefano Capo, che avevano firmato i ricorsi, il trasporto funebre “a pagamento su richiesta dei familiari del defunto” ‘ è “un’attività commerciale a tutti gli effetti, non un servizio pubblico locale” . Motivo per cui non sarebbe stato possibile imporre una tariffa massima. Obiezioni che la terza sezione del tribunale amministrativo regionale del Veneto, presieduta dal giudice Giuseppe Di Nunzio, ha accolto pienamente, scrivendo nella sentenza che “le logiche ed inevitabili conseguenze” del nuovo regime di libero mercato impongono “che lo stesso Comune non potrà più fissare le tariffe per il trasporto funebre” .
    Cade così l’ultimo baluardo dei Comuni alla individuazione di tariffe per trasporti funebri da parte di privati e quindi sarà la sola concorrenza a stabilire il prezzo di tali servizi.

  9. Faccio solo notare come il rispetto delle prescrizioni tecniche della Convenzione di Berlino sorga a monte e non a valle del perfezionamento e rilascio del passaporto mortuario (per la cui tempistica di veda il D.M. 18 aprile 2000, n. 142), ovvero il passaporto nortuario (Lassez passaire mortuarie) può esser rilascaito solo quando la cassa sia stata chiusa, al contrario di quanto avviene nell’Ordinamento Italiano per la licenza di seppellimento che, invece, è prodromica ad ogni trattamento irreversibile sul cadavere, come appunto la saldatura del cofano metallico.

  10. Avrei bisogno di sapere : riferito ad una salma svizzera deceduta in italia che sitrova appunto in un obitorio Italiano
    1)
    nel caso di trasporto all’estero x es. in Svizzera una volta che i documenti e passaporto mortuario è tutto a posto,la cassa da chi deve essere sigillata con ceralacca?dalla ASL competente o dall’impresa?
    2)
    in Svizzera le casse non riportano il timbro esterno del produttore,se l’impresa Svizzera porta in Italia la cassa compresa ovviamente di Zinco,che succede?
    Questa impresa Svizzera che opera in Italia da diversi decenni si è trovata a fare i conti con ufficiale sanitario che gli ha impedito il passaporto affinchè non comprasse una nuova cassa in italia con timbro del produttore.

    1. La Svizzera e l’Italia aderiscono all’Accordo di Berlino sui trasporti internazionali di salme 10 febbraio 1937. Pertanto si applica, per effetto dell’art. 27 DPR 285/90, questo accordo e non la norma italiana prevista dagli articoli 28-28 e 30 del DPR 285/90.
      L’Accordo di Belino non prevede l’apposizione del sigillo in ceralacca.
      Le funzioni di verifica devono essere svolte, per la maggior parte delle regioni italiane, da personale dell’ASL. Sicuramente si in Lobardia per efftto dell’art. 36 omma 4 del regolamento regionale in materia funeraria 6/2004.
      La cassa e il confezionamento devono essere pari a quanto previsto dall’accordo di Berlino (art. 3 e altro in funzione del diverso mezzo utilizzato: aufunebre, carro ferroviario, aeromobile, nave).
      Il passaporto lo rilascia ordinariamente il sindaco del luogo di decesso (o di partenza in caso di esumazione).
      Non è previsto alcun obbligo di bara con l’indicazione della ditta costruttice.
      E’ invece previsto l’obbligo della bara con timbro della ditta costruttrice laddove si applichino le norme per i trasporti funebri internio allo stato italiano o per i quali non vale l’Accordo di Berlino.
      Da questo link può scaricare il Testo Accordo di Berlino in italiano. Per maggiori informazioni veda le circolari SEFIT in materia, rinvenibili sul sito http://www.euroact.net

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