Dato per assodato che:
1)dopo dopo il 1/1/2002 (art. 35, 12, lett. g) L. 28/12/2001, n. 448 non esiste più il diritto di privativa, anche se altri studiosi della materia funeraria propendono per far risalire questa eliminazione addirittura all’entrata in vigore della Legge 142/1990, la quale abrogava l’Art. 1, n. 8 TU di cui al RD 15/10/1925, n. 2578. (si veda anche la Circolare Sefit n. 5595 del 21.02.2005)
2) l’attività di trasporto funebre è libera.
La stessa Corte dei Conti, Sez. regionale del controllo per l’Emilia-Romagna, richiesta di un parere sulla possibilità di imposizione del diritto di privativa di cui all’articolo 19 comma 2 del DPR 285/90 con parere n. 6 del 13/3/2009 ha specificato che il servizio in questione è da ritenersi soggetto alla libera concorrenza.
Pur senza citarlo, di fatto, con implicita abrogazione, non, quindi, può applicarsi un diritto di privativa se la privativa non è più consentita.
Nello stesso parere si specifica la potestà comunale sia di effettuare il servizio di trasporto funebre in concorrenza coi privati, sia di regolamentazione, da parte del comune, del servizio di trasporto funebre.
In materia, tra l’altro vi è giurisprudenza costante, si sono infatti pronunciati diversi T.A.R. e la stessa Suprema Corte di Cassazione (1) ed anche molte legislazioni regionali si sono richiamate a questo principo con espliciti rimandi.
E’, allora,ancora possibile per il Comune fissare le tariffe dei trasporti sul territorio comunale da applicare da parte delle ditte di onoranze funebri.
Probabilmente e’ sostenibile tale legittimazione, in termini di valore massimo, sia in considerazione che l’art. 16, 1, lett. a) dPR 285/1995 sia per il DM 31/12/1983, dopo il suo “ripristino” nel testo originale da parte del TAR Lazio, sez. I.ter n. 7570 del 5/6/-11/9/2003, che ha annullato le modifiche apportatevi dall’art. 2, punto 4) del DM 1/7/2002.
La questione si sposta sull’opportunità o meno di stabilire un tetto a prezzi, così calmierati.
Tuttavia a a livello politico e per esercitare una vera vigilanza sul mercato avrebbe ancora un senso tutto ciò(tenendo conto che il prezzo varrebbe solo per i funerali con origine e termine nel territorio comunale)?
Nel passato, un’associazione di imprese funebri aveva elaborato dei tariffari, volti a fornire indirizzi di massima ai propri associati (anche con la funzione ‘politica’ di una trasparenza e di concorrenzialita’, per evitare che prezzi ‘apparenmtemente’ troppo bassi (cioe’ con oneri ‘scaricati’ su altre voci) dequalificasse la categoria, solo che l’Antitrust, come sempre fa in questi casi, ha ‘suggerito’ (intimato?) di cessare da tale pratica, considerandola foriera di cartelli tra imprese e quindi limitatrice della libera concorrenza.
In merito, poi, alle fatturazioni (Circolare SEFIT Federutility n. 1199 del 14.09.2007) si si tenga presente che esse non sono neppure emesse, essendo le prestazioni di onoranze funebri (in cui si tende a far confluire anche il trasporto) sono esenti IVA, con la conseguenza che le fatture sono rilasciate, quando richieste solo nel caso (e nella misura a cio’ idonea) che gli eredi le richiedano ai fini delle detrazioni fiscali (1.549,37 euro) importo spesso gia’ coperto da altro (es.: concessione del loculo, se sia richiesta questa pratica funebre).
E, poi, il comune non svolge funzioni proprie della GdF.
La sola strada, possibile, sembra quella (laddove, appunto, praticabile) di indicare nelle condizioni di esercizio di attività funebre l’obbligo dell’esposizione al pubblico della tariffa dei prezzi (alcune IOF gia’ attuano politiche di ‘prezzi’ esposti, per ragioni di trasparenza ed acquisizione della fiducia da parte dei clienti).
(1) – Consiglio di Stato, Sez. VI, 7/11-27/12/2006, n. 7950
– Consiglio di Stato, Sez. V, 11/10/2005, n. 5506
– Corte di Cassazione, Sez. I, 06/06/2005, n. 11726
– T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. III, 15/12/2004, n. 4338
– Consiglio di Stato, Sez. V, 09/12/2004, n. 7899
– T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 02/07/2004, n. 9865
– T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 11/03/2004, n. 2844
– Consiglio di Stato, Sez. V, 06/03/2002, n. 1367
– Consiglio di Stato, Sez. V, 04/03/2002, n. 1269
– Consiglio di Stato, Sez. V, 28/02/2002, n. 1226
– T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. Un., 24/01/2002, n. 41
– T.A.R. Puglia, Sez. II, Bari, 28/03/2001, n. 815
– T.A.R. Piemonte, Sez. II, 08/02/2001
– T.A.R. Puglia, Sez. I, Bari, 20/03/2000, n. 1056
x DITTA DI ONORANZE FUNEBRI
QUANTE DITTE ESISTONO GIà IN QUESTO PAESE DOVE STATE CERCANDO DI AVERE L’AUTORIZZAZIONE?? E QUANTI ABITANTI E DECESSI CI SONO?
SALUTI
Il rinnovo della privativa è ILLEGITTIMO! C’è, ormai, giurisprudenza costante in materia, essa ha definitivamente escluso che si possa procedere ad affidamenti in privativa del servizio di trasporto funebre da parte di un Comune.
Ecco uno stralcio di una sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7899 davvero illuminante:
“[…] il combinato disposto degli articoli 22 e 64 della L. n. 142/1990 sulle autonomie locali ha comportato la definitiva soppressione della potestà comunale di assumere (per la successiva concessione ad impresa privata, da scegliersi mediante procedimenti ad evidenza pubblica) il servizio di trasporto dei defunti, per l’insufficienza del plesso normativo costituito dal R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 e dal regolamento statale di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 10.9.1990 n. 285, a configurare la riserva di legge, stabilita in materia dal ridetto art. 22. Ne consegue l’inefficacia sopravvenuta di un atto regolamentare che disciplini un oggetto – nella fattispecie, consistente nella privativa pubblica sul servizio di trasporto funebre – non più contemplato, fin dall’epoca di entrata in vigore della L. n. 142/1990, dalla preminente fonte di rango primario, rispetto alla quale quella subordinata è sempre recessiva.”
Si segnala, per altro, come nella sentenza stessa, non si trascuri di fare riferimento anche all’abrogazione conseguente all’art. 35, comma 12, lett. g) L. 28 dicembre 2001, n. 448, in vigore dal 1° gennaio 2002, per cui da tale data risultano inequivocabilmente venute meno le disposizioni di legge da cui la privativa nell’esercizio dei trasporti funebri trovava fondamento.
La delibera con cui si dà prosecuzione alla privativa deve esser impugnata dinnanzi al Tribunale Amministrativo. Diverse associazioni di categoria, in cui si riconosce l’imprenditoria funebre privata (FeNIOF, FederCoFit, AsNAF&As…) offrono senz’altro il patrocinio per queste cause, mettendo a disposizione del ricorrente i loro agguerritissimi studi legali.
scusatemi, la cosa che volevo dire è che il comune ha rinnovato la privativa alla concessionaria il 1/gennaio2007 fino al 31 dicembre 2013. Grazie