Di seguito si riporta un estratto dell’agenzia della REUTERS Italia del 18 giugno, con i contenuti del DDL sulla liberalizzazione dei servizi pubblici locali, nel testo come è entrato in Consiglio dei Ministri. Il Consiglio ha confermato l’impostazione della manovra, e non si ha notizia di modifiche di rilievo al testo, che è da considerare provvisorio. Fonte: Reuters
Il testo prevede “1. Il riordino della normativa nazionale che disciplina l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali è disposto, al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m) della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. 2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.
“3. L’erogazione dei servizi pubblici che hanno per oggetto produzione di beni ed attività a favore della collettività locale per realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile avviene con conferimento della gestione del servizio: a) a società di capitali individuate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici;
“b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, nella quale il socio privato detenga una quota non inferiore al 30%, a condizione che quest’ultimo sia scelto mediante procedure ad evidenza pubblica, nelle quali siano già stabilite le condizioni, le modalità e la durata della gestione del servizio, che sia vietata la proroga o la rinnovazione dell’affidamento alla sua scadenza e che siano previste le modalità di liquidazione del socio, al momento della scadenza dell’affidamento del servizio.
“4. In deroga alle modalità ordinarie di affidamento indicate al comma 3, la gestione del servizio può essere assegnata a società a capitale interamente pubblico, partecipate dall’ente locale, che abbiano i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la gestione in house e, in particolare, nei confronti delle quali l’ente proprietario eserciti un controllo analogo a quello che esercita nei confronti dei propri uffici, nelle sole situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato. In tale caso l’ente locale deve dare adeguata pubblicità alla relativa determinazione, motivandola in base ad un’analisi di mercato e ad una valutazione comparativa con l’offerta privata, e trasmettere una relazione, contenente gli esiti delle predette verifiche, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, che esprimono il loro parere nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Alle società in house si applicano le procedure di selezione pubblica del personale e quelle ad evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi.
“5. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 9, i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente si applica anche ai soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall’attività di erogazione dei servizi. Ai fini dell’applicazione del presente comma e del successivo comma 10, si considerano affidamenti diretti anche quelli disposti in favore di società miste in difformità dalle prescrizioni di cui al comma 3, lettera b). Il divieto di cui al primo periodo del presente comma si applica a decorrere dal 30 giugno 2009 mentre il divieto di cui al secondo periodo si applica a decorrere dal 1 gennaio 2011.
“6. Ferma restandone la proprietà pubblica, le reti, gli impianti e gli altri beni destinati all’esercizio dei servizi pubblici sono vincolati all’uso pubblico e ne deve essere garantita la disponibilità al fine dell’affidamento della gestione. 7. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore, gli enti locali definiscono le caratteristiche del servizio, quanto alla qualità, alla sicurezza, alle condizioni di prestazione ed economiche, allo sviluppo e potenziamento, e definiscono le modalità di vigilanza e controllo della gestione. Nell’affidamento del servizio, le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono preferenza, mediante l’inserimento di apposite clausole nei bandi e nei capitolati di gara, alle imprese che assicurano il mantenimento dei livelli occupazionali relativi alla gestione precedente e l’adozione di specifiche misure di rispetto dell’ambiente e di tutela dei lavoratori. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.
“8. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono disciplinati da un contratto di servizio, allegato al capitolato di gara e stipulato al momento dell’affidamento, nel quale sono obbligatoriamente stabiliti, oltre gli elementi di cui al comma 6, il periodo di validità, il programma di esercizio e la dimensione di offerta dei servizi, i livelli minimi qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare e gli obiettivi di miglioramento, i profili economici del rapporto contrattuale, gli standard qualitativi e quantitativi minimi del servizio, definiti in termini di livelli specifici e livelli generali, i meccanismi di rendicontazione analitica e di controllo degli standard qualitativi dei servizi e dell’osservanza degli obblighi assunti dal gestore, nonché, nei casi di grave violazione di questi ultimi, il potere dell’ente locale dì risolvere il contratto e le modalità di incentivazione e di penalizzazione del gestore finalizzate al miglioramento dell’efficienza e della qualità del servizio.
“9. All’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti i seguenti commi: “9. La contabilità dell’azienda speciale, i rapporti di lavoro dalla stessa instaurati e la sua attività contrattuale sono soggetti alla disciplina di diritto pubblico applicabile all’ente di riferimento, anche ai fini del consolidamento dei dati del suo bilancio con quelli del bilancio dell’ente locale. 10. L’azienda speciale può operare esclusivamente in favore dell’ente locale di riferimento, non può ricevere affidamenti al di fuori del relativo territorio e non può costituire società di capitali o acquisire partecipazioni in esse.”.
“10. Gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla scadenza contrattuale o di legge, con esclusione di ogni proroga o rinnovo e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. A decorrere dal 1° gennaio 2011 gli organismi affidatari diretti dei servizi pubblici locali, ivi compresi le società in house e le aziende speciali, sono soggetti al patto di stabilità interno. 11.Sono abrogati gli articoli 112, 113 e 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 35, commi 6, 7, 9, 10, 11 e 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448”.