COVID- 19 Nuova Circ. Min. Salute: le principali novità sul trasporto a cassa aperta.

Fonte: sito ufficiale Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri.

Questa notizia, da qualche ora, rimbalza sul web e sui principali social network:

Informiamo che, in data 8 aprile 2020, il Ministero della Salute ha emanato una ulteriore Circolare, la n.12302, che sostituisce la n.11285 dell’1 aprile 2020.
La nuova Circolare presenta due modifiche, una alla lettera B punto 4, l’altra alla lettera D punti 5 e 8 rispetto alla precedente, ora interamente sostituita.

Queste, in sostanza, sono le novelle apportate:

Lettera B punto 4
4. [“Sono vietati il cosiddetto trasporto “a cassa aperta”] (*) ’, la vestizione del defunto, la sua tanatocosmesi, come qualsiasi trattamento di imbalsamazione o conservativo comunque denominato, o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba e di tamponamento.

 

Lettera D

punto 5
5. in caso di decesso al di fuori di strutture sanitarie, i medici necroscopi, constatata la morte mediante visita necroscopica, riducono il periodo di osservazione preferibilmente mediante ausilio di elettrocardiografo o, in caso di indisponibilità dell’elettrocardiografo, al tempo dell’esecuzione della loro visita e consentono il più rapido incassamento del cadavere e il successivo trasporto funebre;

punto 8
8. in assenza di volere degli aventi titolo, ovvero qualora non sia possibile acquisirlo, per il trasporto funebre e la successiva sepoltura o cremazione, decorse al massimo 48 ore dal decesso, [la Prefettura può disporre d’ufficio il trasporto funebre], si applica quanto previsto dall’art. 4 (2) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 655 del 25 marzo 2020, fatta salva una tempistica inferiore disposta dal sindaco.

 

Orbene, i lemmi e le parole tra […] sono stati abrogati.

 

Alcune brevi note e chiose sul trasporto a “cassa aperta”: prima inibito, poi apparentemente riammesso, ma a determinate condizioni implicite: a nostro prudente e circospetto  avviso la circolare , infatti, vieta, pur sempre, un eccessiva mobilità delle salme infette, ma ispirandosi essa all’impianto complessivo del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 lascia giustamente aperta la soluzione del trasporto necroscopico (ex art. 17 D.P.R. n. 285/1990) da intendersi non solo come recupero salma incidentata su luogo pubblico (paragrafo 5 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del regolamento nazionale di polizia mortuaria), ma anche come trasferimento di persone decedute in ambiente inidoneo, per inadeguatezza o pericolosità a fungere da locale chiuso e confinato adibito all’espletamento del periodo d’osservazione. La destinazione del trasporto necroscopico non può non essere se non il deposito d’osservazione comunale o l’obitorio, tertium non datur, ossia non è ammesso altro punto di sosta delle salme, in attesa di visita necroscopica. Qualche perplessità si potrebbe anche nutrire sulla fruizione di un servizio mortuario sanitario, qualora le camere ardenti di ospedali pubblici o nosocomi fossero in grado di assicurare sufficiente spazio, per accogliere nuovi corpi esanimi, con tutte le cautele del caso.

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Carlo Ballotta

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4 thoughts on “COVID- 19 Nuova Circ. Min. Salute: le principali novità sul trasporto a cassa aperta.

  1. Ho notato che si parla di trasferimento salme per il periodo di osservazione, che riguardano abitazioni/ strutture sanitarie/ cimiteri ecc. ma in riferimento alle case funerarie c’è confusione. Sembra che la normativa non è omogeneo per tutta l’italia. Potete chiarire in merito ? Grazie

    1. La Circ.Min.Salute dell’8 aprile 2020 n. 12302, se integralmente recepita con ordinanza sindacale contingibile ed urgente, e quindi prevalente quale fonte extra ordinem sul diritto comune vigente, prevede queste possibilità:

      Luoghi consentiti di destinazione intermedia dei feretri, in caso di difficoltà ricettive di cimiteri e crematori della zona, sono case funerarie o strutture per il commiato, chiese o strutture speciali di sosta a ciò destinate.
      Laddove sia necessario ampliare la ricettività dei locali per feretri in attesa di cremazione, si possono utilizzare
      • le sale del commiato, dove collocare feretri chiusi e disinfettati, aventi le caratteristiche di cui all’Allegato 1 della circolare prefata
      • loculi vuoti, purché la cremazione sia eseguita entro al massimo 30 giorni dalla tumulazione temporanea e il feretro sia confezionato come previsto dall’Allegato 1, lettera B).
      In caso di necessità, la camera mortuaria in cimitero, oltre che per le ordinarie funzioni, può essere adibita, su proposta della ASL territorialmente competente e con provvedimento del sindaco, al ricevimento e temporanea custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie site nel Comune o nella provincia, che lamentino carenza di posti nel Servizio mortuario.

      Ovviamente nella casa funeraria potranno stazionare SOLO ed ESCLUSIVAMENTE feretri chiusi e sigillati, in rapporto alla tipologia del trasporto e, soprattutto, alla loro destinazione ultima.

      Non si possono, quindi, esporre i defunti a cassa aperta, che sarebbe, poi, la funzione precipua ed edittale, della funeral home.

  2. Per Antonio Russo,

    Ma Lei, per caso scrive da una Regione meridionale? So, infatti, che, da quelle parti, in particolari realtà locali, si usa e costuma, allestire la camera ardente anche in chiesa.

    Se fossimo in un regime di normalità (no covit-19) Le direi quasi di sì, o meglio le consiglierei di consultare avidamente e meglio l’ordinanza sindacale che disciplina il trasporto funebre. Si tratterebbe pur sempre della cosiddetta sosta intermedia (poi se di transito, di deposito…sui termini linguistici possiamo pure sbizzarrirci). Detto trasporto però, dovrebbe esser, pur sempre, autorizzato dal Comune, senza il cui decreto il feretro non può muoversi. Quindi la Sua ipotesi decade!
    Adesso con l’emergenza, legata all’espandersi incontrollato del corona virus, tutte le usuali procedure o sono saltate o sono state temporaneamente sospese, sparigliando così tutte le nostre vane certezze di diritto funerario. Ancora una volta è il Sindaco, ma ‘stavolta con ordinanza contingibile ed urgente a regolamentare, anche in deroga, tutte queste fattispecie in esame.

  3. Si può trasportare una salma dalla casa alla chiesa come camera ardente dopo trascorse più di 15 ore con requisiti di figlio istat e necrospipico con cassa sigillata,e poi trascorsi 24 ore per i disbrigo pratiche comunale per il trasporto e seppellimento,ovviamente da consegnare al cimitero salma più autorizzazzioni comunale.?

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