Corona virus: è ammissibile requisire i loculi liberi per fronteggiare l’emergenza sepolture?

Estreme esigenze improcrastinabili di spazi sepolcrali permettono ai Comuni di provvedere alla requisizione di loculi cimiteriali.

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La “requisizione” è un istituto eccezionale, disciplinato dal secondo comma dell’art. 835 del Codice Civile mediante il rinvio alle leggi speciali (vi è quindi riserva di legge, per di più “speciale”), le quali, però, risultano applicabili solo “quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili”.

Secondo l’orientamento di costante, nel tempo, giurisprudenza alquanto autorevole la requisizione è un provvedimento assolutamente straordinario, utilizzabile in situazioni di disperata necessità e non, invece, per fronteggiare il normale disagio o momento critico, sebbene grave, nello svolgimento dell’ordinaria azione amministrativa da parte dei pubblici poteri.

L’ordinanza di requisizione consta in un provvedimento extra ordinem, in quanto derogatorio del principio di tipicità che normalmente presiede alla adozione dei provvedimenti amministrativi, al fine di consentire alla P.A. di sopperire a situazioni straordinarie ed urgenti che non potrebbero essere efficacemente fronteggiate attraverso l’uso dei poteri autoritativi ordinariamente previsti in capo all’Amministrazione (così almeno Pietro Rizzo sulle pagine web de “La posta del sindaco”.

Le caratteristiche peculiari delle ordinanze vogliono che le stesse siano suffragate dall’ idonea istruttoria e motivazione prevista dall’art. 3 della Legge n. 241/1990[3].

La giurisprudenza costituzionale ed amministrativa ha individuato dei precisi limiti che devono comunque essere rispettati nell’assunzione di tali atti, al fine di evitare che tale strumento, che si pone già ai limiti del principio di legalità – sul quale è fondato l’intero Ordinamento – possa legittimare atti sciolti e disgiunti da alcun paradigma normativo con effetti pesantemente incidenti sulla realtà fattuale e giuridica.

In altre parole: “l’imprevedibilità e l’inevitabilità delle situazioni di fatto che legittimano il ricorso alla requisizione, sebbene non assurgano a imperativi assoluti, non possono essere integralmente pretermesse in sede di verifica della legittimità dell’azione amministrativa”. .

Nelle evenienze in cui sia stata la stessa inerzia amministrativa, protratta nel tempo, a dar luogo a una situazione contingibile e urgente, a cui si intende porre tardivo rimedio mediante la requisizione di beni altrui, “se è vero che non sempre in tali casi è precluso il ricorso all’istituto (eccezionale) in discorso, va anche sottolineato come la verifica dei suoi presupposti vada in simili ipotesi operata dall’Amministrazione in prima istanza, e quindi dal giudice Amministrativo con particolare rigore e rispetto per la proprietà altrui”.

Anche a volere seguire le ardite ricostruzioni giurisprudenziali più estensive ed a maglie più larghe, secondo le quali l’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti sarebbe, giustificata anche a fronte di situazioni determinatesi a seguito di una colpevole inerzia della stessa amministrazioni – in quanto condizione che non fa venir meno l’emergenza reale la quale, in ipotesi, si è venuta a determinare – costituisce limite invalicabile di tali atti la loro temporaneità, attraverso l’indicazione di una data certa oltre la quale perdono efficacia.

La necessità di tale limite temporale è connessa non soltanto alla stessa natura “contingibile” degli atti di requisizione, ma all’ancora più pregnante rilievo che solo in via temporanea può essere consentito l’uso di strumenti extra ordinem, che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalla legge.

Vi è un dovere di correttezza e lealtà previsto dall’art. 97 della Costituzione, di proporzionalità e di ragionevolezza, e anche ammettendo l’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti giustificata a fronte di situazioni determinatesi a seguito di una colpevole inerzia della stessa Amministrazioni (la mancata realizzazione di nuovi loculi) in quanto condizione che non fa venir meno l’emergenza che si è venuta a determinare costituisce un limite invalicabile di tali atti la loro temporaneità, attraverso l’indicazione di una data certa oltre la quale perdono efficacia.

Nel nostro Ordinamento per gli interventi non temporanei, nei limiti strettamente necessari, l’Amministrazione comunale deve provvedere attraverso gli ordinari strumenti specificatamente ed analiticamente disciplinati dalla Legge.

Il limite temporale di tali provvedimenti deve essere adeguato al rischio da fronteggiare, rapportato al tempo necessario per fronteggiarlo, attraverso gli strumenti ordinari, che devono essere attivati nel più breve tempo possibile, e non in attesa che venga risolto il problema generale da cui il rischio è scaturito, in tempi del tutto incerti

Dall’orientamento giurisprudenziale emerge che il potere di requisizione dei loculi deve costituire una misura temporanea, con data certa, ed eccezionale, non risultare uno strumento surrettizio ordinario per acquisire dei beni prima concessi ai privati, soprattutto quando si è in presenza di uno strumento giuridico tipico per rispondere a tali necessità in tempi certi (= regolamento municipale di polizia mortuaria e, soprattutto, piano regolatore cimiteriale)

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Carlo Ballotta

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