Inquadramento dogmatico della fattispecie:
E’ consentaneo, in via preliminare, un accenno alla natura e al ruolo svolto dalle circolari. Ad avviso della dottrina prevalente, tale termine non indica una determinata categoria di atti contrassegnata dal loro contenuto, ma individua lo strumento di diffusione e di propagazione di disposizioni:
a) promananti da un organo della pubblica amministrazione ed indirizzate ad una serie di altri organi normalmente della stessa branca e periferici, nell’ambito di un rapporto di supremazia gerarchica;
b) emesse dall’autorità titolare di una potestà di controllo, di indirizzo, di direttiva o di coordinamento nei confronti degli enti e degli uffici che a tale imperio soggiacciono;
c) poste in essere da un determinato organo o soggetto nell’esercizio del diritto di autoregolamentazione al medesimo spettante o riconosciuto. Pertanto si é negata alle circolari la natura di atto amministrativo sostanziale, facendole, invece, rientrare nel novero delle misure di notificazione. Le circolari operano con efficacia coercitiva, non erga omnes, ma soltanto nei confronti degli organi sotto-ordinati, senza assurgere al rango di fonti dell’Ordinamento e perciò non sono vincolanti per tutti i consociati e per i giudici, il giudice, infatti, è soggetto solo alla Legge ex Art. 101 comma 2 Cost.
Esse possono essere sia atti con i quali l’autorità centrale, o, comunque, titolare del potere di supremazia gerarchica identifica, in via astratta e predeterminata, la risposta più idonea al soddisfacimento dell’interesse pubblico nell’ambito di facoltà discrezionali il cui esercizio é rimesso ai singoli organi decentrati o comunque inferiori; sia atti con i quali l’autorità medesima fissa il significato e la portata di norme da applicare e da osservare nell’espletamento dell’attività demandata agli organi predetti (cd. circolari interpretative).
Ripetiamo: continuano, ancor oggi, a valere le Leggi Regionali e anche i derivanti Regolamenti Regionali contrastanti con il livello statale, se il Governo non le ha impugnate avanti la Consulta, ci muoviamo, ormai, in un ordinamento pluri-legislativo.
Solo se queste regole richiamano esplicitamente per i defunti infetti le norme del D.P.R. n.285/1990 o se dicono alla fine che per tutto quanto non previsto vale ancora il D.P.R. n. 285/1990 allora problemi non ci sono.
Ma se invece la regione ha legiferato o regolamentato diversamente non c’è nulla da fare. O il Parlamento vara una legge di principio modificativa (operazione che nell’emergenza non si riesce a condurre a termine) o, sempre lo Stato Centrale interviene con ordinanza della protezione civile emergenziale (e per ora non è ancora non ha adottato ancora questo strumento estremo) o, semplicemente, fornisce indicazioni, che le Regioni potrebbero applicare o meno.
E allora, per bypassare questo potenziale cortocircuito istituzionale, foriero di potenziali conflitti di attribuzione, il Governo ha inventato l’escamotage delle istruzioni direttamente ai Sindaci: questi hanno il potere dell’ordinanza contingibile ed urgente extra ordinem che può superare qualunque norma di qualunque rango. Ma l’Esecutivo è, per una volta, stato astuto, e quindi con il D.L. n. 19/2020 (di meno di un mese fa) ha posto diritto in questo senso: le ordinanze contingibili ed urgenti dei Sindaci, in fase emergenziale, devono seguire SOLO le indicazioni statali.
X Sabrina,
dopo qualche dubbio, tentennamento e mostruose topiche in cui sono caduto anch’io, a causa di questa babele di Decreti Legge, ordinanze, circolari ed atti amministrativi di indirizzo mi sono ricreduto, ne faccio ammenda pubblicamente (purtroppo non sono perfetto, ma anzi defettibile e, perciò sempre perfettibile) e sposo appieno la linea di questo blog, parlando apertamente a nome di tutta la Redazione. L’ordinanza del sindaco, contingibile ed urgente ex art. 50 D.Lgs n. 267/2000, che deve obbligatoriamente sottostare alle indicazioni statali di cui alla circ. min. dell’8 aprile 2020, per effetto del D.L. n.19/2020, diviene lo strumento imprescindibile per omogeneizzare, su scala nazionale, tutta la procedura per trattamento, trasporto e sepoltura dei cadaveri affetti da corona virus. Sembra un paradosso, ma a causa del Titolo V Cost., quello che conferisce alle Regioni potestà legislativa concorrente in materia di sanità, in nome del c.d. federalismo all’italiana, gli Enti Locali si sono dapprima mossi in ordine sparso, ingenerando solo confusione (come se ce ne fosse davvero bisogno) in una polizia mortuaria smembrata su più livelli di governo, tra loro contraddittori, disarmonici e disarticolati. Tutti i Comuni (è un caloroso suggerimento) , nel rispetto della loro autonomia, dovrebbero recepire la circ. min. prefata. So benissimo come possa sembrare un paradosso, contorto ed intorcinato ma, con questo assetto costituzionale, lo Stato NON può imporre d’imperio, la propria strategia alle Regioni, così, diabolicamente, bypassa questo soggetto istituzionale, e si rivolge direttamente ai Comuni, affinchè siano loro stessi a derogare ad eventuali norme regionali, in contrasto con l’orientamento del Min. Salute e con il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
Chiusa questa parentesi di politichese acuto, trascorro a questioni più tecniche:
gli infetti da covid-19, se destinati ad inumazione debbono esser racchiusi in doppia cassa di legno e metallo, soprassedendo al successivo squarcio del coperchio di lamiera perchè:
1) non esiste ad oggi, sul mercato, nessun prodotto sostitutivo della lastra metallica, autorizzato, appunto, a vicariare la cassa di zinco in caso di inumazione di infetti, appunto.
2) tagliare lo zinco, prima di procedere all’interro del feretro, è troppo pericoloso (e la tutela della salute del personale necroforo prevale sull’ordinaria attività cimiteriale), tra l’altro il covid-19 sopravvive a temperatura ambiente sulle superfici a diretto contatto con il corpo, anche se morto, fino a 9 giorni, quindi sarebbe facilissimo contrarlo, manomettendo l’ermeticità del cofano saldato.
3) Certo, convengo con Lei, un cadavere, avvolto in un “sudario” imbevuto di sostanza disinfettante e deposto in un feretro confezionato con doppia cassa non si decomporrà MAI, nemmeno sotto terra. Ma siamo in emergenza, dopo tutto e, quindi, bisogna contenere la diffusione del virus, con sistemi forse anche arcaici, ma certo sempre molto efficaci e collaudati, soprattutto!
Buongiorno,
alla luce di quanto sopra e tornando al discorso doppia cassa.
Consigliate che il Sindaco emani ordinanza per rafforzare la necessità del “riavvolgimento”?
Ormai le salme sono andate senza segno e senza zinco. Avremo risparmiato ai posteri di trovare un campo ingessato da indecomposti. Speriamo di non regalare ai posteri una nuova pandemia.
Buon lavoro